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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:135
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0766 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 26 febbraio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o che non dà adito a nessun ragionevole dubbio – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Sentenza che dispone l’internamento di una persona in una struttura psichiatrica giudiziaria – Sospensione condizionata alla sottoposizione di tale persona ad un trattamento medico» Nella causa C‑766/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale del Pireo (Tribunale penale del Pireo in composizione a tre giudici), Grecia], con decisione del 26 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2024, nel procedimento penale contro

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

CD, EF, GH, IJ, KL, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, e O. Spineanu‑Matei, giudice, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio del ne bis in idem nel diritto dell’Unione. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di AB per il reato di incendio doloso.

Contesto normativo 3 L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( GU 2000, L 239, pag. 19 ), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»), così dispone: «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 4 Il 15 dicembre 2018 AB, residente a Vienna ([OSCURATO:PERSONA]), ha incendiato intenzionalmente un’imbarcazione nel porto turistico di Glifada (Grecia).

L’incendio ha distrutto tale imbarcazione e ne ha danneggiate altre due. 5 Per tali fatti sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di AB sia in Grecia che in [OSCURATO:PERSONA]. 6 Dopo aver esaminato la causa nel merito, il 18 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso una sentenza (in prosieguo: la «sentenza del 18 febbraio 2020») nella quale ha dichiarato che AB aveva commesso i fatti che le erano addebitati e che, se l’imputata non fosse stata considerata penalmente irresponsabile, tali fatti avrebbero costituito il reato di incendio, previsto dall’articolo 169, paragrafo 1, del codice penale austriaco e punibile con una pena detentiva superiore a un anno.

Tuttavia, tale tribunale ha dichiarato l’irresponsabilità penale dell’imputata, in quanto la stessa aveva agito sotto l’effetto di una psicosi acuta nell’ambito di una schizofrenia. 7 Detto tribunale ha altresì dichiarato che, a causa del suo stato psichico, AB avrebbe potuto commettere altri reati.

Pertanto, esso ne ha ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria. 8 Ciò premesso, il medesimo tribunale ha disposto la sospensione condizionale di tale misura di internamento, con un periodo di prova di cinque anni.

Le condizioni di tale sospensione consistono nell’obbligo, per AB, da un lato, di sottoporsi ad un trattamento farmaceutico soggetto a controlli regolari, almeno una volta al mese, nonché ad un trattamento psicoterapeutico continuo e, dall’altro, di sottoporsi a cure psichiatriche dispensate ogni quattro settimane in un centro di psichiatria medico-legale.

AB ha rispettato dette condizioni almeno fino al 6 dicembre 2022. 9 Dopo che la Procura austriaca e AB hanno rinunciato ad esperire i mezzi di ricorso a loro disposizione, la sentenza del 18 febbraio 2020 è diventata definitiva. 10 Dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale del Pireo (Tribunale penale del Pireo in composizione a tre giudici), Grecia], giudice del rinvio, AB chiede, tramite il suo avvocato, che si ponga fine al procedimento penale avviato nei suoi confronti in Grecia.

In via principale, ella solleva l’eccezione di cosa giudicata.

Infatti, la sentenza del 18 febbraio 2020, vertente sugli stessi fatti di cui trattasi nel procedimento principale, costituirebbe una sentenza di condanna alla quale sarebbero applicabili l’articolo 54 della CAAS e l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

In subordine, l’imputata sostiene di essere penalmente irresponsabile per i fatti che le vengono addebitati. 11 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle parti civili, ossia dai proprietari delle imbarcazioni di cui trattasi, sostiene che tale sentenza non comporta una condanna, poiché il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che AB era priva di discernimento al momento dei fatti e ha disposto, di conseguenza, una misura terapeutica. 12 Il giudice del rinvio rileva che, peraltro, detta sentenza dispone la sospensione condizionale di tale misura.

