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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02971/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13929/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 294/2023 depositata il 19/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., succedeva a titolo particolare a [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., la quale aveva acquistato un credito, a suo tempo vantato dall’allora Mediocredito dell’Umbria, s.p.a., con successivo subentro di [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e del [OSCURATO:PERSONA]; l’atto di cessione di credito e di relativa garanzia reale tra la società [OSCURATO:PERSONA] e il Mediocredito dell’Umbria veniva rogato il 7 giugno 1999; la società [OSCURATO:SOCIETA], divenuta titolare del credito in parola, subentrava, così, nella stessa posizione della originaria contraente; il 13 novembre 2009 la banca inviava a [OSCURATO:SOCIETA] il progetto di riparto finale dei citati fallimenti, chiedendo di evidenziare se vi fossero eventuali rilievi da sottoporre al Curatore e al Giudice delegato; [OSCURATO:SOCIETA], assumendo di non aver potuto coltivare tempestivamente le necessarie contestazioni al piano di riparto, e di aver subìto, pertanto, un danno patrimoniale in ragione della violazione delle obbligazioni di mandato da parte della banca, la conveniva in giudizio a fini risarcitori; il Tribunale rigettava la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - l’art. 8 del rogito di cessione del credito aveva specificato quanto segue: «tutte le attività necessarie all’esercizio dei diritti derivanti dalla presente cessione ed alla gestione e tutela in ambito concorsuale del credito ceduto verranno effettuate dalla ‘[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l., che ne sosterrà tutti i relativi oneri anche fiscali, con pieno esonero della banca dal compimento di qualsivoglia ulteriore incombente nonché da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia a qualsivoglia eccezione»; - a fronte di tale inequivoca pattuizione avrebbe dovuto essere la cessionaria a coltivare per tempo le proprie ragioni in sede fallimentare; - come condivisibilmente osservato dal Tribunale, che aveva rilevato anche l’inammissibilità della prova testimoniale di patti contestuali e contrari al rogito di cessione, non era altrimenti comprensibile perché le parti, in sede di cessione del credito, avrebbero dovuto regolare ovvero esplicitare in senso diverso e opposto a quello voluto i loro rapporti sul punto, sicché l’ulteriore documentazione, successivamente scambiata tra le stesse, non poteva che essere interpretata in coerenza con i compiti univocamente stabiliti dall’esplicito patto; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., articolando cinque motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], s.p.a.; le parti hanno depositato memorie.

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1371, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che per dieci anni la banca cedente il credito era rimasta insinuata al passivo dei tre fallimenti e, come desumibile dallo scambio di email del gennaio 2010, obliterato dalla sentenza gravata, aveva invitato la cessionaria deducente a comunicare all’unico Curatore delle plurime procedure concorsuali i dati bancari per l’accredito conseguente al riparto, così da evitare questioni degli organi fallimentari sull’effettiva titolarità dei crediti, con condotta successiva agli accordi di cessione del credito univocamente significativa e invece trascurata dai giudici di merito, laddove, inoltre, la medesima banca, con ulteriore lettera del luglio 2010, aveva osservato che il riparto le appariva corretto, rivendicando quindi la correttezza della sua condotta, sia pure «anche e soprattutto» per la clausola di cui all’art. 8 del contratto di cessione, mentre, come incontestato, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto sicuro beneficio economico proprio per effetto di quel comportamento; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la condotta della banca era univocamente indicativa della deroga alla discussa clausola contrattuale, come confermato dal non apprezzato scambio di email del gennaio 2010 sintetizzato nella prima censura, sicché anche le prove costituende, per interpello e testi, avrebbero dovuto ammettersi a conferma di tanto; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1705, 1708, 2028, 2030, cod. civ., 111, 81, 112, 113, cod. proc. civ., poiché, pur