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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 00770/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa 1'8 febbraio 2021 dal G.i.p. del medesimo Tribunale nei confronti dell'indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, operante nel territorio della marina di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di "consigliere" del genero [OSCURATO:PERSONA] in tutti i settori di intervento del sodalizio mafioso).

Con unico articolato motivo ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 125 e 274 cod. proc. pen. e vizi della motivazione.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della contrapposizione tra i Brandimarte e la famiglia Priolo, accertata in numerosi procedimenti penali, dello stato detentivo dei Brandimarte dal 2013 e della circostanza che la presenza del ricorrente non è mai stata rilevata nei luoghi, quali il Chiosco e il Circolo, deputati agli incontri tra gli associati né l'ordinanza indica quali consigli il ricorrente abbia fornito al genero in attività illecite.

Le vicende ricostruite nell'ordinanza non riguardano il ricorrente né gli omicidi Giacobbe, Albanese e Mole riguardano i [OSCURATO:PERSONA].

A parte il monologo del ricorrente, non vi sono intercettazioni con altri associati; al colloquio del 15 settembre 2019 nel quale il ricorrente concordava un incontro con lo zio non é seguito alcun approfondimento per identificare l'interlocutore e anche il colloquio con lo zio [OSCURATO:PERSONA], relativo a fatti del 1989 per i quali questi è stato condannato, non è idoneo a dimostrare l'appartenenza mafiosa del ricorrente.

Illogica e contraddittoria è la motivazione sulle esigenze cautelari, non sussistendo il pericolo di inquinamento probatorio né la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

La posizione del ricorrente emerge in una sola giornata, non vi sono condotte o conversazioni successive al 23 dicembre 2017 né rapporti con soggetti diversi dal genero e la disarticolazione della presunta cosca esclude il rischio di protrazione della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché articola censure solo formalmente deducibili in questa sede, in realtà, dirette a contestare la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, prospettando una lettura alternativa dei fatti e delle prove pur a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, pertanto, non censurabile.

L'ordinanza ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta, costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, unite anche da vincoli familiari, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sposato due sorelle Patamia, e individua l'ascesa del gruppo nell'esito vittorioso della faida con la famiglia Priolo, articolazione della cosca Piromalli, rinvenendo nell'affermazione dei Brandimarte e nella potenza economica da loro acquisita con il traffico di stupefacenti, insieme all'ascesa dei [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti subiti dalla cosca omonima, le ragioni dell'alleanza tra le due famiglie, che avevano acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA], soppiantando il blocco mafioso Molé-Piromalli.

Il Tribunale dà atto che l'associazione mafiosa ha nel traffico di stupefacenti il suo volano economico e che le investigazioni hanno individuato nei locali dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], le basi destinate agli incontri riservati tra i sodali e con esponenti di altre cosche mafiose e accertato la organizzazione in detti luoghi di una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici di occultamento di armi e sostanze stupefacenti; ha dato atto del rinvenimento in data 5 aprile 2017 di armi, materiale esplodente e sostanze stupefacenti occultati in un terreno della moglie di [OSCURATO:PERSONA], arrestato insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la ricostruzione non risulta inutile, in quanto descrive il contesto e l'assetto mafioso preesistente e l'evoluzione del gruppo in esame, la cui matrice familiare, che salda i rapporti tra i componenti del gruppo, si riscontra anche nel rapporto tra il ricorrente e il genero.

Il Tribunale ha valorizzato il contenuto del monologo del 15/09/2019 riportato nell'ordinanza, ritenuto illuminante per i riferimenti alla sorte di una somma di denaro, prestata dallo zio ad un terzo, e alla convocazione del primo per chiarirne la destinazione, atteso che nel prosieguo del discorso si sarebbe compreso che la somma prestata allo zio era del ricorrente e del genero.

Ebbene, tale vicenda non illogicamente è stata ritenuta rilevante in chiave associativa in ragione degli espliciti riferimenti del ricorrente alla propria appartenenza al sodalizio, al profilo criminale e alla posizione di responsabilità ricoperta dal genero, alla sua appartenenza alla famiglia criminale e ai rapporti con altre famiglie mafiose.

Coerentemente il Tribunale ha attribuito particolare rilievo all'esigenza espressa dal ricorrente di conoscere il vero sviluppo della vicenda, al frequente riferimento al profilo criminale suo e del genero ("siamo malandrini e non abbiamo paura di nessuno"), alla circostanza che utilizzasse sempre il plurale nel minacciare di andare a prelevare coloro che avevano ricevuto il denaro, imponendo allo zio di riferire loro che voleva parlare di persona; alla libertà di azione riconosciutagli dal genero, ma, soprattutto, all'esigenza di non "fare brutte figure", correlata all'ammissione del ricorrente di "essere ormai entrato in un circuito dal quale era uscito quando si era sposato, ma nel quale era rientrato dopo essersi imparentato con il [OSCURATO:PERSONA]".

