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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25839/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13792/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E TIRO “CACCIA”; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 562/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 9/5/2023, la Corte d’appello di Catanzaro haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale compagnia assicuratrice degli iscritti all’[OSCURATO:PERSONA]) al risarcimentodei danni subiti a seguito di una rovinosa caduta riportata inoccasione di una battuta di caccia; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della sentenza emessa dal primo giudice nella partein cui aveva rilevato – oltre la prescrizione del diritto nei confronti della compagnia assicuratrice - la mancata di mostrazione, da parte dell’Idà, dei presupposti per l’azione risarcitoria proposta, essendosi limitatoalla produzione di documentazione del tutto inidonea a tal fine; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi di impugnazione; nessunointimato ha svolto difese in questa sede; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2945, secondo comma e art.2943 comma primo, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenut o prescritta l’azione giudiziaria nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta, avendo l’odierno istante agito in questa sede prima del compimento del termine prescrizionale ricominciato a decorrere a seguito della dichiarazione di estinzione di u n’altra azione giudiziaria precedentemente proposta nei confronti dell’Unione nazionale Enalcaccia; ilmotivo è inammissibile ; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., i l ricorsoè inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso lequestioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamentodella stessa ; in particolare, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamen to della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto che il diritto rivendicato in questa sede dall’odierno istante si fosse estinto per l’intervenuto integrale decorso del periodo di prescrizione, considerando,come dies a quo di tale periodo, la data di introduzione delprecedente giudizio di merito dichiarato estinto ; taledecisione risulta conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sensi del quale, in tema di prescrizione, l’art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo,il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altr esì, irrilevante che la domandasia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione (cfr., da ultimo,Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024, Rv. 673516 - 01) ; rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrenteha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso l’illustrazionedi giustificazioni argomentative da ritenersi non decisive opertinenti; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisividella controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5., per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione dellaverificazione del sinistro venatorio, così come descritto in giudizio dall’attore, in contrasto con gli elementi di prova complessivamente offertia tal fine; ilmotivo è inammissibile ; osservapreliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmenteevocato il vizio di cui l’art. 360 n. 5 c.p.c. attraverso ilriferimento a una formulazione non più in vigore, richiamando una pretesaomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anziché un omessoesame di fatti decisivi controversi ; peraltro,l’evocazione di tale vizio deve ritenersi in ogni caso non consentitain questa sede; osserva infatti il Collegio come, avendo la corte territoriale confermatola sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerentialle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ( disposizione che ha trovatocontinuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc.civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022 ), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazionepuò essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 ; varrà per altro verso considerare come la censura in esame si sostanzi nella sollecitazione di questa Corte di cassazione a una rivalutazionedel complesso degli elementi di prova forniti al giudice di Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri merito,sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; daultimo, pur quando volesse interpretarsi la doglianza in esame come sostanzialmente diretta a censurare il carattere meramente apparentedella motivazione dettata dal giud ice a quo , detta censura sarebbe in ogni caso non consentita, poiché l’odierno ricorrente avrebbeinammissibilmente argomentato la violazione della norma di cuiall’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cf r.

Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830– 01; Sez.

U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01); conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato il ricorrente al rimborso, in favore delle controparti,delle spese relative al pri mo e al secondo grado di giudizio, senza tener conto della soccombenza reciproca parziale, essendo le contropartirimaste soccombenti sulle domande, spiegate da entrambe, voltealla dichiarazione di inammissibilità dell’appello dell’Idà, e senza tener cont o del carattere controverso della questione connessa alla decorrenzadella prescrizione a seguito della dichiarazione di estinzione delgiudizio; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, la nozione di soccombenza reciproca, Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri checonsente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali(art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate , e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti , ovvero anche l'accoglimento parzialedell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata inpiù capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo ( cfr. Sez. 3, Ordinanzan. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563 - 01) ; in tal senso, ai fini della compensazione totale delle spese processualinon è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda daparte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanz iale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Sez.6 - 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270 - 01) ; nelcaso di specie, la mera opposizione all’appello, proposta dagli appellatiattraverso la sollevazione dell’eccezione d’inammissibilità del gravame, non vale a integrare gli estremi di una ‘domanda contrapposta’ idonea a sostanziare il ricorso di una socc ombenza reciproca tra le parti, con la conseguente evidente infondatezza dell’odiernacensura; del tutto inammissibile, da ultimo, deve ritenersi l’invocazione avanzatadall’odierno ricorrente, volta alla compensazione delle spese dilite in ragione di un non meglio precisato carattere controverso della questioneinterpretativa relativa alla prescrizione, valendo in ogni caso ilcarattere dirimente del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità,ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle sp ese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv.582306 – 01 e successive conformi ) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002.