non volendo inquadrare la fattispecie come violativa delle obbligazioni inerenti a un mandato, la Corte di appello avrebbe allora potuto e dovuto sussumere la stessa nell’ambito della negotiorum gestio, sussistendone i presupposti compresa l’impossibilità gestoria del cessionario, riconosciuta dalla banca convenuta, ovvero il rischio che avrebbe potuto generare la notifica della cessione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 1703, 1705, 1708, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ammettere non solo la prova per testi alla luce di un corretto esame della documentazione richiamata nella prima censura, ma altresì la prova per interrogatorio formale che il Tribunale aveva escluso anche considerando la differenza di persona fisica, legale rappresentante della banca, rispetto ai tempi di conclusione della cessione, mentre l’interpello, diretto alla confessione, poteva essere deferito solo a tale soggetto, che ragionevolmente non poteva non aver conoscenza degli accordi in deroga in esame, fermo che, comunque, nel caso avrebbe potuto delegare un amministratore delegato o un procuratore munito dei necessari poteri; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 1703, 1705, 1708, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato all’ordine di esibizione di copia del rendiconto, confermando di avere interesse contrario, e dunque indirettamente la sussistenza del mandato gestorio.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; va sùbito esclusa l’ammissibilità della deduzione di omesso esame, in ragione della doppia decisione conforme dei giudici di merito, alla luce della preclusione di cui all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., già contenuta nell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la parte dimostrato che le ragioni fattuali dei giudici di prime e seconde cure sono state diverse (e anzi confermando il contrario) (v., ad esempio, Cass., 28/02/2023, n. 5947); va poi rimarcato che: a)non è stato specificato, inammissibilmente, quando e come sarebbe stata offerta, in sede di merito, la prova del beneficio economico che avrebbe tratto [OSCURATO:PERSONA] dalla mancata contestazione del riparto in esame, fermo restando che l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso è, come già detto, deduzione in questa sede inibita dalla c.d. doppia conforme; b)non è stato specificato come e perché quanto sub a) avrebbe dovuto dirsi incontestato, richiamandosi, inammissibilmente, il contenuto del “libello introduttivo” affatto riportato e illustrato nel suo tenore specifico, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr., parte qua, Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); ciò posto, in generale occorre ricordare che l'accertamento della conclusiva volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico consensuale si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, non potendo, comunque, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma, atteso il perimetro dell’accertamento riservato al giudice del merito, solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo sono complessivamente possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal suddetto giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, Cass., 09/04/2021, n. 9461, Cass., 18/11/2024, n. 29623, pag. 12, Cass., 06/03/2025, n. 6038, pag. 7); ma, fermo quanto appena ricordato, in specie la prima censura s’incentra sull’ermeneutica negoziale laddove la questione posta dalla ragione decisoria della Corte distrettuale è la mancata prova di un patto contestuale in deroga all’inequivoca clausola contrattuale; parte ricorrente sovrappone in modo inconferente il tema dell’interpretazione del patto espresso, soprattutto alla luce dell’invocato criterio della condotta successiva delle parti, con il tema della prova, nella prospettata tesi evincibile da quella, dell’accordo contemporaneo derogatorio della clausola palesata nel rogito di cessione del credito; in questo perimetro ricostruttivo, il fatto che la banca fosse rimasta insinuata al passivo, ovvero la lettura in termini d’inerzia della condotta della società ricorrente nel provvedere alla possibile perché di certo non inibita sostituzione nel reclamare la medesima posizione giuridica della banca in ragione della cessione, così come la lettura in termini di correttezza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nel trasferire alla cessionaria gli incassi provenienti dalle procedure fallimentari ovvero chiedere