CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2019
Cassazione n. 38028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 33710-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3981 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.27, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 440/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 1124/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in sede di giudizio di rinvio, è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Milano con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla "Citizens of Humanity - Europe s.r.l." a [OSCURATO:PERSONA], avente qualifica di dirigente, con conseguente condanna della società a corrispondere al lavoratore le retribuzioni spettanti, fino alla scadenza del contratto a termine stipulato tra le parti; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "Citizens of Humanity - Europe s.r.l.", affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullità della sentenza per contraddittorietà manifesta e insanabile della motivazione, e, dunque, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia respinto l'appello senza prendere posizione sulle richieste istruttorie avanzate in primo grado e reiterate in quello successivo, lamentando, in particolare, che, in relazione alla contestazione di cui al paragrafo A), concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco delle rimanenze di merce utilizzata come campionario, il predetto giudice abbia affermato che «la società (su cui grava il relativo onere di allegazione e prova) non ha indicato, né dimostrato le ragioni per cui la merce in esame debba essere considerata come costo puro nell'ambito del documento interno P&L Statement e non anche come rimanenza», così contravvenendo al principio secondo cui il giudice non può, senza contraddirsi, addebitare alla parte di non aver assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione e, al contempo, negarle l'ammissione della prova offerta, senza indicare le ragioni del diniego; con il secondo motivo - denunziando nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla dedotta erroneità del convincimento del primo giudice raggiunto in assenza di espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalla società ai fini della prova di elementi decisivi della controversia; con il terzo motivo - denunziando travisamento delle risultanze processuali con riferimento a fatti ritenuti decisivi dalla Corte di Appello, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole, sulla premessa che non vi sarebbero, nel caso, gli estremi per l'operatività della preclusione derivante dalla cd. "doppia conforme", che la predetta Corte abbia posto alla base delle proprie conclusioni argomentazioni contraddette da specifici atti processuali, in particolare risultando: a) che la società non aveva inteso addebitare al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi, essendo in via esclusiva oggetto della contestazione disciplinare l'omessa "rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale della società", nonché la gestione "superficiale e non adeguata alla peculiare diligenza e perizia richieste"; b) che al dirigente era stato assegnato il compito di redazione del bilancio e del conto profitti e perdite, avuto riguardo alle risultanze desumibili dal contratto di lavoro e da una mali del 27 luglio 2010; c) che nella reportistica interna erano presenti violazioni contabili, tenuto conto del documento inviato dal commercialista Angelelli alla casa madre in data 28 luglio 2010, da cui era emersa l'erroneità del "Profit & [OSCURATO:PERSONA]" inviato dal dirigente; d) che erano state indicate le ragioni per cui la merce utilizzata come campionario doveva essere considerata come costo puro e non come rimanenza, essendo stata richiesta, al riguardo, apposita prova, tuttavia non ammessa; e) che la società aveva contestato che detta merce fosse stata venduta, essendo stato precisato, nella lettera di licenziamento, che "solo una minima parte della merce di campionario è stata venduta"; f) che la casa madre, in relazione alla valorizzazione della merce difettosa, non procedeva - come invece affermato nella sentenza impugnata - ad emettere note di credito, essendo stata richiesta apposita prova, non ammessa, sul punto; g) che la decisione del dirigente di attendere il ricevimento delle fatture della merce consegnata nel mese di giugno 2010 aveva comportato effettive conseguenze, risultando dalla lettera di recesso che "anche grazie alla mancata registrazione delle fatture di giugno 2010, Lei ha potuto inviare alla casa madre un P&L Statement non veritiero, evidenziando addirittura un utile di Euro 13.000 mentre la Società era in perdita"; con il quarto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2104 c.c., 2105 c.c. e 2119 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il giudice del gravame abbia disatteso i principi che delineano i contorni della giusta causa, in primo luogo sotto il profilo delle condotte contestate al lavoratore e, in secondo, in relazione al ruolo di Direttore Generale rivestito dal lavoratore medesimo, avuto riguardo all'intensità della fiducia riposta dalla società nei di lui confronti; con il quinto motivo - denunciando nullità della sentenza per omessa motivazione o, in subordine, per motivazione apparente sulle istanze istruttorie formulate dalla società e, dunque, violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. e 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che il predetto giudice abbia omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie o, quanto meno, non abbia motivato in ordine al rigetto delle stesse. Ritenuto che:va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato il lunedì successivo al giorno (sabato) nel quale scadeva il termine, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 155, quinto comma, c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. 