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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 1957

Cassazione n. 26288/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1957 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16.3.2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 449, comma 1, cod. pen., per aver cagionato colposamente un incendio (fatto del 15.2.2014).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine di prescrizione del reato per cui si procede non è maturato prima della data di emissione della sentenza d'appello (16.3.2022).

Infatti, il termine massimo di prescrizione ex art. 161, comma 2, cod. pen., in presenza di atti interruttivi, è pari al termine ordinario aumentato di un quarto, vale a dire anni sette e mesi sei, la cui scadenza va individuatat_con decorrenza dalla data di commissione del reato (15.2.2014), nel 15.8.2021.

Va, però, considerato che nel presente procedimento il corso della prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 330 giorni; in particolare, dal 18 luglio 2017 al 12 dicembre 2017 (147 giorni); dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (giorni 64); dal 22 settembre 2020 al 3 novembre 2020 (49 giorni); infine, dal 14 luglio 2020 al 3 novembre 2020 (70 giorni).

Ne discende che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 11.7.2022, ampiamente dopo la pronuncia della sentenza di appello.

6. Nel caso che occupa, quindi, trova applicazione il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto - come nel caso - unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c), cod.proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (cfr. Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531 - 01; la Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).

7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1957 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16.3.2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 449, comma 1, cod. pen., per aver cagionato colposamente un incendio (fatto del 15.2.2014). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine di prescrizione del reato per cui si procede non è maturato prima della data di emissione della sentenza d'appello (16.3.2022). Infatti, il termine massimo di prescrizione ex art. 161, comma 2, cod. pen., in presenza di atti interruttivi, è pari al termine ordinario aumentato di un quarto, vale a dire anni sette e mesi sei, la cui scadenza va individuatat_con decorrenza dalla data di commissione del reato (15.2.2014), nel 15.8.2021. Va, però, considerato che nel presente procedimento il corso della prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 330 giorni; in particolare, dal 18 luglio 2017 al 12 dicembre 2017 (147 giorni); dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (giorni 64); dal 22 settembre 2020 al 3 novembre 2020 (49 giorni); infine, dal 14 luglio 2020 al 3 novembre 2020 (70 giorni). Ne discende che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 11.7.2022, ampiamente dopo la pronuncia della sentenza di appello. 6. Nel caso che occupa, quindi, trova applicazione il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto - come nel caso - unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c), cod.proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531 - 01; la Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione). 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] r
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