la comunicazione dei dati bancari a tal fine utili al Curatore, non a caso richiamando e tenendo fermo, nella stessa comunicazione del luglio 2010 invocata, quanto stabilito nell’art. 8 del contratto di trasferimento del credito, sono circostanze affatto incompatibili con il plausibile accertamento, del tutto fattuale, in tal senso offerto dalla Corte territoriale, e di cui si chiede, inammissibilmente, una rilettura istruttoria – peraltro sostanzialmente in chiave di parziale simulazione negoziale seppure in tali termini nemmeno dedotta – estranea alla presente sede di sola legittimità; il terzo motivo è inammissibile; la deduzione di negotiorum gestio è inammissibilmente allegata per la prima volta in questa sede, assumendo a presupposto circostanze di fatto mai apprezzate in sede di merito in tal senso e affermate solo apoditticamente quale, in specie, l’impossibilità gestoria del credito concorsuale da parte della cessionaria (pag. 25 del ricorso, punto iii), che sarebbe stata riconosciuta dalla banca senza però specificare come e in quali termini, laddove l’istituto di credito risulta aver reiteratamente richiamato, anche stragiudizialmente come visto nello scrutinare le precedenti censure, la contraria clausola contrattuale; il quarto motivo è inammissibile; la censura innanzi tutto non si misura con la ragione decisoria della inammissibilità della prova per testi, di un inspiegato patto contestuale e contrario all’accordo scritto, a mente dell’art. 2722, cod. civ., fatta propria dalla Corte di appello nel richiamare conclusivamente la condivisa motivazione del Tribunale (pag. 5 della sentenza di secondo grado, secondo capoverso); quanto alla prova per interrogatorio formale la censura afferma, rispondendo ai rilievi fatti dal giudice di prime cure e condivisi implicitamente dalla Corte di appello come assunto dalla stessa deducente in ricorso (pag. 26, penultimo capoverso, in riferimento alla pag. 5, penultimo capoverso del § 8, della sentenza in questa sede gravata), che, essendo il mezzo istruttorio diretto a provocare una confessione, poteva essere deferito solo all’individuabile legale rappresentante e non poteva essere escluso solo perché non individuato nell’articolazione della prova costituenda, aggiungendo che lo stesso avrebbe altrimenti potuto «delegare un amministratore delegato o un procuratore munito dei necessari poteri per rispondere alla vicenda», ovvero un diverso terzo informato; il motivo, dunque, quale formulato: - nella sua prima parte, deduce la sufficiente individuabilità del legale rappresentante cui deferire l’interpello confessorio, mentre, nella seconda parte, mescolata alla prima nella censura stessa, si misura diversamente con la ragione decisoria secondo cui non era plausibile che un diverso legale rappresentante fisico potesse conoscere idoneamente i fatti pregressi, conclusivamente contraddicendosi, ammettendo, cioè, che avrebbe potuto rispondere altro soggetto, pur delegato, non individuato né prospettato in questa chiave istruttoria nell’articolare la prova stessa, il tutto muovendo esplicitamente dal presupposto della ricostruzione fattuale, fatta opinabilmente propria su base documentale, quale sopra discussa; - in questo quadro, non idoneamente univoco, si fonda su riportati capitoli (nota 9, pagina 21) dei quali solo col primo si chiedeva di ammettere che sarebbe stata “concordata” la “coltivazione” (da parte della banca) delle insinuazioni, nel meglio compiutamente dettagliata, «a nome proprio ma nell’interesse dell’acquirente del credito», con ciò pertanto senza la necessaria decisività rispetto al dirimente patto discusso, poiché non esplicitandosi che si derogava allo stesso e, dunque, alla conclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ordine alla “tutela concorsuale”, nonostante l’avallo a che la banca proseguisse nel “coltivare le insinuazioni”; il quinto motivo è inammissibile; è pacifico che il piano di riparto fu trasmesso alla ricorrente dalla banca (pag. 3 del ricorso) e, in questo contesto, non è comprensibile e infatti non è spiegata la rilevanza che avrebbe potuto trarsi dalla mancata trasmissione di “copia del rendiconto”, né perché l’inottemperanza in parola confermerebbe il mandato, il cui perfezionamento, in affermata deroga ai più volte visti patti di cessione del credito, nulla può avere a che fare, in senso logicamente univoco, con il menzionato inadempimento all’ordine giudiziale; spese secondo soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 