Tenuto conto di tutti questi elementi, detto giudice si interroga sull’interpretazione del principio del ne bis in idem , quale sancito all’articolo 50 della Carta. 13 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale del Pireo (Tribunale penale del Pireo in composizione a tre giudici)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il principio del ne bis in idem contempla anche una sentenza definitiva di un tribunale penale di un altro Stato membro dell’UE, a seguito di un’azione penale per gli stessi fatti, che, dopo aver esaminato i fatti del caso, ritenendo che l’imputato non avesse la capacità di intendere e di volere, riconosce che egli ha commesso il fatto perseguito, ma gli impone una misura terapeutica, vale a dire il ricovero in un istituto per malati mentali, che comporta la privazione involontaria della libertà dell’imputato, ovvero se la misura terapeutica imposta costituisca una “sanzione”, e se la sentenza in questo caso sia considerata una “condanna”; 2) se la risposta alla questione di cui sopra sia diversa nel caso in cui la suddetta sentenza ordinasse la sospensione condizionale della misura terapeutica imposta, le cui condizioni sono rispettate dall’imputato».

Sulle questioni pregiudiziali 14 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 15 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 16 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione.

Infatti, la Corte può fornire al giudice di rinvio tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare la sua questione.

A tale riguardo, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Confédération paysanne (Meloni e pomodori del Sahara occidentale), C‑399/22 , EU:C:2024:839 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 17 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che AB è stata giudicata con sentenza definitiva in [OSCURATO:PERSONA], Stato membro al quale la CAAS è applicabile.

Tale persona è sottoposta a procedimento penale, per gli stessi fatti, da un altro Stato membro a cui la CAAS è applicabile.

Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 della CAAS, ai sensi del quale «[u]na persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». 18 Risulta parimenti da giurisprudenza costante che tale articolo 54 deve essere interpretato alla luce dell’articolo 50 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑726/21 , EU:C:2023:764 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 19 In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro avvii un procedimento penale a carico di una persona sospettata di aver commesso un reato, quando un giudice di un altro Stato membro, con sentenza passata in giudicato, abbia constatato che tale persona ha commesso gli stessi fatti che hanno dato luogo a tale procedimento penale, abbia dichiarato detta persona penalmente irresponsabile a causa di disturbi psichiatrici e ne abbia ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria, disponendo la sospensione condizionale di tale misura di internamento con un periodo di prova di cinque anni, le cui condizioni, e precisamente la sottoposizione ad un trattamento medico, siano state rispettate. 20 In primo luogo, dall’articolo 54 della CAAS risulta che quest’ultimo si applica non solo nel caso in cui una persona sia stata condannata, bensì, più in generale, in qualsiasi situazione in cui una persona sia stata giudicata con sentenza definitiva. 21 A questo proposito, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 54 della CAAS mira a garantire che una persona che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato membro possa circolare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato membro (sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑27/22 , EU:C:2023:663 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata). 22 Parimenti, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. 23 A tale riguardo, occorre ricordare che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione « bis ») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione « idem ») (sentenza del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA], C‑58/22 , EU:C:2024:70 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 24 Da un lato, la condizione « idem » è soddisfatta nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio ha dichiarato che i fatti oggetto della sentenza del 18 febbraio 2020 e quelli oggetto del procedimento principale sono gli stessi. 25 Dall’altro, per quanto riguarda la condizione « bis », affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario che tale decisione sia divenuta definitiva e che essa sia stata pronunciata a seguito di una valutazione nel merito della causa (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2016, Kossowski, C‑486/14 , EU:C:2016:483 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑27/22 , EU:C:2023:663 , punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 26 Quanto sopra è avvenuto nel caso di specie.

Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che AB è stata sottoposta, in [OSCURATO:PERSONA], ad un procedimento penale che ha dato luogo alla sentenza del 18 febbraio 2020, divenuta definitiva.

Il giudice del rinvio dichiara che tale sentenza è stata emessa dopo un esame della causa nel merito e contiene, da un lato, la constatazione che l’imputata ha commesso fatti che, se la stessa non fosse stata considerata penalmente irresponsabile, avrebbero costituito il reato di incendio e, dall’altro, una valutazione della responsabilità penale di detta imputata. 27 In secondo luogo, nelle circostanze della presente causa, non occorre stabilire se una sentenza che dispone l’internamento di una persona in una struttura psichiatrica giudiziaria, condizionalmente sospeso, costituisca una «condanna» accompagnata da una «pena», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS. 28 Infatti, la Corte ha già dichiarato che tale articolo prevede la condizione che una «pena» sia stata eseguita o sia attualmente in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato contraente di origine, non possa più essere eseguita (in prosieguo: la «condizione di esecuzione») soltanto in caso di «condanna».