Nell'occasione rimarcava il peso e la statura criminale del genero, che non aveva gradito il modo in cui era stata gestita la situazione; affermava, inoltre, che il genero aveva grosse responsabilità, avendo ereditato il potere criminale dal padre, tanto da qualificarlo come il perno principale del sodalizio con potere decisionale incontrastato, che, comunque, si appoggiava a lui, chiedendogli consiglio in quanto persona di maggiore esperienza.

Analogo rilievo è stato attribuito alle minacce di interventi sanzionatori ("ti ammazzo anche i pulcini"; "gli faccio raccogliere i denti con le mani") e all'esigenza di risolvere la questione, in quanto lui e il genero non erano abituati .A a fare brutte figure con la famiglia mafiosa degli Alvaro, egemone in Aspromonte.

In modo lineare il Tribunale ha sottolineato che dopo il monologo effettivamente il Cento aveva chiamato /o zio e fissato un incontro per ottenere chiarimenti e la restituzione della somma, manifestando intenti omicidiari nei confronti dello zio qualora non fosse stato restituito il denaro (p.8) e ribadendo di voler sapere la verità, in quanto né lui né suo genero erano sprovveduti e neppure chi era dietro le loro spalle, con espresso riferimento al fatto che, nonostante l'inimicizia, i Brandimarte rispettavano lo zio solo grazie a lui e al genero.

Si comprendeva inoltre, che il ricorrente intendeva esercitare pressioni sui destinatari finali del prestito tramite gli Alvaro, che definiva "amici", e il progetto veniva ribadito anche nel colloquio con un interlocutore non identificato, al quale ribadiva di aver interessato della vicenda anche "gli amici di Sinopoli".

Oltre alla vicenda descritta, correttamente ritenuta emblematica della partecipazione associativa del ricorrente in base alle ammissioni dello stesso, ai precisi riferimenti al ruolo decisionale del genero, ai metodi intimidatori utilizzati per risolvere vicende economiche, avvalendosi dell'appoggio di cosche alleate, che esercitavano il controllo del territorio in cui operavano i debitori, il Tribunale ha riportato un'altra vicenda di pari rilievo e significatività.

Pur trattandosi di una vicenda strettamente personale dello zio del ricorrente, relativa all'identificazione dell'amante della nuora dello zio, ciò che è stato ritenuto rilevante, ai fini della valutazione richiesta sulla partecipazione associativa, è il metodo seguito per risalire all'identità dell'uomo (prelevando il numero di targa dell'autovettura per risalire al nome e poi individuare abitazione, numero e prendere una decisione) e l'affidamento riposto da [OSCURATO:PERSONA] nel nipote, al quale veniva imposto di mantenere il riserbo sulle sue intenzioni sanzionatorie.

Ancor più significativo della partecipazione associativa del ricorrente è stato ritenuto il prosieguo del colloquio con lo zio [OSCURATO:PERSONA] per i riferimenti a vicende risalenti, ma riguardanti i rapporti dello zio con esponenti apicali delle cosche Mole e Piromalli, ben noti al ricorrente, che dimostrava di essere a conoscenza della vicenda della presunta collaborazione dello zio e della verifica in carcere disposta dal Mole (p.11).

La valutazione del Tribunale sul punto non può ritenersi erronea né la motivazione illogica o apparente, avuto riguardo al contenuto esplicito dei colloqui ed alla significatività dei riferimenti ad esponenti apicali delle cosche egemoni sul territorio ed a dinamiche associative non riferibili ad estranei, trattandosi di argomenti delicati e riservati, destinati evidentemente solo agli intranei.