11.000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13929/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 294/2023 depositata il 19/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., succedeva a titolo particolare a [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., la quale aveva acquistato un credito, a suo tempo vantato dall’allora Mediocredito dell’Umbria, s.p.a., con successivo subentro di [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e del [OSCURATO:PERSONA]; l’atto di cessione di credito e di relativa garanzia reale tra la società [OSCURATO:PERSONA] e il Mediocredito dell’Umbria veniva rogato il 7 giugno 1999; la società [OSCURATO:SOCIETA], divenuta titolare del credito in parola, subentrava, così, nella stessa posizione della originaria contraente; il 13 novembre 2009 la banca inviava a [OSCURATO:SOCIETA] il progetto di riparto finale dei citati fallimenti, chiedendo di evidenziare se vi fossero eventuali rilievi da sottoporre al Curatore e al Giudice delegato; [OSCURATO:SOCIETA], assumendo di non aver potuto coltivare tempestivamente le necessarie contestazioni al piano di riparto, e di aver subìto, pertanto, un danno patrimoniale in ragione della violazione delle obbligazioni di mandato da parte della banca, la conveniva in giudizio a fini risarcitori; il Tribunale rigettava la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - l’art. 8 del rogito di cessione del credito aveva specificato quanto segue: «tutte le attività necessarie all’esercizio dei diritti derivanti dalla presente cessione ed alla gestione e tutela in ambito concorsuale del credito ceduto verranno effettuate dalla ‘[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l., che ne sosterrà tutti i relativi oneri anche fiscali, con pieno esonero della banca dal compimento di qualsivoglia ulteriore incombente nonché da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia a qualsivoglia eccezione»; - a fronte di tale inequivoca pattuizione avrebbe dovuto essere la cessionaria a coltivare per tempo le proprie ragioni in sede fallimentare; - come condivisibilmente osservato dal Tribunale, che aveva rilevato anche l’inammissibilità della prova testimoniale di patti contestuali e contrari al rogito di cessione, non era altrimenti comprensibile perché le parti, in sede di cessione del credito, avrebbero dovuto regolare ovvero esplicitare in senso diverso e opposto a quello voluto i loro rapporti sul punto, sicché l’ulteriore documentazione, successivamente scambiata tra le stesse, non poteva che essere interpretata in coerenza con i compiti univocamente stabiliti dall’esplicito patto; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., articolando cinque motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], s.p.a.; le parti hanno depositato memorie. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1371, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che per dieci anni la banca cedente il credito era rimasta insinuata al passivo dei tre fallimenti e, come desumibile dallo scambio di email del gennaio 2010, obliterato dalla sentenza gravata, aveva invitato la cessionaria deducente a comunicare all’unico Curatore delle plurime procedure concorsuali i dati bancari per l’accredito conseguente al riparto, così da evitare questioni degli organi fallimentari sull’effettiva titolarità dei crediti, con condotta successiva agli accordi di cessione del credito univocamente significativa e invece trascurata dai giudici di merito, laddove, inoltre, la medesima banca, con ulteriore lettera del luglio 2010, aveva osservato che il riparto le appariva corretto, rivendicando quindi la correttezza della sua condotta, sia pure «anche e soprattutto» per la clausola di cui all’art. 8 del contratto di cessione, mentre, come incontestato, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto sicuro beneficio economico proprio per effetto di quel comportamento; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la condotta della banca era univocamente indicativa della deroga alla discussa clausola contrattuale, come confermato dal non apprezzato scambio di email del gennaio 2010 sintetizzato nella prima censura, sicché anche le prove costituende, per interpello e testi, avrebbero dovuto ammettersi a conferma di tanto; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1705, 1708, 2028, 2030, cod. civ., 111, 81, 112, 113, cod. proc. civ., poiché, pur non volendo inquadrare la fattispecie come violativa delle obbligazioni inerenti a un mandato, la Corte di appello