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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44228/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "Boban" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione all'episodio di ricettazione contestato al capo Z1), rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro novecento di multa in ordine a plurimi furti pluriaggravati; in Concesio, Brescia, Castenedolo e Castiglione delle Stiviere nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010.

2. Avverso la decisione il difensore del ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 14 della Convenzione Europea in materia di estradizione, poiché [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui aveva ricevuto in carcere la citazione in appello era detenuto presso l'Istituto penitenziario di Civitacecchia in quanto aveva acconsentito alla consegna alle Autorità italiane a seguito di un mandato di arresto europeo eseguito dalle Autorità croate, senza però rinunciare, nell'occasione, al principio di specialità; per detto motivo l'azione penale esercitata dalla Corte di appello di Brescia nel presente procedimento, relativo a reati commessi precedentemente all'eseguita consegna e diverso da quello per cui la consegna era avvenuta, è improcedibile con conseguente nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la sentenza, in ragione del non rinunciato principio di specialità al momento dell'esecuzione del mandato di arresto europeo da parte delle autorità croate su richiesta di quelle italiane, non ha pronunciato l'improcedibilità in Italia in ordine a reati esclusi dal mandato di arresto europeo, per i quali era detenuto in Italia, commessi anteriormente alla consegna. [OSCURATO:PERSONA], arrestato in Croazia e consegnato all'Italia con il consenso del richiesto in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per reati diversi da quelli contestati nel presente processo, rileva la violazione dalle norme sovranazionali (in specie dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 e dalla [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI della UE) con riferimento al principio di specialità in materia di estradizione e mandato d'arresto europeo.

2. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.

3. In disparte la mai dedotta questione in sede di gravame tanto che il ricorrente, pur avendo avuto regolare personale notifica della citazione, non aveva richiesto di presenziare all'udienza, secondo giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, il principio di specialità, dettato dall'art. 32, che rinvia all'art. 26 della

I. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna, la cui preclusione opera solo allorché la persona consegnata venga sottoposta a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (sul punto Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366, le cui argomentazioni sono state riprese, tra le tante, da Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Bertoni, Rv. 268062; Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, dep. 2015, Bindi, Rv. 263292).

In tali ipotesi, infatti, secondo la ricostruzione operata da questa Corte e dalla Corte delle leggi, vige un principio di specialità "attenuata", secondo il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento (Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, Cascarino, Rv. 269430).

4. Ed invero, la legge 22 aprile 2005, n. 69, precipitato diretto della disciplina prevista in tema di azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli artt. 31, § 1, lettere a) e b), e 34, § 2, lettera b), del Trattato sull'Unione Europea e successive modificazioni, attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d'Europa, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di diritti di libertà e del giusto processo.

Il primo comma dell'art. 26,

I. n 69 del 2005 prevede che: «La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale».

Il secondo comma disciplina le eccezioni al principio di specialità, disponendo, tra le varie ipotesi, alla lett. c), quella secondo cui il procedimento penale non consenta l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale e, alla lettera d), che la persona sia soggetta a una pena o a una misura che non implichi la privazione della libertà, inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale.

Il successivo comma 3 della stessa disposizione prevede che, dopo la consegna, nel caso in cui lo Stato membro di emissione intenda sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, è necessario chiedere un ampliamento del provvedimento di autorizzazione da parte dello Stato membro di esecuzione, con ulteriore provvedimento della corte di appello competente.

5. La giurisprudenza europea - in tal senso si è espressa La Corte di Giustizia dell'Unione nella decisione del 1 dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C- 388/08 - ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, «incriminare e condannare» la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona non sia ristretta né durante tale procedimento né in conseguenza di questo (la citata decisione della Corte di Giustizia testualmente recita: «L'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un "reato diverso" da quello che ha determinato la consegna, l'assenso deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà.

La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo.

Tuttavia, l'eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo»).

6. Detta interpretazione, come osservato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2008, è in linea con il contenuto e le finalità di cui all'art. 27, § 2, lett. c, della decisione-quadro del 2002 citata, secondo cui non è rilevante la circostanza che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l'assenso, qualora tale restrizione sia - come avvenuto nel caso oggetto del presente procedimento - legalmente giustificata dai reati contenuti nella richiesta di consegna.