Pertanto, la menzione di una «pena» non può essere interpretata nel senso che assoggetta l’applicabilità di detto articolo, al di fuori dell’ipotesi di una condanna, ad una condizione aggiuntiva (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski, C‑486/14 , EU:C:2016:483 , punti 40 e 41 ). 29 Orbene, nel caso di specie, è chiaro che, se la sentenza del 18 febbraio 2020 comporta, nei confronti di AB, una «condanna» accompagnata da una «pena», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, la condizione di esecuzione è soddisfatta.

Infatti, la Corte ha dichiarato che una pena condizionalmente sospesa costituisce una «pena» ai sensi di tale articolo

54. Una siffatta pena deve essere considerata «in corso di esecuzione attualmente» dal momento in cui la condanna è divenuta esecutiva e durante il periodo di prova.

Successivamente, una volta terminato il periodo di prova, la pena deve essere considerata «eseguita» ai sensi di detto articolo (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Kretzinger, C‑288/05 , EU:C:2007:441 , punto 42 ). 30 A questo proposito, occorre rilevare che, secondo quanto rilevato dal giudice del rinvio, le condizioni della sospensione condizionale di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la sottoposizione ad un trattamento medico, sono state rispettate almeno fino al 6 dicembre 2022.

Inoltre, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che AB abbia successivamente violato tali condizioni o che ella non sia stata internata in una struttura psichiatrica giudiziaria a seguito di una simile violazione. 31 Pertanto, anche supponendo che la sentenza del 18 febbraio 2020 comporti una «condanna» accompagnata da una «pena», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, una siffatta «pena» sarebbe stata «eseguita», ai sensi di tale articolo, nell’ipotesi in cui il periodo di prova si fosse concluso senza che le condizioni della sospensione condizionale fossero state violate, o sarebbe «in corso di esecuzione attualmente», ai sensi di detto articolo, nell’ipotesi in cui AB fosse stata internata in una struttura psichiatrica giudiziaria a seguito di una simile violazione. 32 Al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, occorre aggiungere che una limitazione del principio del ne bis in idem , sancito all’articolo 50 della Carta, può essere giustificata sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, della stessa (sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑27/22 , EU:C:2023:663 , punto 87 e giurisprudenza ivi citata). 33 Ciò premesso, come si è osservato al punto 17 della presente ordinanza, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 della CAAS.

Orbene, tale articolo non prevede limitazioni al principio del ne bis in idem diverse dalla condizione di esecuzione, prevista in caso di condanna, che la Corte ha giudicato compatibile con l’articolo 50 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2014, Spasic,

C‑129/14 PPU

, EU:C:2014:586 , punti 55 e 74 ).

Pertanto, l’articolo 52 della Carta non è pertinente nel caso di specie. 34 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro avvii un procedimento penale a carico di una persona sospettata di aver commesso un reato, quando un giudice di un altro Stato membro, con sentenza passata in giudicato, abbia constatato che tale persona ha commesso gli stessi fatti che hanno dato luogo a tale procedimento penale, abbia dichiarato detta persona penalmente irresponsabile a causa di disturbi psichiatrici e ne abbia ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria, disponendo la sospensione condizionale di tale misura di internamento con un periodo di prova di cinque anni, le cui condizioni, e precisamente la sottoposizione ad un trattamento medico, siano state rispettate.