avrebbe allora potuto e dovuto sussumere la stessa nell’ambito della negotiorum gestio, sussistendone i presupposti compresa l’impossibilità gestoria del cessionario, riconosciuta dalla banca convenuta, ovvero il rischio che avrebbe potuto generare la notifica della cessione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 1703, 1705, 1708, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ammettere non solo la prova per testi alla luce di un corretto esame della documentazione richiamata nella prima censura, ma altresì la prova per interrogatorio formale che il Tribunale aveva escluso anche considerando la differenza di persona fisica, legale rappresentante della banca, rispetto ai tempi di conclusione della cessione, mentre l’interpello, diretto alla confessione, poteva essere deferito solo a tale soggetto, che ragionevolmente non poteva non aver conoscenza degli accordi in deroga in esame, fermo che, comunque, nel caso avrebbe potuto delegare un amministratore delegato o un procuratore munito dei necessari poteri; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 1703, 1705, 1708, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato all’ordine di esibizione di copia del rendiconto, confermando di avere interesse contrario, e dunque indirettamente la sussistenza del mandato gestorio. Considerato che i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; va sùbito esclusa l’ammissibilità della deduzione di omesso esame, in ragione della doppia decisione conforme dei giudici di merito, alla luce della preclusione di cui all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., già contenuta nell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la parte dimostrato che le ragioni fattuali dei giudici di prime e seconde cure sono state diverse (e anzi confermando il contrario) (v., ad esempio, Cass., 28/02/2023, n. 5947); va poi rimarcato che: a)non è stato specificato, inammissibilmente, quando e come sarebbe stata offerta, in sede di merito, la prova del beneficio economico che avrebbe tratto [OSCURATO:PERSONA] dalla mancata contestazione del riparto in esame, fermo restando che l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso è, come già detto, deduzione in questa sede inibita dalla c.d. doppia conforme; b)non è stato specificato come e perché quanto sub a) avrebbe dovuto dirsi incontestato, richiamandosi, inammissibilmente, il contenuto del “libello introduttivo” affatto riportato e illustrato nel suo tenore specifico, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr., parte qua, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); ciò posto, in generale occorre ricordare che l'accertamento della conclusiva volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico consensuale si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, non potendo, comunque, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma, atteso il perimetro dell’accertamento riservato al giudice del merito, solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo sono complessivamente possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal suddetto giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, Cass., 09/04/2021, n. 9461, Cass., 18/11/2024, n. 29623, pag. 12, Cass., 06/03/2025, n. 6038, pag. 7); ma, fermo quanto appena ricordato, in specie la prima censura s’incentra sull’ermeneutica negoziale laddove la questione posta dalla ragione decisoria della Corte distrettuale è la mancata prova di un patto contestuale in deroga all’inequivoca clausola contrattuale; parte ricorrente sovrappone in modo inconferente il tema dell’interpretazione del patto espresso, soprattutto alla luce dell’invocato criterio della condotta successiva delle parti, con il tema della prova, nella prospettata tesi evincibile da quella, dell’accordo contemporaneo derogatorio della clausola palesata nel rogito di cessione del credito; in questo perimetro ricostruttivo, il fatto che la banca fosse rimasta insinuata al passivo, ovvero la lettura in termini d’inerzia della condotta della società ricorrente nel provvedere alla possibile perché di certo non inibita sostituzione nel reclamare la medesima posizione giuridica della banca in ragione della cessione, così come la lettura in termini di correttezza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nel trasferire alla cessionaria gli incassi provenienti dalle procedure fallimentari ovvero chiedere la comunicazione dei dati bancari a tal fine utili al Curatore, non a caso richiamando e tenendo