2. Analogamente infondate sono le censure in punto di esigenze cautelari, formulate in modo generico e astratto con mero richiamo a pronunce di questa Corte senza alcun confronto con la motivazione dell'ordinanza, che, invece, argomenta in modo congruo sulla mancanza di elementi idonei a superare la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. essendovi, anzi, in atti elementi di segno contrario, provenienti dallo stesso ricorrente ed integranti un concreto ed attuale pericolo di recidiva, stante l'espresso riferimento al ruolo di consigliere del genero, al profilo criminale di entrambi, ai metodi intimidatori utilizzati, coinvolgendo esponenti di cosche amiche e all'espressa ammissione di intraneità al sodalizio.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa 1'8 febbraio 2021 dal G.i.p. del medesimo Tribunale nei confronti dell'indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, operante nel territorio della marina di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di "consigliere" del genero [OSCURATO:PERSONA] in tutti i settori di intervento del sodalizio mafioso). Con unico articolato motivo ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 125 e 274 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della contrapposizione tra i Brandimarte e la famiglia Priolo, accertata in numerosi procedimenti penali, dello stato detentivo dei Brandimarte dal 2013 e della circostanza che la presenza del ricorrente non è mai stata rilevata nei luoghi, quali il Chiosco e il Circolo, deputati agli incontri tra gli associati né l'ordinanza indica quali consigli il ricorrente abbia fornito al genero in attività illecite. Le vicende ricostruite nell'ordinanza non riguardano il ricorrente né gli omicidi Giacobbe, Albanese e Mole riguardano i [OSCURATO:PERSONA]. A parte il monologo del ricorrente, non vi sono intercettazioni con altri associati; al colloquio del 15 settembre 2019 nel quale il ricorrente concordava un incontro con lo zio non é seguito alcun approfondimento per identificare l'interlocutore e anche il colloquio con lo zio [OSCURATO:PERSONA], relativo a fatti del 1989 per i quali questi è stato condannato, non è idoneo a dimostrare l'appartenenza mafiosa del ricorrente. Illogica e contraddittoria è la motivazione sulle esigenze cautelari, non sussistendo il pericolo di inquinamento probatorio né la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. La posizione del ricorrente emerge in una sola giornata, non vi sono condotte o conversazioni successive al 23 dicembre 2017 né rapporti con soggetti diversi dal genero e la disarticolazione della presunta cosca esclude il rischio di protrazione della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché articola censure solo formalmente deducibili in questa sede, in realtà, dirette a contestare la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, prospettando una lettura alternativa dei fatti e delle prove pur a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, pertanto, non censurabile. L'ordinanza ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta, costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, unite anche da vincoli familiari, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sposato due sorelle Patamia, e individua l'ascesa del gruppo nell'esito vittorioso della faida con la famiglia Priolo, articolazione della cosca Piromalli, rinvenendo nell'affermazione dei Brandimarte e nella potenza economica da loro acquisita con il traffico di stupefacenti, insieme all'ascesa dei [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti subiti dalla cosca omonima, le ragioni dell'alleanza tra le due famiglie, che avevano acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA], soppiantando il blocco mafioso Molé-Piromalli. Il Tribunale dà atto che l'associazione mafiosa ha nel traffico di stupefacenti il suo volano economico e che le investigazioni hanno individuato nei locali dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], le basi destinate agli incontri riservati tra i sodali e con esponenti di altre cosche mafiose e accertato la organizzazione in detti luoghi di una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici di occultamento di armi e sostanze stupefacenti; ha dato atto del rinvenimento in data 5 aprile 2017 di armi, materiale esplodente e sostanze stupefacenti occultati in un terreno della moglie di [OSCURATO:PERSONA], arrestato insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la ricostruzione non risulta inutile, in quanto descrive il contesto e l'assetto mafioso preesistente e l'evoluzione del gruppo in esame, la cui matrice familiare, che salda i rapporti tra i componenti del gruppo, si riscontra anche nel rapporto tra il ricorrente e il genero. Il Tribunale ha valorizzato il contenuto del monologo del 15/09/2019 riportato nell'ordinanza, ritenuto illuminante per i riferimenti alla sorte di una somma di denaro, prestata dallo zio ad un terzo, e alla convocazione del primo per chiarirne la destinazione, atteso che nel prosieguo del discorso si sarebbe compreso che la somma prestata allo zio era del ricorrente e del genero. Ebbene, tale vicenda non illogicamente è stata ritenuta rilevante in chiave associativa in ragione degli espliciti riferimenti del ricorrente alla propria appartenenza al