CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23/11/2016 dal Tribunale di Nuoro, per quanto di interesse [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, comma 1 cod. pen, 1 e 7 legge 895de1 1967 (capo C) e di cui agli artt. 648, 61 n. 2 cod. pen. (capo D) e [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 2 e 4 legge 895 del 1967 (capo A) e di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. (capo B), e condannati alle pene ritenute di giustizia. 2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza della Corte sassarese hanno proposto ricorso, con distinti atti, i due imputati. 4. Il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dal momento che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 5. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha articolato tre motivi; con i primi due deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di porto in luogo pubblico dell'arma da guerra di cui al capo di imputazione; si duole in particolare che la Corte abbia trattato indistintamente le condotte di detenzione e di porto d'arma da guerra, e che abbia eluso il motivo d'appello con i I quale si contestava la consapevolezza in capo a Sadda dell'esatto luogo in cui l'arma era stata occultata. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 178 comma 2 lett. c), 191, 360 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'accertamento dattiloscopico svolto dal P.M. nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen. senza tuttavia che l'avviso fosse dato al difensore di fiducia già nominato (essendo stato invece effettuato l'avviso al difensore d'ufficio). 6. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. 6.1. Quanto ai primi due motivi, deve, in proposito, rilevarsi che sul tema proposto, la Corte d'appello (pagg. 29-32) si è intrattenuta con una motivazione immune da censure, osservando come la prova della responsabilità dei reati di detenzione e porto d'arma da guerra si fondasse su risultati delle indagini dattisoloscopiche, sul contenuto delle conversazioni intercettate e sul luogo di rinvenimento dell'arma, condividendo l'iter argomentativo svolto dal Giudice di primo grado , e ritenendo conclusivamente provato che il Satta avesse detenuto e portato nel giardino dfi [OSCURATO:PERSONA] (ove poi è stata rinvenuta) l'arma in questione: a fronte di dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a ripercorrere aspecificamente le medesime argomentazioni dei motivi di appello e nel contempo ad invitare ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali. 6.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato: va infatti ricordato che L'attività individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165 - 01). 7. I ricorsi devono pertanto essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così