CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 9810-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difendein virtù di procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . (ora [OSCURATO:SOCIETA]quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 6654/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 12/06/2012 Banca delle [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore dell e società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la di lei madre Marisa V illa , per sentire dichiarare il carattere simulato della compravendita dell'immobile sito in Velletri,ceduto dalla Vicario alla [OSCURATO:PERSONA] per la cifra di euro 27.000,00 in data 29.12.2009, che ad avviso dell'attrice avrebbe dissimulato una donazione e per l'effetto sentire dichiarare la nullità della stessa per difetto di forma. I n via subordinata Banca delle [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di inefficacia di tale atto dispositivo ex art.2901 c.c. Le convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice. 2. C on sentenza n . 18717/2015, il T ribunale di Roma accoglieva la domanda attorea , accertando la natura di donazione dell'atto di vendita intervenuto tra la madre acquirente e la figlia venditrice e ne dichiaravala nullità per vizio di forma. 3. Per la riforma di tale decisione hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di RAV G estione C rediti Spa, cessionaria del credito, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato,volto ad ottenere Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -3- la dichiarazione di inefficacia dell'atto di alienazione ex art.2901 c.c. 4. Con sentenza numero n. 6654/2017, la Corte di A ppello di Roma rigettava l'appello,condannando le appellanti in solido al rimborso delle spese di lite. La Corte territoriale dichiarava preliminarmente l'inammissibilità del documento allegato all'atto di impugnazione (sub n. 4) perché prodotto per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in violazione del divieto posto dall'art . 345 c.p.c.; riteneva infondato il primo motivo di censura perché la dichiarazione sostitutiva contenuta nell'atto di notorietà non costituisce prova della veridicità in ordine all’ avvenuto pagamento del prezzo di vendita;riteneva altresì che non faceva venir meno gli altri elementi presuntivi della simulazione(ossia, la mancanza di prova in ordine al pagamento del prezzo; la mancanza di prova sull’avvenuto incasso del prezzo di vendita da parte della venditrice e il valore esiguo del corrispettivo della vendita immobiliare) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abitasse nell'immobile acquistato, diversamente da quanto affermato dal primo giudice. 5. Avverso tale decisione propongono ricorsoper cassazione, articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. ItalfondiarioS.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria - a seguito di operazione di cartolarizzazione e di cessione di crediti “in blocco” -del credito vantato nei confronti delle ricorrenti da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], si è costituita con controricorso, insistendo in particolare per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -4- 8. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] e dunque per difetto di legittimazione sostanziale sollevata dalle ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. L’eccezione è infondata. Nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], ha specificato preliminarmente in controricorso i passaggi del credito azionato in giudizio. Dopo la sottoposizione ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e il passaggio di tutti i diritti ed attività al neocostituito “ente- ponte”[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], Banca d’Italia ha disposto la cessione dei crediti in sofferenza da questa detenuti a REV [OSCURATO:PERSONA], già costituita tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di appello. REV [OSCURATO:PERSONA] a suavolta ha ceduto “in blocco” a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130 e dell’art. 58 TUB, un portafoglio di crediti aventi le caratteristiche indicate nella pubblicazione contenuta in G.U. parte seconda n. 73 del 22.06.2017(prodotta in giudizio come allegato 4). Questa Corte in più occasioni ha enunciato il principio di diritto secondo cui, “in caso di ‘cessione in blocco’ dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti ‘in blocco’ è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -5- cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. nn. 4277/2023; 15884/2019; 31188/2017). Dall’esame dell’allegato 4 si evince che i crediti ceduti sono i crediti di cui il cedente REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era titolare, derivanti da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria, classificati in sofferenza, trasferiti da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. (unitamente adaltre banche) al cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 180 con i provvedimenti di Banca d’Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio 2016 e da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. (unitamente ad altre banche) al cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 180 con i provvedimenti di Banca d’Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016. La cessione “in blocco” a [OSCURATO:SOCIETA] ha dunque riguardato tutti i crediti classificati in sofferenza di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] (tra cui quello azionato), già ceduti “in blocco” a REV [OSCURATO:PERSONA], la cui legittimazione ad agire in giudizio non è stata peraltro contestata dalle ricorrentinella precedente fase di giudizio. 2.- Ciò precisato, si può passare ad esaminare i motivi di ricorso. 3.-Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1°, n. 3 c.p.c. , contestando la mancata adozione da parte della Corte distrettuale, in sede di Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -6- decisione sul gravame, del corretto procedimento di valutazione degli elementi indiziari in tema di prova per presunzioni. La sentenza impugnata avrebbe dovuto concludere che tra tutti gli indizi enumerati dal T ribunale per ritenere presuntivamente raggiunta la prova della simulazione della vendita, l'unico che avrebbe potuto sopravvivere era quello relativo al preteso mancato pagamento del prezzo, ma quell'elemento indiziario non avrebbe mai potuto consentire da solo diritenere raggiunta la prova presuntiva della simulazione. 4. -Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e dell'art . 345 c.p.c.in relazione all'art. 360 comma 1°, n. 3 c.p.c. Asseriscono che il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere inammissibile la produzione del doc. n. 4 allegato all’atto introduttivo del gravame (ossia la ricevuta postale attestante il saldo prezzo di euro 17.000,00), stante la preclusione stabilitadal terzo comma dell'art. 345 c .p.c. , perché la produzione di nuovi documenti in grado di appello è consentita quando questa produzione è finalizzata unicamente alla confutazione di elementi indiziari che concorrono alla formazione di una prova per presunzioni. 5.