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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 14359/2026

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UOCO;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 6 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 219 e 223 commi 1 e 2 n. 2

I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione all'effettivo ruolo svolto dal ricorrente all'interno della società - è indeducibile in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) e, com'è noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U., n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQ P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UOCO;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 6 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 219 e 223 commi 1 e 2 n. 2 I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione all'effettivo ruolo svolto dal ricorrente all'interno della società - è indeducibile in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) e, com'è noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U., n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris