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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13017/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 20928/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ed eléttivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 113. - ricorrente - e Università degli Studi di Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nella persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO, n. 4570/2019, pubblicata il 15 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8333/2017 del 26 luglio 2017, che non aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del diritto alla percezione delle borse di studio assegnate per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013.

2. La Corte d'appello ha affermato che per entrambi gli anni accademici era necessario verificare se i dati dichiarati erano non veritieri e, in caso affermativo, se la non veridicità fosse tale da fare venire meno il requisito del reddito; che la valutazione di non veridicità effettuata dal Tribunale per entrambe le annualità era corretta, essendo stata omessa l'indicazione di beni immobili di proprietà dei familiari dell'appellante; che i calcoli del [OSCURATO:PERSONA] erano corretti, anche nella parte in cui indicavano il valore dei beni intestati pro quota al padre dell'appellante, avendo valutato i beni come terreni edificabili, applicando il parametro di euro 25,00 al metro quadro, come da rilevazioni del Comune di Baranello, ove i beni erano ubicati.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con atto affidato a due motivi.

4. L'Università degli Studi di Milano ha depositato controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4 e relativa tabella 1 del decreto legislativo n. 109/1998 e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992, anche in relazione all'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 e di ogni altra norma e principio in materia di accertamento del valore dei terreni edificabili ai fini ICI e di criteri per la determinazione del valore delle componenti immobiliari del patrimonio del soggetto richiedente, ai fini della determinazione dell'indicatore ISEE ed equiparato, nonché di ogni altra norma e principio in materia di esercizio del potere di accertamento e rettifica di quanto dichiarato a fini impositivi, quand'anche rilevante ad altri fini, diversi dall'imposizione (nel caso di specie, accesso ad una agevolazione).

Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello aveva trascurato che, ai fini ISEE, doveva essere considerato per i beni immobili il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione e tale valore poteva essere soltanto quello indicato dal contribuente, oppure quello risultante da una difformità rispetto al valore effettivo o a quello medio indicato in un eventuale Regolamento; che il parametro di euro 25 metro quadro, indicato dal Comune di Baranello, non era normativamente rilevante, senza un atto accertativo comunale e nessuna contestazione dell'importo indicato dal contribuente; in definitiva, la sentenza aveva riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il potere di quantificare la base imponibile ai fini del tributo ICI. 1.1 D motivo è inammissibile per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rivelandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).1.2 La Corte territoriale ha affermato che la doglianza dell'appellante sul valore degli immobili aveva riguardato la circostanza che i beni fossero terreni agricoli e non edificabili e non si rinviene nella sentenza impugnata alcun riferimento alle deduzioni svolte dalla ricorrente sulla mancata corrispondenza del valore indicato dal Comune di Baranello, e recepito dal Consorzio, a quello di rilevanza ai fini ICI.

Sotto tale profilo, dunque, la doglianza svolta è da considerarsi nuova, non avendo la ricorrente precisato, riportando il tenore dell'atto di appello, in che esatti termini la questione fosse stata posta nel giudizio di secondo grado, alla luce del fatto che la stessa non risulta essere stata esaminata, con la conseguenza che il difetto di autosufficienza non consente a questa Corte di valutare se detta questione fosse stata oggetto di valutazione e, dunque, di valutare la fondatezza della censura proposta.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo di tutte le norme e principi di cui al precedente primo motivo, avendo errato la Corte d'appello a ritenere che la comunicazione del Comune di Baranello equivalesse ad una contestazione o correzione dei valori indicati dal contribuente, poiché non si era avveduta che il documento non aveva, né poteva avere tale contenuto; in particolare, i prezzi compresi tra 25 -30 erano valori medi, con la possibilità di prezzi inferiori; la Corte d'appello era incorsa in errore, altresì, nel ritenere che l'imposta fosse stata calcolata dal Comune di Baranello, nell'atto di accertamento, sulla base del valore di euro 25 al metro quadro, quando invece il Comune aveva ritenuto congrui i valori indicati dal contribuente. 2.1 II motivo è inammissibile, perchè sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).

