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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 26661/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1281-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) , che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; Sez.

I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022 -resistente - avverso l'ordinanza n.

RG. 327/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― E’ impugnat o per cassazione il pro v vedimento con cui il Giudice di pace di Bari ha rigettato l’opposizione avverso il decreto prefettizio del 15 dicembre 2020.

2. ― Il ricorso per cassazione , proposto da [OSCURATO:PERSONA] , si fonda su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo è lamentata la violazione o la falsa applicazionedell’art. 702 bis, comma 1, e dell’art. 163, comma 3, c.p.c..Si deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di pace, il provvedimento impugnato era costituito da un decreto del Questore di Bari, non da un provvedimento del Prefetto di Napoli.

Il ricorrente afferma, in proposito, che nell’atto di impugnazione avanti al Giudice del merito si era fatto riferimento al provvedimento questorile e «tutte le difese e le argomentazioni concernevano il contenuto dello stesso, mancando qualsiasi accenno al contenuto del decreto del Prefetto di Napoli».

Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione delle Sez.

I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022 stesse norme, oltre che dell’art. 164 c.p.c.

Il motivo si raccorda al precedente e con esso si lamenta l’omessa valutazione dell’oggetto della domanda: infatti, il Giudice di pace aveva dichiarato essere nell’impossibilità di decidere per mancata conoscenza dell’atto (atto che ― spiega il ricorrente ―non era quello effettivamente impugnato ).

Col terzo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c.Si deduce, con riferimento alla mancata produzionein giudizio del provvedimento prefettizio, che lo stesso non era stato mai consegnato all’istante, onde quest’ultimo si era trovato nell’impossibilità di inserirlo nel fascicolo di parte e di indicarne il numero di protocollo.

Si osserva che, in ogni caso, il contenuto e la forma del provvedimento non erano mai stati posti in discussione dal ricorrente, il quale aveva impugnato esclusivamente il decreto del Questore di Bari.

Il quarto mezzo oppone, ancora,la violazione o falsa applicazione dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c.Si imputa al Giudice di pace di non aver fissato udienza ex art. 183 c.p.c. una volta ritenuta insufficiente la produzione documentale dell’odierno ricorrente.

2. ― Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che il provvedimento prefettizio non era stato prodotto e che non era nemmeno identificabile il numero di protocollo del decreto.

Ora, l’impugnazione odierna risulta totalmente carente di autosufficienza.

L’istante fa questione di un err ore in cui sarebbe incorso il Giudice di pace nell’individuazione del provvedimento impugnato, manon fornisce alla Corte alcuna indicazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022 ricorda che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695).

Solo per completezza si osserva che è lo stesso ricorrente a contraddire, nei fatti,la propria affermazione secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso dal Questore di Bari, dal momento che nel proprio ricorso egli riferisce della proposta opposizione al decreto di espulsione (provvedimento, quest’ultimo, rientrante nella competenza del prefetto, giusta l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998).

E’ appena il casodi osservare, poi, che quanto dedotto in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato la mancata produzione del provvedimento prefettizio (terzo motivo) e alla mancata fissazione di una nuova udienzaper consentire l’acquisizione processuale dello stesso (quarto motivo) mostra di non cogliere la ratio decidendi del provvedimento impugnato:il Giudice di pace, infatti, ha nell a sostanza dato rilievo alla totale indeterminatezza dell’oggetto della domanda attrice, siccome vertente su di un provvedimento che, oltre a non essere stato prodotto,non risultava essere nemmeno identificabile.

Sez.

I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022

3. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente (art. 18, comma 8, d. lgs. n. 150/2011).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1281-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) , che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; Sez. I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022 -resistente - avverso l'ordinanza n. RG. 327/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnat o per cassazione il pro v vedimento con cui il Giudice di pace di Bari ha rigettato l’opposizione avverso il decreto prefettizio del 15 dicembre 2020. 2. ― Il ricorso per cassazione , proposto da [OSCURATO:PERSONA] , si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo è lamentata la violazione o la falsa applicazionedell’art. 702 bis, comma 1, e dell’art. 163, comma 3, c.p.c..Si deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di pace, il provvedimento impugnato era costituito da un decreto del Questore di Bari, non da un provvedimento del Prefetto di Napoli. Il ricorrente afferma, in proposito, che nell’atto di impugnazione avanti al Giudice del merito si era fatto riferimento al provvedimento questorile e «tutte le difese e le argomentazioni concernevano il contenuto dello stesso, mancando qualsiasi accenno al contenuto del decreto del Prefetto di Napoli». Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione delle Sez. I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022 stesse norme, oltre che dell’art. 164 c.p.c. Il motivo si raccorda al precedente e con esso si lamenta l’omessa valutazione dell’oggetto della domanda: infatti, il Giudice di pace aveva dichiarato essere nell’impossibilità di decidere per mancata conoscenza dell’atto (atto che ― spiega il ricorrente ―non era quello effettivamente impugnato ). Col terzo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c.Si deduce, con riferimento alla mancata produzionein giudizio del provvedimento prefettizio, che lo stesso non era stato mai consegnato all’istante, onde quest’ultimo si era trovato nell’impossibilità di inserirlo nel fascicolo di parte e di indicarne il numero di protocollo. Si osserva che, in ogni caso, il contenuto e la forma del provvedimento non erano mai stati posti in discussione dal ricorrente, il quale aveva impugnato esclusivamente il decreto del Questore di Bari. Il quarto mezzo oppone, ancora,la violazione o falsa applicazione dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c.Si imputa al Giudice di pace di non aver fissato udienza ex art. 183 c.p.c. una volta ritenuta insufficiente la produzione documentale dell’odierno ricorrente. 2. ― Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che il provvedimento prefettizio non era stato prodotto e che non era nemmeno identificabile il numero di protocollo del decreto. Ora, l’impugnazione odierna risulta totalmente carente di autosufficienza. L’istante fa questione di un err ore in cui sarebbe incorso il Giudice di pace nell’individuazione del provvedimento impugnato, manon fornisce alla Corte alcuna indicazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022 ricorda che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695). Solo per completezza si osserva che è lo stesso ricorrente a contraddire, nei fatti,la propria affermazione secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso dal Questore di Bari, dal momento che nel proprio ricorso egli riferisce della proposta opposizione al decreto di espulsione (provvedimento, quest’ultimo, rientrante nella competenza del prefetto, giusta l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998). E’ appena il casodi osservare, poi, che quanto dedotto in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato la mancata produzione del provvedimento prefettizio (terzo motivo) e alla mancata fissazione di una nuova udienzaper consentire l’acquisizione processuale dello stesso (quarto motivo) mostra di non cogliere la ratio decidendi del provvedimento impugnato:il Giudice di pace, infatti, ha nell a sostanza dato rilievo alla totale indeterminatezza dell’oggetto della domanda attrice, siccome vertente su di un provvedimento che, oltre a non essere stato prodotto,non risultava essere nemmeno identificabile. Sez. I–RG 1281/2022 camera di consiglio8.7.2022 3. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali. Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente (art. 18, comma 8, d. lgs. n. 150/2011). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile
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