P.Q.M Rigettail ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13792/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E TIRO “CACCIA”; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 562/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 9/5/2023, la Corte d’appello di Catanzaro haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale compagnia assicuratrice degli iscritti all’[OSCURATO:PERSONA]) al risarcimentodei danni subiti a seguito di una rovinosa caduta riportata inoccasione di una battuta di caccia; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della sentenza emessa dal primo giudice nella partein cui aveva rilevato – oltre la prescrizione del diritto nei confronti della compagnia assicuratrice - la mancata di mostrazione, da parte dell’Idà, dei presupposti per l’azione risarcitoria proposta, essendosi limitatoalla produzione di documentazione del tutto inidonea a tal fine; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi di impugnazione; nessunointimato ha svolto difese in questa sede; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2945, secondo comma e art.2943 comma primo, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenut o prescritta l’azione giudiziaria nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta, avendo l’odierno istante agito in questa sede prima del compimento del termine prescrizionale ricominciato a decorrere a seguito della dichiarazione di estinzione di u n’altra azione giudiziaria precedentemente proposta nei confronti dell’Unione nazionale Enalcaccia; ilmotivo è inammissibile ; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., i l ricorsoè inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso lequestioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamentodella stessa ; in particolare, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamen to della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto che il diritto rivendicato in questa sede dall’odierno istante si fosse estinto per l’intervenuto integrale decorso del periodo di prescrizione, considerando,come dies a quo di tale periodo, la data di introduzione delprecedente giudizio di merito dichiarato estinto ; taledecisione risulta conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sensi del quale, in tema di prescrizione, l’art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo,il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altr esì, irrilevante che la domandasia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione (cfr., da ultimo,Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024, Rv. 673516 - 01) ; rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrenteha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso l’illustrazionedi giustificazioni argomentative da ritenersi non decisive opertinenti; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisividella controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5., per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione dellaverificazione del sinistro venatorio, così come descritto in giudizio dall’attore, in contrasto con gli elementi di prova complessivamente offertia tal fine; ilmotivo è inammissibile ; osservapreliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmenteevocato il vizio di cui l’art. 360 n. 5 c.p.c. attraverso ilriferimento a una formulazione non più in vigore, richiamando una pretesaomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anziché un omessoesame di fatti decisivi controversi ; peraltro,l’evocazione di tale vizio deve ritenersi in ogni caso non consentitain questa sede; osserva infatti il Collegio come, avendo la corte territoriale confermatola sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerentialle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ( disposizione che ha trovatocontinuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc.civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022 ), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazionepuò essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 ; varrà per altro verso considerare come la censura in esame si sostanzi nella sollecitazione di questa Corte di cassazione a una rivalutazionedel complesso degli elementi di prova forniti al giudice di Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri merito,sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; daultimo, pur quando volesse interpretarsi la doglianza in esame come sostanzialmente diretta a censurare il carattere meramente apparentedella motivazione dettata dal giud ice a quo , detta censura sarebbe in ogni caso non consentita, poiché l’odierno ricorrente avrebbeinammissibilmente argomentato la violazione della norma di cuiall’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cf r. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830– 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01); conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato il ricorrente al rimborso, in favore delle controparti,delle spese relative al pri mo e al secondo grado di giudizio, senza tener conto della soccombenza reciproca parziale, essendo le contropartirimaste soccombenti sulle domande, spiegate da entrambe, voltealla dichiarazione di inammissibilità dell’appello dell’Idà, e senza tener cont o del carattere controverso della questione connessa alla decorrenzadella prescrizione a seguito della dichiarazione di estinzione delgiudizio; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, la nozione di soccombenza reciproca, Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri checonsente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali(art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate , e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti , ovvero anche l'accoglimento parzialedell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata inpiù capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo ( cfr. Sez. 3, Ordinanzan. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563 - 01) ; in tal senso, ai fini della compensazione totale delle spese processualinon è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda daparte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanz iale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Sez.6 - 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270 - 01) ; nelcaso di specie, la mera opposizione all’appello, proposta dagli appellatiattraverso la sollevazione dell’eccezione d’inammissibilità del gravame, non vale a integrare gli estremi di una ‘domanda contrapposta’ idonea a sostanziare il ricorso di una socc ombenza reciproca tra le parti, con la conseguente evidente infondatezza dell’odiernacensura; del tutto inammissibile, da ultimo, deve ritenersi l’invocazione avanzatadall’odierno ricorrente, volta alla compensazione delle spese dilite in ragione di un non meglio precisato carattere controverso della questioneinterpretativa relativa alla prescrizione, valendo in ogni caso ilcarattere dirimente del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità,ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 13792/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle sp ese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv.582306 – 01 e successive conformi ) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002. P.Q.M Rigettail ricorso.
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