La censura, infatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica (ancora una volta del tutto assenti), si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, muovendo dunque all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, tenuto conto che la valutazione delle prove, al pari della scelta di quelle — fra esse — ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito. 2.2 La Corte di appello, peraltro, ha dato atto dell'irritualità della produzione, tardiva e lesiva del contraddittorio, con la conseguenza che le considerazioni svolte sulle risultanze di quel documento devono ritenersi svolte ad abundantiam e, per ciò solo, non decisive ai fini del decidere, poichè il convincimento sul fatto decisivo controverso, ovvero il valore dei beni superiore al limite previsto per ottenere le borse di studio, si era fondato sulla documentazione proveniente dal Comune di Baranello e recepita dal Consorzio.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 20928/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ed eléttivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 113. - ricorrente - e Università degli Studi di Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nella persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO, n. 4570/2019, pubblicata il 15 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8333/2017 del 26 luglio 2017, che non aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del diritto alla percezione delle borse di studio assegnate per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013. 2. La Corte d'appello ha affermato che per entrambi gli anni accademici era necessario verificare se i dati dichiarati erano non veritieri e, in caso affermativo, se la non veridicità fosse tale da fare venire meno il requisito del reddito; che la valutazione di non veridicità effettuata dal Tribunale per entrambe le annualità era corretta, essendo stata omessa l'indicazione di beni immobili di proprietà dei familiari dell'appellante; che i calcoli del [OSCURATO:PERSONA] erano corretti, anche nella parte in cui indicavano il valore dei beni intestati pro quota al padre dell'appellante, avendo valutato i beni come terreni edificabili, applicando il parametro di euro 25,00 al metro quadro, come da rilevazioni del Comune di Baranello, ove i beni erano ubicati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con atto affidato a due motivi. 4. L'Università degli Studi di Milano ha depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4 e relativa tabella 1 del decreto legislativo n. 109/1998 e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992, anche in relazione all'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 e di ogni altra norma e principio in materia di accertamento del valore dei terreni edificabili ai fini ICI e di criteri per la determinazione del valore delle componenti immobiliari del patrimonio del soggetto richiedente, ai fini della determinazione dell'indicatore ISEE ed equiparato, nonché di ogni altra norma e principio in materia di esercizio del potere di accertamento e rettifica di quanto dichiarato a fini impositivi, quand'anche rilevante ad altri fini, diversi dall'imposizione (nel caso di specie, accesso ad una agevolazione). Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello aveva trascurato che, ai fini ISEE, doveva essere considerato per i beni immobili il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione e tale valore poteva essere soltanto quello indicato dal contribuente, oppure quello risultante da una difformità rispetto al valore effettivo o a quello medio indicato in un eventuale Regolamento; che il parametro di euro 25 metro quadro, indicato dal Comune di Baranello, non era normativamente rilevante, senza un atto accertativo comunale e nessuna contestazione dell'importo indicato dal contribuente; in definitiva, la sentenza aveva riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il potere di quantificare la base imponibile ai fini del tributo ICI. 1.1 D motivo è inammissibile per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rivelandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).1.2 La Corte territoriale ha affermato che la doglianza dell'appellante sul valore degli immobili aveva riguardato la circostanza che i beni fossero terreni agricoli e non edificabili e non si rinviene nella sentenza impugnata alcun riferimento alle deduzioni svolte dalla ricorrente sulla mancata corrispondenza del valore indicato dal Comune di Baranello, e recepito dal Consorzio, a quello di rilevanza ai fini ICI. Sotto tale profilo, dunque, la doglianza svolta è da considerarsi nuova, non avendo la ricorrente precisato, riportando il tenore dell'atto di appello, in che esatti termini la questione fosse stata posta nel giudizio di secondo grado, alla luce del fatto che la stessa non risulta essere stata esaminata, con la conseguenza che il difetto di autosufficienza non consente a questa Corte di valutare se detta questione fosse stata oggetto di valutazione e, dunque, di valutare la fondatezza della censura proposta. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo di tutte le norme e principi di cui al precedente primo motivo, avendo errato la Corte d'appello a ritenere che la comunicazione del Comune di Baranello equivalesse ad una contestazione o correzione dei valori indicati dal contribuente, poiché non si era avveduta che il documento non aveva, né poteva avere tale contenuto; in particolare, i prezzi compresi tra 25 -30 erano valori medi, con la possibilità di prezzi inferiori; la Corte d'appello era incorsa in errore, altresì, nel ritenere che l'imposta fosse stata calcolata dal Comune di Baranello, nell'atto di accertamento, sulla base del valore di euro 25 al metro quadro, quando invece il Comune aveva ritenuto congrui i valori indicati dal contribuente. 2.1 II motivo è inammissibile, perchè sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). La censura, infatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica (ancora una volta del tutto assenti), si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, muovendo dunque all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, tenuto conto che la valutazione delle prove, al pari della scelta di quelle — fra esse — ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito. 2.2 La Corte di appello, peraltro, ha dato atto dell'irritualità della produzione, tardiva e lesiva del contraddittorio, con la conseguenza che le considerazioni svolte sulle risultanze di quel documento devono ritenersi svolte ad abundantiam e, per ciò solo, non decisive ai fini del decidere, poichè il convincimento sul fatto decisivo controverso, ovvero il valore dei beni superiore al limite previsto per ottenere le borse di studio, si era fondato sulla documentazione proveniente dal Comune di Baranello e recepita dal Consorzio. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
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