-Il primo motivo è infondato, anche a volere superare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente (secondo il quale il motivo è inammissibile, tra l’altro, per difetto di specificità, risultando privo di qualsivoglia riferimento ai luoghi processuali in cui è possibile rinvenire i documenti indicati e quelli citati nel ricorso prodotti nel corso dei primi due gradi di giudizio). Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -7- La censura delle ricorrenti è rivolta all’uso dell’argomento presuntivo nella prova della simulazionecompiuto dai giudici di appello. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. si può prospettare quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, competendo alla Corte di Cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si risolva in realtà (ed è questa l’ipotesi in questione) in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, posto che, in questo caso, ci si pone nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e “su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti” (Cass. S.U. n. 1785/2018). Secondo quanto piùdi recente sostenuto , la denuncia in sede di legittimità di violazione o falsa applicazione dell’art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., “può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -8- di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito …” (Cass. n. 9054/2022 ) quale è, per l’appunto, quella prospettata dalle ricorrenti. Con specifico riferimento alla prova della simulazione di un contratto, questo Giudice ha avuto modo di precisare che “nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementipresuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamentoincensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” ( tra altre decisioni : Cass. n. 36478/2021 ; n. 29540/2019). Nel caso in esame la prova dell'esistenza della dedotta simulazione,anche ritenendo errata la circostanza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non abitasse nell'immobile acquistato,non è stata desunta da un'unica circostanza ma da una serie di circostanze convergenti, e precisamente la mancanza di prova in ordine al pagamento del prezzo , la mancanza di prova sull ’ avvenuto incasso del prezzo di vendita da parte della venditrice e il valore esiguo del corrispettivo della vendita immobiliare. Non manca dunque il procedimento analitico in tema di valutazione delle prove presuntive , come lamentato dalle ricorrenti, e la sentenza si pone in linea con i precedenti di Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -9- questo giudice sopra citati, tenendo conto che in tema di presunzioni semplici gli elementi assunti a fonti di prova non devono essere necessariamente più di uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un solo elemento , purché grave e preciso(Cass. n. 18352/2022). La tesi sostenuta dalle ricorrenti,secondo cui il valore esiguo del corrispettivo avrebbe potuto al più identificare un negotium mixtum cum donazione non può essere riferita all'ipotesi in esame: secondo quanto sostenuto in altra occasione, osta a ciò la ragione assorbente “ che quel risult ato presupporrebbe dimostrato che il contratto rispondeva sia pure in parte allo schema della compravendita; il che avrebbe comportato la dimostrazione che il prezzo effettivo indicato nel contratto di compravendita fosse stato effettivamente corrisposto; dimostrazione che nel caso di specie è mancata” (Cass. n. 8781/2013), come è esattamente accaduto nel caso in esame. Nessun pregio può inoltre attribuirsi alla doglianza che le dichiarazioni sostitutive di fatto notorio contenute nell'atto di vendita in ordine al pagamento del prezzo avrebbero dovuto essere ritenute elemento indiziario in favore dell'effettività del pagamento, stante le sanzioni penali comminate dalla legge per il caso di false dichiarazioni. In tema di azione diretta far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto, la dichiarazione relativa all’avvenuto versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, oltre a non essere probante della sua veridicità, non può rivestire valore vincolante nei confronti del creditore,che è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (ex plurimus Cass. n. 22454/2014) . Correttamente quindi la sentenza gravata ha affermato che la parte non può trarre Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -10- elementi di prova favorevoli ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova da proprie dichiarazioni e ha ritenuto che, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, la riproduzione della dichiarazione di parte nell'atto notarile non prova la veridicità delle affermazioni in ordine all'avvenuto pagamento del prezzo di vendita, anzi di una parte dello stesso, posto che è stata ritenuta tardiva la produzione documentale volta a provare il residuo corrispettivo. 6.- Proprio la censura sulla dichiarata inammissib ilità della produzione in giudizio del documento allegato all’impugnazione sub n. 4 costituisce oggetto del secondo motivo di ricorso, che è parimenti destituito di fondamento. Secondo le ricorrenti colui che intende confutare un singolo elemento indiziario che concorre alla formazione di una prova per presunzioni non soggiacerebbealla ripartizione a suo carico dell'onere probatorio disposto dal secondo comma dell'art. 2697 c.c. e, poiché il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. è ritenuto funzionalmente collegato all'art. 2697 c.c., neppure la produzione di un nuovo documento in appello sottostà alle preclusioni processuali. La tesi prospettata è priva di fondamento. Occorre al riguardo precisare che l’onere probatorio di dimostrare il versamento del prezzo spettava alle ricorrenti, posto che, quando chi invoca la simulazione a bbia fornito elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo , potendosi,in caso contrario, trar re elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. n. 1413/2006) . La presunzione semplice, una volta applicata, trasferisce infatti a Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -11- colui contro il quale depone l'onere della prova contraria (n. 4241/2016). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c., avendo constatato che le ricorrenti non avevano dimostrato di non aver potuto proporre antecedentemente la produzione documentale per cause ad esse non imputabili, limitandosi a “generiche considerazioni sull’età avanzata della signora [OSCURATO:PERSONA] e sul suo stato ‘di donna sola e vedova’”, considerate inidonee ad integrare le condizioni di legge per giustificare lo smarrimento del documento, che comunque, “anche volendo prescindere dalla possibilità di richiedere all'istituto di credito l'emissione di una copia del documento contabile da produrre tempestivamente in giudizio”, resta “sempre imputabile, fino a prova contraria, alla negligenza della parte”. Restano quindi indimostrati l’avvenuto pagamento e l’avvenuto incasso del prezzo della compravendita, che – unitamente alla sua esiguità e al rapporto parentale tra le parti –hanno costituito gli elementi indiziari dai quali il giudice a quo ha tratto giusto convincimento. 7.- In conclusione, il ricorso va rigettato e le ricorrenti devono essere condannate al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 8.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2018 n. 09810 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -12- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.305,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del