sodalizio, al profilo criminale e alla posizione di responsabilità ricoperta dal genero, alla sua appartenenza alla famiglia criminale e ai rapporti con altre famiglie mafiose. Coerentemente il Tribunale ha attribuito particolare rilievo all'esigenza espressa dal ricorrente di conoscere il vero sviluppo della vicenda, al frequente riferimento al profilo criminale suo e del genero ("siamo malandrini e non abbiamo paura di nessuno"), alla circostanza che utilizzasse sempre il plurale nel minacciare di andare a prelevare coloro che avevano ricevuto il denaro, imponendo allo zio di riferire loro che voleva parlare di persona; alla libertà di azione riconosciutagli dal genero, ma, soprattutto, all'esigenza di non "fare brutte figure", correlata all'ammissione del ricorrente di "essere ormai entrato in un circuito dal quale era uscito quando si era sposato, ma nel quale era rientrato dopo essersi imparentato con il [OSCURATO:PERSONA]". Nell'occasione rimarcava il peso e la statura criminale del genero, che non aveva gradito il modo in cui era stata gestita la situazione; affermava, inoltre, che il genero aveva grosse responsabilità, avendo ereditato il potere criminale dal padre, tanto da qualificarlo come il perno principale del sodalizio con potere decisionale incontrastato, che, comunque, si appoggiava a lui, chiedendogli consiglio in quanto persona di maggiore esperienza. Analogo rilievo è stato attribuito alle minacce di interventi sanzionatori ("ti ammazzo anche i pulcini"; "gli faccio raccogliere i denti con le mani") e all'esigenza di risolvere la questione, in quanto lui e il genero non erano abituati .A a fare brutte figure con la famiglia mafiosa degli Alvaro, egemone in Aspromonte. In modo lineare il Tribunale ha sottolineato che dopo il monologo effettivamente il Cento aveva chiamato /o zio e fissato un incontro per ottenere chiarimenti e la restituzione della somma, manifestando intenti omicidiari nei confronti dello zio qualora non fosse stato restituito il denaro (p.8) e ribadendo di voler sapere la verità, in quanto né lui né suo genero erano sprovveduti e neppure chi era dietro le loro spalle, con espresso riferimento al fatto che, nonostante l'inimicizia, i Brandimarte rispettavano lo zio solo grazie a lui e al genero. Si comprendeva inoltre, che il ricorrente intendeva esercitare pressioni sui destinatari finali del prestito tramite gli Alvaro, che definiva "amici", e il progetto veniva ribadito anche nel colloquio con un interlocutore non identificato, al quale ribadiva di aver interessato della vicenda anche "gli amici di Sinopoli". Oltre alla vicenda descritta, correttamente ritenuta emblematica della partecipazione associativa del ricorrente in base alle ammissioni dello stesso, ai precisi riferimenti al ruolo decisionale del genero, ai metodi intimidatori utilizzati per risolvere vicende economiche, avvalendosi dell'appoggio di cosche alleate, che esercitavano il controllo del territorio in cui operavano i debitori, il Tribunale ha riportato un'altra vicenda di pari rilievo e significatività. Pur trattandosi di una vicenda strettamente personale dello zio del ricorrente, relativa all'identificazione dell'amante della nuora dello zio, ciò che è stato ritenuto rilevante, ai fini della valutazione richiesta sulla partecipazione associativa, è il metodo seguito per risalire all'identità dell'uomo (prelevando il numero di targa dell'autovettura per risalire al nome e poi individuare abitazione, numero e prendere una decisione) e l'affidamento riposto da [OSCURATO:PERSONA] nel nipote, al quale veniva imposto di mantenere il riserbo sulle sue intenzioni sanzionatorie. Ancor più significativo della partecipazione associativa del ricorrente è stato ritenuto il prosieguo del colloquio con lo zio [OSCURATO:PERSONA] per i riferimenti a vicende risalenti, ma riguardanti i rapporti dello zio con esponenti apicali delle cosche Mole e Piromalli, ben noti al ricorrente, che dimostrava di essere a conoscenza della vicenda della presunta collaborazione dello zio e della verifica in carcere disposta dal Mole (p.11). La valutazione del Tribunale sul punto non può ritenersi erronea né la motivazione illogica o apparente, avuto riguardo al contenuto esplicito dei colloqui ed alla significatività dei riferimenti ad esponenti apicali delle cosche egemoni sul territorio ed a dinamiche associative non riferibili ad estranei, trattandosi di argomenti delicati e riservati, destinati evidentemente solo agli intranei. 2. Analogamente infondate sono le censure in punto di esigenze cautelari, formulate in modo generico e astratto con mero richiamo a pronunce di questa Corte senza alcun confronto con la motivazione dell'ordinanza, che, invece, argomenta in modo congruo sulla mancanza di elementi idonei a superare la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. essendovi, anzi, in atti elementi di segno contrario, provenienti dallo stesso ricorrente ed integranti un concreto ed attuale pericolo di recidiva, stante l'espresso riferimento al ruolo di consigliere del genero, al profilo criminale di entrambi, ai metodi intimidatori utilizzati, coinvolgendo esponenti di cosche amiche e all'espressa ammissione di intraneità al sodalizio. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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