16/11/2016, n. 23375, ove è affermato che «La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito»); il primo motivo di doglianza è da disattendere, poiché la sentenza impugnata è priva di contraddizioni, non risultando dalla relativa motivazione la mancata ammissione di un mezzo istruttorio destinato a provare un fatto di cui si è poi affermata l'insussistenza; del resto, quanto alla contestazione di cui al paragrafo A), la censura non riporta il seguito della motivazione della predetta sentenza, ove si legge che «come dedotto da [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie giustificazioni e non contestato dalla società nel corso del giudizio, la merce anzidetta è stata venduta, tra l'altro generando un utile per l'azienda»; sicché, il profilo della mancata dimostrazione delle ragioni per cui una determinata merce dovesse essere considerata come costo puro rimane sullo sfondo, rilevando invece, in maniera decisiva, nell'ambito della motivazione, la mancata contestazione nel corso del giudizio, ad opera della società, della avvenuta vendita della merce in questione; il secondo motivo è anche da disattendere, già sol perché il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui «Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi, in accordo con quanto statuito dal Tribunale, che gli addebiti imputati a [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono grave inadempimento, idoneo ad integrare giusta causa di licenziamento», vale ad attestare la avvenuta pronuncia della Corte territoriale circa il convincimento del giudice di primo grado, dalla stessa Corte condiviso; il terzo motivo è ancora da disattendere, dovendo al riguardo premettersi che l'ipotetica erronea interpretazione della lettera di contestazione, ascrivibile in origine al giudice di primo grado (per come emerge dalla parte finale della pagina 8 del ricorso per cassazione, ove è precisato che detto giudice ebbe a rilevare che «il ricorrente non ha raggiunto gli obiettivi di vendita previsti: costituisce un dato oggettivo desumibile dalla documentazione in atti il mancato raggiungimento da parte del ricorrente del fatturato previsto. Manca tuttavia nel caso di specie la prova della riconducibilità eziologica del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati alla negligenza del soggetto agente»), non risulta esser stata oggetto di apposta censura, mediante la proposizione di motivi di appello, dinanzi alla Corte territoriale, la quale, adottando la stessa interpretazione del predetto giudice, avrebbe, in ogni caso, reso, al più, una motivazione superflua, non incidente, comunque, sulla bontà sostanziale del "decisum", avendo la predetta Corte proceduto all'esame degli altri profili contenuti nella contestazione (concernenti la rappresentazione non veritiera della situazione economica e patrimoniale della società e la gestione superficiale e non adeguata alla peculiare diligenza e perizia richieste); e, in relazione al predetto esame, opera la preclusione derivante dalla cd. "doppia conforme", in quanto, sul piano decisionale, non vi è dissonanza sostanziale tra errori «indimostrati» (secondo la pronunzia di primo grado) ed errori «in parte insussistenti ed in parte riferiti a condotte tutt'al più opinabili, ma che non rivelano violazioni contabili, né di disposizioni aziendali» (secondo la sentenza impugnata); senza contare, quanto ai singoli profili denunziati, che l'affermazione della mancanza, in capo al lavoratore, del compito specifico di redazione del bilancio e del conto profitti e perdite non ha avuto, nell'impianto della sentenza, valore decisivo (assegnato, invece, alla accertata insussistenza di violazioni contabili o di disposizioni aziendali); inoltre, le dedotte incongruenze delle valutazioni compiute dal giudice del gravame rispetto al documento inviato dal commercialista Angelelli non sono specificate in ricorso, con conseguente violazione del principio di autosufficienza; quanto alla sussistenza del principio contabile per cui i campionari dovevano essere indicati come costo, resta assorbente la considerazione che, come già visto, la censura non riporta il seguito della motivazione della sentenza impugnata, ove si legge che «come dedotto da [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie giustificazioni e non contestato dalla società nel corso del giudizio, la merce anzidetta è stata venduta, tra l'altro generando un utile per l'azienda»; su tale punto, peraltro, la censura di avvenuta contestazione della vendita con l'atto di licenziamento non si correla con la motivazione della sentenza, ove non è affermato che la società non abbia in generale contestato la circostanza della avvenuta vendita, bensì che non lo abbia fatto «nel corso del giudizio»; ancora, non sono stati indicati i mezzi istruttori di cui si lamenta la mancata ammissione in relazione alla mancata emissione di note di credito; infine, quanto alla condotta del lavoratore consistita nell'aver atteso il ricevimento delle fatture della merce consegnata nel mese di giugno, prima di procedere all'inserimento del relativo debito nel documento riepilogativo dei debiti verso la casa madre, va rilevato che il motivo di ricorso non riporta per esteso il passo della sentenza impugnata - con la quale quindi non si confronta -, ove è precisato essersi trattato di una decisione sostanzialmente priva di effetti distorsivi sulla rappresentazione dei debiti di fornitura, «essendo i relativi dati già in possesso della casa madre»; il quarto motivo è inammissibile, poiché si risolve in una denunzia di mancato apprezzamento della valenza delle condotte contestate al lavoratore, la sussistenza delle quali è stata per converso esclusa (cfr., sul punto, la già riportata conclusione di cui alla sentenza impugnata, nella quale gli addebiti sono stati ritenuti «in parte insussistenti ed in parte riferiti a condotte tutt'al più opinabili, ma che non rivelano violazioni contabili, né di disposizioni aziendali»; anche l'ultimo motivo è inammissibile in ragione della preclusione, su cui v. "supra", derivante dalla cd. "doppia conforme"; senza contare, comunque, che, anche in tal caso, non sono stati indicati i mezzi istruttori di cui si lamenta la mancata ammissione; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 7.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto