CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2023
Cassazione n. 37089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 marzo - 30 aprile 2023 il Tribunale di Sassari, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza 18 febbraio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, che aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato di ricettazione e detenzione di arma clandestina (accertati il 16 febbraio 2023), ha applicato nei confronti dello stesso la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Premesso che a seguito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato era stato rinvenuto fucile con matricola abrasa e munizioni; che il [OSCURATO:PERSONA], all'udienza di convalida dell'arresto, aveva riferito di aver ereditato l'arma alla morte del padre, e che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuta adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sul rilievo della spontanea consegna dell'arma da parte dell'indagato, il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero, ha ritenuto elevato il pericolo di recidiva (nella specie, commissione di reati con uso di armi), desumibile dalla denuncia, che aveva portato alla perquisizione, di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di avere avuto una discussione col [OSCURATO:PERSONA], il quale era poi tornato a cercarlo imbracciando un fucile, ed aveva aggiunto che nel mese di giugno 2022 Ri) AITJ olmo l'aveva cercato assieme ad altri soggetti, armati con fucile a canne mozze. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione, per aver il Tribunale valorizzato il dato relativo alla detenzione di un ulteriore fucile, a canne mozze, riferita dal teste Frongia, non attendibile siccome contrapposto all'indagato in altra vicenda, senza considerare che l'indagato aveva consegnato il fucile con matricola abrasa, condotta significativa del fatto che non ne deteneva altre, né che l'indagato aveva spiegato che si trattava di una vecchia arma caduta in eredità dal di lui padre. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.,s• [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo generico e con contenuto di merito. La censura motivazionale proposta riguarda il giudizio sulla pericolosità del ricorrente e sulla necessità di misura custodiale, seppur domiciliare. In particolare, viene contestata la fondatezza dell'accertamento secondo il quale il ricorrente aveva la disponibilità di un ulteriore fucile, oltre a quello rinvenuto e posto sotto sequestro, disponibilità che rendeva elevato il pericolo di recidiva e necessaria la misura custodiale. La contestazione viene dalla difesa fondata sulla non attendibilità del denunciante Frongia - che aveva, appunto, riferito che in altra occasione l'indagato era stato visto con fucile a canne mozze - e sulla, di converso, lealtà processuale del [OSCURATO:PERSONA], che aveva spontaneamente consegnato alle forze dell'ordine l'unico fucile in suo possesso. Si tratta di argomentazioni di merito, fondate su una alternativa ri-lettura dell'evidenze disponibili, senza alcun confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha rilevato che il più recente episodio riferito dal Frongia era stato confermato dalle riprese del sistema di video sorveglianza - che avevano immortalato l'accesso al bar del [OSCURATO:PERSONA] armato di fucile -, e l'episodio era significativo di spiccata pericolosità, ritenuta non fronteggiabile con misura non custodiale, tenuto conto del fatto che il ricorrente si era dimostrato soggetto con disponibilità di armi da fuoco. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. w Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o 6) - ec o spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle < — e co (15 -r, ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. < -I — cpd. proc. pen. C3 ci n---) :->,