7. Ciò premesso, alla luce della ormai pacifica giurisprudenza esistente in materia di principio di "specialità attenuata", il motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la violazione di plurimi principi costituzionali e convenzionali, oltre che della disciplina contenuto nel codice di rito in ordine al principio di specialità è manifestamente infondato essendo il ricorrente detenuto, come dallo stesso ricorrente evidenziato, esclusivamente in ordine al reato per cui era intervenuta la consegna a seguito di esecuzione al mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità italiane a quelle croate e non risulta che, quanto al reato di cui al presente procedimento, per fatti commessi prima della consegna, il ricorrente fosse stato mai detenuto nel corso del giudizio.8.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "Boban" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione all'episodio di ricettazione contestato al capo Z1), rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro novecento di multa in ordine a plurimi furti pluriaggravati; in Concesio, Brescia, Castenedolo e Castiglione delle Stiviere nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010. 2. Avverso la decisione il difensore del ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 14 della Convenzione Europea in materia di estradizione, poiché [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui aveva ricevuto in carcere la citazione in appello era detenuto presso l'Istituto penitenziario di Civitacecchia in quanto aveva acconsentito alla consegna alle Autorità italiane a seguito di un mandato di arresto europeo eseguito dalle Autorità croate, senza però rinunciare, nell'occasione, al principio di specialità; per detto motivo l'azione penale esercitata dalla Corte di appello di Brescia nel presente procedimento, relativo a reati commessi precedentemente all'eseguita consegna e diverso da quello per cui la consegna era avvenuta, è improcedibile con conseguente nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la sentenza, in ragione del non rinunciato principio di specialità al momento dell'esecuzione del mandato di arresto europeo da parte delle autorità croate su richiesta di quelle italiane, non ha pronunciato l'improcedibilità in Italia in ordine a reati esclusi dal mandato di arresto europeo, per i quali era detenuto in Italia, commessi anteriormente alla consegna. [OSCURATO:PERSONA], arrestato in Croazia e consegnato all'Italia con il consenso del richiesto in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per reati diversi da quelli contestati nel presente processo, rileva la violazione dalle norme sovranazionali (in specie dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 e dalla [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI della UE) con riferimento al principio di specialità in materia di estradizione e mandato d'arresto europeo. 2. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. 3. In disparte la mai dedotta questione in sede di gravame tanto che il ricorrente, pur avendo avuto regolare personale notifica della citazione, non aveva richiesto di presenziare all'udienza, secondo giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, il principio di specialità, dettato dall'art. 32, che rinvia all'art. 26 della I. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna, la cui preclusione opera solo allorché la persona consegnata venga sottoposta a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (sul punto Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366, le cui argomentazioni sono state riprese, tra le tante, da Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Bertoni, Rv. 268062; Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, dep. 2015, Bindi, Rv. 263292). In tali ipotesi, infatti, secondo la ricostruzione operata da questa Corte e dalla Corte delle leggi, vige un principio di specialità "attenuata", secondo il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento (Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, Cascarino, Rv. 269430). 4. Ed invero, la legge 22 aprile 2005, n. 69, precipitato diretto della disciplina prevista in tema di azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli artt. 31, § 1, lettere a) e b), e 34, § 2, lettera b), del Trattato sull'Unione Europea e successive modificazioni, attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d'Europa, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di diritti di libertà e del giusto processo. Il primo comma dell'art. 26, I. n 69 del 2005 prevede che: «La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale». Il secondo comma disciplina le eccezioni al principio di specialità, disponendo, tra le varie ipotesi, alla lett. c), quella secondo cui il procedimento penale non consenta l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale e, alla lettera d), che la persona sia soggetta a una pena o a una misura che non implichi la privazione della libertà, inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale. Il successivo comma 3 della stessa disposizione prevede che, dopo la consegna, nel caso in cui lo Stato membro di emissione intenda sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, è necessario chiedere un ampliamento del provvedimento di autorizzazione da parte dello Stato membro di esecuzione, con ulteriore provvedimento della corte di appello competente. 5. La giurisprudenza europea - in tal senso si è espressa La Corte di Giustizia dell'Unione nella decisione del 1 dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C- 388/08 - ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, «incriminare e condannare» la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona non sia ristretta né durante tale procedimento né in conseguenza di questo (la citata decisione della Corte di Giustizia testualmente recita: «L'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un "reato diverso" da quello che ha determinato la consegna, l'assenso deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo»). 6. Detta interpretazione, come osservato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2008, è in linea con il contenuto e le finalità di cui all'art. 27, § 2, lett. c, della decisione-quadro del 2002 citata, secondo cui non è rilevante la circostanza che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l'assenso, qualora tale restrizione sia - come avvenuto nel caso oggetto del presente procedimento - legalmente giustificata dai reati contenuti nella richiesta di consegna. 7. Ciò premesso, alla luce della ormai pacifica giurisprudenza esistente in materia di principio di "specialità attenuata", il motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la violazione di plurimi principi costituzionali e convenzionali, oltre che della disciplina contenuto nel codice di rito in ordine al principio di specialità è manifestamente infondato essendo il ricorrente detenuto, come dallo stesso ricorrente evidenziato, esclusivamente in ordine al reato per cui era intervenuta la consegna a seguito di esecuzione al mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità italiane a quelle croate e non risulta che, quanto al reato di cui al presente procedimento, per fatti commessi prima della consegna, il ricorrente fosse stato mai detenuto nel corso del giudizio.8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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