Sulle spese 35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro avvii un procedimento penale a carico di una persona sospettata di aver commesso un reato, quando un giudice di un altro Stato membro, con sentenza passata in giudicato, abbia constatato che tale persona ha commesso gli stessi fatti che hanno dato luogo a tale procedimento penale, abbia dichiarato detta persona penalmente irresponsabile a causa di disturbi psichiatrici e ne abbia ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria, disponendo la sospensione condizionale di tale misura di internamento con un periodo di prova di cinque anni, le cui condizioni, e precisamente la sottoposizione ad un trattamento medico, siano state rispettate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0766 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 26 febbraio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o che non dà adito a nessun ragionevole dubbio – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Sentenza che dispone l’internamento di una persona in una struttura psichiatrica giudiziaria – Sospensione condizionata alla sottoposizione di tale persona ad un trattamento medico» Nella causa C‑766/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale del Pireo (Tribunale penale del Pireo in composizione a tre giudici), Grecia], con decisione del 26 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2024, nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], CD, EF, GH, IJ, KL, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, e O. Spineanu‑Matei, giudice, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio del ne bis in idem nel diritto dell’Unione. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di AB per il reato di incendio doloso. Contesto normativo 3 L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( GU 2000, L 239, pag. 19 ), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»), così dispone: «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 4 Il 15 dicembre 2018 AB, residente a Vienna ([OSCURATO:PERSONA]), ha incendiato intenzionalmente un’imbarcazione nel porto turistico di Glifada (Grecia). L’incendio ha distrutto tale imbarcazione e ne ha danneggiate altre due. 5 Per tali fatti sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di AB sia in Grecia che in [OSCURATO:PERSONA]. 6 Dopo aver esaminato la causa nel merito, il 18 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso una sentenza (in prosieguo: la «sentenza del 18 febbraio 2020») nella quale ha dichiarato che AB aveva commesso i fatti che le erano addebitati e che, se l’imputata non fosse stata considerata penalmente irresponsabile, tali fatti avrebbero costituito il reato di incendio, previsto dall’articolo 169, paragrafo 1, del codice penale austriaco e punibile con una pena detentiva superiore a un anno. Tuttavia, tale tribunale ha dichiarato l’irresponsabilità penale dell’imputata, in quanto la stessa aveva agito sotto l’effetto di una psicosi acuta nell’ambito di una schizofrenia. 7 Detto tribunale ha altresì dichiarato che, a causa del suo stato psichico, AB avrebbe potuto commettere altri reati. Pertanto, esso ne ha ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria. 8 Ciò premesso, il medesimo tribunale ha disposto la sospensione condizionale di tale misura di internamento, con un periodo di prova di cinque anni. Le condizioni di tale sospensione consistono nell’obbligo, per AB, da un lato, di sottoporsi ad un trattamento farmaceutico soggetto a controlli regolari, almeno una volta al mese, nonché ad un trattamento psicoterapeutico continuo e, dall’altro, di sottoporsi a cure psichiatriche dispensate ogni quattro settimane in un centro di psichiatria medico-legale. AB ha rispettato dette condizioni almeno fino al 6 dicembre 2022. 9 Dopo che la Procura austriaca e AB hanno rinunciato ad esperire i mezzi di ricorso a loro disposizione, la sentenza del 18 febbraio 2020 è diventata definitiva. 10 Dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale del Pireo (Tribunale penale del Pireo in composizione a tre giudici), Grecia], giudice del rinvio, AB chiede, tramite il suo avvocato, che si ponga fine al procedimento penale avviato nei suoi confronti in Grecia. In via principale, ella solleva l’eccezione di cosa giudicata. Infatti, la sentenza del 18 febbraio 2020, vertente sugli stessi fatti di cui trattasi nel procedimento principale, costituirebbe una sentenza di condanna alla quale sarebbero applicabili l’articolo 54 della CAAS e l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In subordine, l’imputata sostiene di essere penalmente irresponsabile per i fatti che le vengono addebitati. 11 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle parti civili, ossia dai proprietari delle imbarcazioni di cui trattasi, sostiene che tale sentenza non comporta una condanna, poiché il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che AB era priva di discernimento al momento dei fatti e ha disposto, di conseguenza, una misura terapeutica. 12 Il giudice del rinvio rileva che, peraltro, detta sentenza dispone la sospensione condizionale di tale misura. Tenuto conto di tutti questi elementi, detto giudice si interroga sull’interpretazione del principio del ne bis in idem , quale sancito all’articolo 50 della Carta. 