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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 agosto 2004

Cassazione n. 12414/2026

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omenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il 16/8/2004 avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale del riesame di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29/10/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 29/9/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, in ordine al reato di cui all'art. 256, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - Motivazione insufficiente quanto alla prova offerta dalla difesa circa la natura e la destinazione dei beni presenti sul mezzo sequestrato.

Il Tribunale del riesameavrebbe confermato il decreto genetico senza misurarsi con le attività di indagine difensiva (ampiamente riportate nel motivo), con le quali sarebbe stato provato che il contenuto del veicolo [OSCURATO:PERSONA] in sequestro non potrebbe essere qualificato come rifiuto, trattandosi, piuttosto, di modesti oggetti destinati ad arredare un immobile nel quale la madre del ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe chiesto poter scontare una pena detentiva.

La motivazione dell'ordinanza, peraltro, risulterebbe del tutto carente nella parte in cui riconoscerebbe la natura di rifiuti sulla base della sola documentazione fotografica, senza alcun elemento a supporto; - la violazione di legge ed il tenore apodittico della motivazione sono poi dedotti anche con riguardo al carattere non occasionale della condotta.

L'ordinanza non solo valorizzerebbe la posizione di un soggetto estraneo al procedimento (tale [OSCURATO:PERSONA]), ma anche traviserebbe la prova relativa all'attività svolta da questi, che non concernerebbe affatto il trasporto di materiale di risulta da traslochi o da interventi di ristrutturazione.

Ancora, il provvedimento risulterebbe viziato nella parte in cui valorizzerebbe elementi tratti da Facebook e, in particolare, una pubblicazione riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] quanto all'attività da questi svolta. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. In primo luogo, occorre evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 256, d.

Igs. n. 152 del 2006, non è il proprietario del mezzo in sequestro, che appartiene a tale [OSCURATO:PERSONA], e di questo, pertanto, non potrebbe comunque ottenere la restituzione.

Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7983 del 25/9/2025, con riguardo a questa specifica ipotesi hanno affermato il principio in forza del quale "la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione"; ebbene, il ricorrente nulla ha dedotto né allegato al riguardo, così che l'impugnazione - già per ciò solo - deve esser dichiarata inammissibile.

5. Esaminandone comunque il merito, occorre preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è consentito esclusivamente per violazione di legge, per tale dovendosi ritenere, quanto alla motivazione del provvedimento, i casi in cui questa sia del tutto assente o si presenti con caratteri meramente formali, tali da farla ritenere apparente e, dunque, violativa dell'obbligo del giudice di motivare l'ordinanza emessa.

26. Ciò richiamato, il Collegio evidenzia che il provvedimento qui impugnato non presenta una tale, radicale carenza di motivazione, contenendo, per contro, un adeguato percorso argomentativo, basato su concreti elementi di indagine e, pertanto, non censurabile nei rigorosi limiti dell'art. 325 cod. proc. pen. appena menzionato.

7. In particolare, la tesi difensiva secondo cui il materiale presente sul camion condotto dal ricorrente sarebbe servito da arredo per un immobile destinato alla madre, che lì si sarebbe recata in detenzione domiciliare, è stata adeguatamente superata dal Tribunale in ragione della natura varia del materiale stesso, composto da rifiuti lignei e plastici, rifiuti urbani indifferenziati, per la maggior parte ingombranti, ed un televisore.

Ebbene, con valutazione in fatto propria del solo giudice del merito e non sindacabile da questa Corte, l'ordinanza ha quindi adeguatamente qualificato come rifiuti i materiali rinvenuti sul veicolo [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, peraltro, che "la descrizione e la documentazione fotografica" di questi non consentivano ragionevoli ipotesi alternative, come quella proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (e ribadita nel ricorso in esame).

Il primo motivo di impugnazione, pertanto, risulta inammissibile.

8. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto alla seconda censura, relativa al riconosciuto carattere non occasionale dell'attività illecita.

8.1. L'ordinanza impugnata, ancora con argomento di puro merito non certo valutabile in questa sede, e comunque non certo apparente, ha infatti rilevato - come accennato - che il veicolo in sequestro è di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], familiare convivente del ricorrente, il quale svolge attività di impresa nel settore del trasporto di materiale di risulta da traslochi o da interventi di ristrutturazione; ciò ad evidenziare che il trasporto illecito contestato al ricorrente non potrebbe esser qualificato come attività occasionale.

8.2. A tale riguardo, peraltro, non può neppure essere riscontrato il travisamento della prova dedotto dal ricorrente, con oggetto l'attività effettivamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che non è dato sapere se la visura camerale prodotta in questa sede sia stata offerta anche al Tribunale del riesame, questa Corte osserva comunque che l'accertamento di cui si discute costituisce ancora argomento di puro merito, la cui motivazione non può essere sindacata in questa sede.

8.3. Infine, nessuna considerazione deve essere svolta quanto alla richiamata pagina Facebook del [OSCURATO:PERSONA] (ed al suo contenuto), poiché rimasta del tutto estranea al tenore dell'ordinanza qui impugnata, come peraltro affermato anche dallo stesso ricorrente.

9. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, 3nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il 16/8/2004 avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale del riesame di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29/10/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 29/9/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, in ordine al reato di cui all'art. 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - Motivazione insufficiente quanto alla prova offerta dalla difesa circa la natura e la destinazione dei beni presenti sul mezzo sequestrato. Il Tribunale del riesameavrebbe confermato il decreto genetico senza misurarsi con le attività di indagine difensiva (ampiamente riportate nel motivo), con le quali sarebbe stato provato che il contenuto del veicolo [OSCURATO:PERSONA] in sequestro non potrebbe essere qualificato come rifiuto, trattandosi, piuttosto, di modesti oggetti destinati ad arredare un immobile nel quale la madre del ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe chiesto poter scontare una pena detentiva. La motivazione dell'ordinanza, peraltro, risulterebbe del tutto carente nella parte in cui riconoscerebbe la natura di rifiuti sulla base della sola documentazione fotografica, senza alcun elemento a supporto; - la violazione di legge ed il tenore apodittico della motivazione sono poi dedotti anche con riguardo al carattere non occasionale della condotta. L'ordinanza non solo valorizzerebbe la posizione di un soggetto estraneo al procedimento (tale [OSCURATO:PERSONA]), ma anche traviserebbe la prova relativa all'attività svolta da questi, che non concernerebbe affatto il trasporto di materiale di risulta da traslochi o da interventi di ristrutturazione. Ancora, il provvedimento risulterebbe viziato nella parte in cui valorizzerebbe elementi tratti da Facebook e, in particolare, una pubblicazione riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] quanto all'attività da questi svolta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, occorre evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006, non è il proprietario del mezzo in sequestro, che appartiene a tale [OSCURATO:PERSONA], e di questo, pertanto, non potrebbe comunque ottenere la restituzione. Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7983 del 25/9/2025, con riguardo a questa specifica ipotesi hanno affermato il principio in forza del quale "la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione"; ebbene, il ricorrente nulla ha dedotto né allegato al riguardo, così che l'impugnazione - già per ciò solo - deve esser dichiarata inammissibile. 5. Esaminandone comunque il merito, occorre preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è consentito esclusivamente per violazione di legge, per tale dovendosi ritenere, quanto alla motivazione del provvedimento, i casi in cui questa sia del tutto assente o si presenti con caratteri meramente formali, tali da farla ritenere apparente e, dunque, violativa dell'obbligo del giudice di motivare l'ordinanza emessa. 26. Ciò richiamato, il Collegio evidenzia che il provvedimento qui impugnato non presenta una tale, radicale carenza di motivazione, contenendo, per contro, un adeguato percorso argomentativo, basato su concreti elementi di indagine e, pertanto, non censurabile nei rigorosi limiti dell'art. 325 cod. proc. pen. appena menzionato. 7. In particolare, la tesi difensiva secondo cui il materiale presente sul camion condotto dal ricorrente sarebbe servito da arredo per un immobile destinato alla madre, che lì si sarebbe recata in detenzione domiciliare, è stata adeguatamente superata dal Tribunale in ragione della natura varia del materiale stesso, composto da rifiuti lignei e plastici, rifiuti urbani indifferenziati, per la maggior parte ingombranti, ed un televisore. Ebbene, con valutazione in fatto propria del solo giudice del merito e non sindacabile da questa Corte, l'ordinanza ha quindi adeguatamente qualificato come rifiuti i materiali rinvenuti sul veicolo [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, peraltro, che "la descrizione e la documentazione fotografica" di questi non consentivano ragionevoli ipotesi alternative, come quella proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (e ribadita nel ricorso in esame). Il primo motivo di impugnazione, pertanto, risulta inammissibile. 8. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto alla seconda censura, relativa al riconosciuto carattere non occasionale dell'attività illecita. 8.1. L'ordinanza impugnata, ancora con argomento di puro merito non certo valutabile in questa sede, e comunque non certo apparente, ha infatti rilevato - come accennato - che il veicolo in sequestro è di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], familiare convivente del ricorrente, il quale svolge attività di impresa nel settore del trasporto di materiale di risulta da traslochi o da interventi di ristrutturazione; ciò ad evidenziare che il trasporto illecito contestato al ricorrente non potrebbe esser qualificato come attività occasionale. 8.2. A tale riguardo, peraltro, non può neppure essere riscontrato il travisamento della prova dedotto dal ricorrente, con oggetto l'attività effettivamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che non è dato sapere se la visura camerale prodotta in questa sede sia stata offerta anche al Tribunale del riesame, questa Corte osserva comunque che l'accertamento di cui si discute costituisce ancora argomento di puro merito, la cui motivazione non può essere sindacata in questa sede. 8.3. Infine, nessuna considerazione deve essere svolta quanto alla richiamata pagina Facebook del [OSCURATO:PERSONA] (ed al suo contenuto), poiché rimasta del tutto estranea al tenore dell'ordinanza qui impugnata, come peraltro affermato anche dallo stesso ricorrente. 9. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, 3nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M