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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 27005/2021

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11320-2020 proposto da: \c<ct [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, alla via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CRATILO di ATENE n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2567/2020 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il 6/02/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]., con atto affidato a un unico motivo, la sentenza n. 2567 del 06/02/2020 del Tribunale di Roma, che ha deciso quale giudice di appello su sentenza del Giudice di Pace della stessa sede.

Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione di merito, con condanna della Strianese al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito all'impugnazione di legittimità, eccependone l'improcedibilità in rito e l'infondatezza nel merito.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle proprie prospettazioni.

Il ricorso è improcedibile.

Come esattamente prospettato, dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., al ricorso non risulta allegata, con conseguente mancato deposito, la copia della sentenza impugnata, che la stessa parte ricorrente, alla prima pagina della propria impugnazione, dichiara esserle stata notificata in data 13/02/2020.

Dalla certificazione (rilasciata dalla Cancelleria centrale civile della Corte di Cassazione) in atti si rileva, inoltre, che il ricorso, che l'[OSCURATO:SOCIETA]. dimostra esserle stato notificato il 18/03/2020, non risulta neppure essere stato iscritto a ruolo nel periodo rilevante ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. (dal 18/03/2020 al 14/05/2020).

Ric. 2020 n. 11320 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -2- Peraltro, pur potendosi astrattamente applicare nella specie la sospensione dei termini di cui alla legislazione emergenziale emanata a seguito della pandemia da Covid-19 (per il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 in base all'art. 83, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 08/03/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 05/06/2020) e quindi il termine per il deposito della documentazione da allegare al ricorso sarebbe scaduto il 10 luglio 2020, la copia della sentenza notificata non risulta comunque depositata, né il ricorso risulta essere stato iscritto a ruolo.

Deve, pertanto, dichiararsene l'improcedibilità, a norma dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata.

Si rileva, sul punto, che la circostanza è pressocché incontroversa, atteso che parte ricorrente, nella propria memoria, depositata dopo la comunicazione della proposta del seguente tenore: «Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Il ricorso non risultava iscritto originariamente a molo e risultava privo di idonea prodnione documentale e proposto in lèmza di procura inidonea per la fase". » si è limitata ad affermare, che «i motivi rilevati dal relatore non sono stati sollevati nel controricorso da [OSCURATO:SOCIETA]. e posto che la questione della prodnione documentale attiene a valutnioni di merito che esulano dal giudi.zio di legittimità», così, evidentemente dimostrando di non avere in alcun modo compulsato il controricorso, nel quale il mancato deposito della sentenza notificata in copia autentica è specificamente dedotto.

Deve, peraltro, ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale (Cass. n. 01295 del 19/01/2018 Rv. 646700 —01; Cass. n. 20883 del 15/10/2015 Rv. 637451 — 01 ed altre in termini): «...la S.C, Ric. 2020 n. 11320 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -3- indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del riipetto del termine breve, deve accertare se /a parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della senten.za impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e, in mancan.za, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale ».

L'iscrizione a ruolo è stata effettuata legittimamente dall'[OSCURATO:SOCIETA]., in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27571 del 02/12/2020 Rv. 660042 — 01; Cass. n. 00657 del 15/01/2021): «La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassa_zione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altn atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrkione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustifìca.zione nell'interesse del controricorrente a recuperare le Jpese ed ad evitare, mediante la dichiara .ione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugna:zione».

L'improcedibilità del ricorso preclude l'esame delle pur evidenziate, nella proposta del relatore, ragioni di manifesta inammissibilità, quale quella attinente l'(in)idoneità della procura alle liti (Cass. n. 01389 del 22/01/2021 Rv. 660388 - 01): «In tema di giudkio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.».

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della Strianese e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.

Reputa il Collegio che non sussistano, allo stato, allo stato i presupposti per la condanna — chiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA].— nei confronti Ric. 2020 n. 11320 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -4- della Strianese ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto l'iniziativa processuale, sebbene avente margini di opinabilità, non appariva connotata da finalità di abuso del processo (Cass. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624393 — 01): «La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del ter.zo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della reJponsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudkio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé timproverabile.»).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.200,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 aprile 2021.

DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11320-2020 proposto da: \c<ct [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, alla via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CRATILO di ATENE n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2567/2020 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il 6/02/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]., con atto affidato a un unico motivo, la sentenza n. 2567 del 06/02/2020 del Tribunale di Roma, che ha deciso quale giudice di appello su sentenza del Giudice di Pace della stessa sede. Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione di merito, con condanna della Strianese al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito all'impugnazione di legittimità, eccependone l'improcedibilità in rito e l'infondatezza nel merito. Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle proprie prospettazioni. Il ricorso è improcedibile. Come esattamente prospettato, dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., al ricorso non risulta allegata, con conseguente mancato deposito, la copia della sentenza impugnata, che la stessa parte ricorrente, alla prima pagina della propria impugnazione, dichiara esserle stata notificata in data 13/02/2020. Dalla certificazione (rilasciata dalla Cancelleria centrale civile della Corte di Cassazione) in atti si rileva, inoltre, che il ricorso, che l'[OSCURATO:SOCIETA]. dimostra esserle stato notificato il 18/03/2020, non risulta neppure essere stato iscritto a ruolo nel periodo rilevante ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. (dal 18/03/2020 al 14/05/2020). Ric. 2020 n. 11320 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- Peraltro, pur potendosi astrattamente applicare nella specie la sospensione dei termini di cui alla legislazione emergenziale emanata a seguito della pandemia da Covid-19 (per il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 in base all'art. 83, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 08/03/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 05/06/2020) e quindi il termine per il deposito della documentazione da allegare al ricorso sarebbe scaduto il 10 luglio 2020, la copia della sentenza notificata non risulta comunque depositata, né il ricorso risulta essere stato iscritto a ruolo. Deve, pertanto, dichiararsene l'improcedibilità, a norma dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata. Si rileva, sul punto, che la circostanza è pressocché incontroversa, atteso che parte ricorrente, nella propria memoria, depositata dopo la comunicazione della proposta del seguente tenore: «Il ricorso è manifestamente inammissibile. Il ricorso non risultava iscritto originariamente a molo e risultava privo di idonea prodnione documentale e proposto in lèmza di procura inidonea per la fase". » si è limitata ad affermare, che «i motivi rilevati dal relatore non sono stati sollevati nel controricorso da [OSCURATO:SOCIETA]. e posto che la questione della prodnione documentale attiene a valutnioni di merito che esulano dal giudi.zio di legittimità», così, evidentemente dimostrando di non avere in alcun modo compulsato il controricorso, nel quale il mancato deposito della sentenza notificata in copia autentica è specificamente dedotto. Deve, peraltro, ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale (Cass. n. 01295 del 19/01/2018 Rv. 646700 —01; Cass. n. 20883 del 15/10/2015 Rv. 637451 — 01 ed altre in termini): «...la S.C, Ric. 2020 n. 11320 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del riipetto del termine breve, deve accertare se /a parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della senten.za impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e, in mancan.za, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale ». L'iscrizione a ruolo è stata effettuata legittimamente dall'[OSCURATO:SOCIETA]., in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27571 del 02/12/2020 Rv. 660042 — 01; Cass. n. 00657 del 15/01/2021): «La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassa_zione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altn atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrkione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustifìca.zione nell'interesse del controricorrente a recuperare le Jpese ed ad evitare, mediante la dichiara .ione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugna:zione». L'improcedibilità del ricorso preclude l'esame delle pur evidenziate, nella proposta del relatore, ragioni di manifesta inammissibilità, quale quella attinente l'(in)idoneità della procura alle liti (Cass. n. 01389 del 22/01/2021 Rv. 660388 - 01): «In tema di giudkio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.». Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della Strianese e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata. Reputa il Collegio che non sussistano, allo stato, allo stato i presupposti per la condanna — chiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA].— nei confronti Ric. 2020 n. 11320 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -4- della Strianese ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto l'iniziativa processuale, sebbene avente margini di opinabilità, non appariva connotata da finalità di abuso del processo (Cass. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624393 — 01): «La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del ter.zo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della reJponsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudkio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé timproverabile.»). Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.200,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 aprile 2021. DE