13 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale del Pireo (Tribunale penale del Pireo in composizione a tre giudici)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il principio del ne bis in idem contempla anche una sentenza definitiva di un tribunale penale di un altro Stato membro dell’UE, a seguito di un’azione penale per gli stessi fatti, che, dopo aver esaminato i fatti del caso, ritenendo che l’imputato non avesse la capacità di intendere e di volere, riconosce che egli ha commesso il fatto perseguito, ma gli impone una misura terapeutica, vale a dire il ricovero in un istituto per malati mentali, che comporta la privazione involontaria della libertà dell’imputato, ovvero se la misura terapeutica imposta costituisca una “sanzione”, e se la sentenza in questo caso sia considerata una “condanna”; 2) se la risposta alla questione di cui sopra sia diversa nel caso in cui la suddetta sentenza ordinasse la sospensione condizionale della misura terapeutica imposta, le cui condizioni sono rispettate dall’imputato». Sulle questioni pregiudiziali 14 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 15 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 16 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione. Infatti, la Corte può fornire al giudice di rinvio tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare la sua questione. A tale riguardo, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Confédération paysanne (Meloni e pomodori del Sahara occidentale), C‑399/22 , EU:C:2024:839 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 17 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che AB è stata giudicata con sentenza definitiva in [OSCURATO:PERSONA], Stato membro al quale la CAAS è applicabile. Tale persona è sottoposta a procedimento penale, per gli stessi fatti, da un altro Stato membro a cui la CAAS è applicabile. Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 della CAAS, ai sensi del quale «[u]na persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». 18 Risulta parimenti da giurisprudenza costante che tale articolo 54 deve essere interpretato alla luce dell’articolo 50 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑726/21 , EU:C:2023:764 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 19 In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro avvii un procedimento penale a carico di una persona sospettata di aver commesso un reato, quando un giudice di un altro Stato membro, con sentenza passata in giudicato, abbia constatato che tale persona ha commesso gli stessi fatti che hanno dato luogo a tale procedimento penale, abbia dichiarato detta persona penalmente irresponsabile a causa di disturbi psichiatrici e ne abbia ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria, disponendo la sospensione condizionale di tale misura di internamento con un periodo di prova di cinque anni, le cui condizioni, e precisamente la sottoposizione ad un trattamento medico, siano state rispettate. 20 In primo luogo, dall’articolo 54 della CAAS risulta che quest’ultimo si applica non solo nel caso in cui una persona sia stata condannata, bensì, più in generale, in qualsiasi situazione in cui una persona sia stata giudicata con sentenza definitiva. 21 A questo proposito, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 54 della CAAS mira a garantire che una persona che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato membro possa circolare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato membro (sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑27/22 , EU:C:2023:663 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata). 22 Parimenti, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. 23 A tale riguardo, occorre ricordare che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione « bis ») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione « idem ») (sentenza del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA], C‑58/22 , EU:C:2024:70 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 24 Da un lato, la condizione « idem » è soddisfatta nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio ha dichiarato che i fatti oggetto della sentenza del 18 febbraio 2020 e quelli oggetto del procedimento principale sono gli stessi. 25 Dall’altro, per quanto riguarda la condizione « bis », affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario che tale decisione sia divenuta definitiva e che essa sia stata pronunciata a seguito di una valutazione nel merito della causa (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2016, Kossowski, C‑486/14 , EU:C:2016:483 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑27/22 , EU:C:2023:663 , punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 26 Quanto sopra è avvenuto nel caso di specie. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che AB è stata sottoposta, in [OSCURATO:PERSONA], ad un procedimento penale che ha dato luogo alla sentenza del 18 febbraio 2020, divenuta definitiva. Il giudice del rinvio dichiara che tale sentenza è stata emessa dopo un esame della causa nel merito e contiene, da un lato, la constatazione che l’imputata ha commesso fatti che, se la stessa non fosse stata considerata penalmente irresponsabile, avrebbero costituito il reato di incendio e, dall’altro, una valutazione della responsabilità penale di detta imputata. 