fermo, nella stessa comunicazione del luglio 2010 invocata, quanto stabilito nell’art. 8 del contratto di trasferimento del credito, sono circostanze affatto incompatibili con il plausibile accertamento, del tutto fattuale, in tal senso offerto dalla Corte territoriale, e di cui si chiede, inammissibilmente, una rilettura istruttoria – peraltro sostanzialmente in chiave di parziale simulazione negoziale seppure in tali termini nemmeno dedotta – estranea alla presente sede di sola legittimità; il terzo motivo è inammissibile; la deduzione di negotiorum gestio è inammissibilmente allegata per la prima volta in questa sede, assumendo a presupposto circostanze di fatto mai apprezzate in sede di merito in tal senso e affermate solo apoditticamente quale, in specie, l’impossibilità gestoria del credito concorsuale da parte della cessionaria (pag. 25 del ricorso, punto iii), che sarebbe stata riconosciuta dalla banca senza però specificare come e in quali termini, laddove l’istituto di credito risulta aver reiteratamente richiamato, anche stragiudizialmente come visto nello scrutinare le precedenti censure, la contraria clausola contrattuale; il quarto motivo è inammissibile; la censura innanzi tutto non si misura con la ragione decisoria della inammissibilità della prova per testi, di un inspiegato patto contestuale e contrario all’accordo scritto, a mente dell’art. 2722, cod. civ., fatta propria dalla Corte di appello nel richiamare conclusivamente la condivisa motivazione del Tribunale (pag. 5 della sentenza di secondo grado, secondo capoverso); quanto alla prova per interrogatorio formale la censura afferma, rispondendo ai rilievi fatti dal giudice di prime cure e condivisi implicitamente dalla Corte di appello come assunto dalla stessa deducente in ricorso (pag. 26, penultimo capoverso, in riferimento alla pag. 5, penultimo capoverso del § 8, della sentenza in questa sede gravata), che, essendo il mezzo istruttorio diretto a provocare una confessione, poteva essere deferito solo all’individuabile legale rappresentante e non poteva essere escluso solo perché non individuato nell’articolazione della prova costituenda, aggiungendo che lo stesso avrebbe altrimenti potuto «delegare un amministratore delegato o un procuratore munito dei necessari poteri per rispondere alla vicenda», ovvero un diverso terzo informato; il motivo, dunque, quale formulato: - nella sua prima parte, deduce la sufficiente individuabilità del legale rappresentante cui deferire l’interpello confessorio, mentre, nella seconda parte, mescolata alla prima nella censura stessa, si misura diversamente con la ragione decisoria secondo cui non era plausibile che un diverso legale rappresentante fisico potesse conoscere idoneamente i fatti pregressi, conclusivamente contraddicendosi, ammettendo, cioè, che avrebbe potuto rispondere altro soggetto, pur delegato, non individuato né prospettato in questa chiave istruttoria nell’articolare la prova stessa, il tutto muovendo esplicitamente dal presupposto della ricostruzione fattuale, fatta opinabilmente propria su base documentale, quale sopra discussa; - in questo quadro, non idoneamente univoco, si fonda su riportati capitoli (nota 9, pagina 21) dei quali solo col primo si chiedeva di ammettere che sarebbe stata “concordata” la “coltivazione” (da parte della banca) delle insinuazioni, nel meglio compiutamente dettagliata, «a nome proprio ma nell’interesse dell’acquirente del credito», con ciò pertanto senza la necessaria decisività rispetto al dirimente patto discusso, poiché non esplicitandosi che si derogava allo stesso e, dunque, alla conclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ordine alla “tutela concorsuale”, nonostante l’avallo a che la banca proseguisse nel “coltivare le insinuazioni”; il quinto motivo è inammissibile; è pacifico che il piano di riparto fu trasmesso alla ricorrente dalla banca (pag. 3 del ricorso) e, in questo contesto, non è comprensibile e infatti non è spiegata la rilevanza che avrebbe potuto trarsi dalla mancata trasmissione di “copia del rendiconto”, né perché l’inottemperanza in parola confermerebbe il mandato, il cui perfezionamento, in affermata deroga ai più volte visti patti di cessione del credito, nulla può avere a che fare, in senso logicamente univoco, con il menzionato inadempimento all’ordine giudiziale; spese secondo soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 11.000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti p
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