27 In secondo luogo, nelle circostanze della presente causa, non occorre stabilire se una sentenza che dispone l’internamento di una persona in una struttura psichiatrica giudiziaria, condizionalmente sospeso, costituisca una «condanna» accompagnata da una «pena», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS. 28 Infatti, la Corte ha già dichiarato che tale articolo prevede la condizione che una «pena» sia stata eseguita o sia attualmente in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato contraente di origine, non possa più essere eseguita (in prosieguo: la «condizione di esecuzione») soltanto in caso di «condanna». Pertanto, la menzione di una «pena» non può essere interpretata nel senso che assoggetta l’applicabilità di detto articolo, al di fuori dell’ipotesi di una condanna, ad una condizione aggiuntiva (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski, C‑486/14 , EU:C:2016:483 , punti 40 e 41 ). 29 Orbene, nel caso di specie, è chiaro che, se la sentenza del 18 febbraio 2020 comporta, nei confronti di AB, una «condanna» accompagnata da una «pena», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, la condizione di esecuzione è soddisfatta. Infatti, la Corte ha dichiarato che una pena condizionalmente sospesa costituisce una «pena» ai sensi di tale articolo 54. Una siffatta pena deve essere considerata «in corso di esecuzione attualmente» dal momento in cui la condanna è divenuta esecutiva e durante il periodo di prova. Successivamente, una volta terminato il periodo di prova, la pena deve essere considerata «eseguita» ai sensi di detto articolo (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Kretzinger, C‑288/05 , EU:C:2007:441 , punto 42 ). 30 A questo proposito, occorre rilevare che, secondo quanto rilevato dal giudice del rinvio, le condizioni della sospensione condizionale di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la sottoposizione ad un trattamento medico, sono state rispettate almeno fino al 6 dicembre 2022. Inoltre, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che AB abbia successivamente violato tali condizioni o che ella non sia stata internata in una struttura psichiatrica giudiziaria a seguito di una simile violazione. 31 Pertanto, anche supponendo che la sentenza del 18 febbraio 2020 comporti una «condanna» accompagnata da una «pena», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, una siffatta «pena» sarebbe stata «eseguita», ai sensi di tale articolo, nell’ipotesi in cui il periodo di prova si fosse concluso senza che le condizioni della sospensione condizionale fossero state violate, o sarebbe «in corso di esecuzione attualmente», ai sensi di detto articolo, nell’ipotesi in cui AB fosse stata internata in una struttura psichiatrica giudiziaria a seguito di una simile violazione. 32 Al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, occorre aggiungere che una limitazione del principio del ne bis in idem , sancito all’articolo 50 della Carta, può essere giustificata sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, della stessa (sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑27/22 , EU:C:2023:663 , punto 87 e giurisprudenza ivi citata). 33 Ciò premesso, come si è osservato al punto 17 della presente ordinanza, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 della CAAS. Orbene, tale articolo non prevede limitazioni al principio del ne bis in idem diverse dalla condizione di esecuzione, prevista in caso di condanna, che la Corte ha giudicato compatibile con l’articolo 50 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2014, Spasic, C‑129/14 PPU , EU:C:2014:586 , punti 55 e 74 ). Pertanto, l’articolo 52 della Carta non è pertinente nel caso di specie. 34 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro avvii un procedimento penale a carico di una persona sospettata di aver commesso un reato, quando un giudice di un altro Stato membro, con sentenza passata in giudicato, abbia constatato che tale persona ha commesso gli stessi fatti che hanno dato luogo a tale procedimento penale, abbia dichiarato detta persona penalmente irresponsabile a causa di disturbi psichiatrici e ne abbia ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria, disponendo la sospensione condizionale di tale misura di internamento con un periodo di prova di cinque anni, le cui condizioni, e precisamente la sottoposizione ad un trattamento medico, siano state rispettate. Sulle spese 35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro avvii un procedimento penale a carico di una persona sospettata di aver commesso un reato, quando un giudice di un altro Stato membro, con sentenza passata in giudicato, abbia constatato che tale persona ha commesso gli stessi fatti che hanno dato luogo a tale procedimento penale, abbia dichiarato detta persona penalmente irresponsabile a causa di disturbi psichiatrici e ne abbia ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria, disponendo la sospensione condizionale di tale misura di internamento con un periodo di prova di cinque anni, le cui condizioni, e precisamente la sottoposizione ad un trattamento medico, siano state rispettate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.