CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che motiva circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente al trattamento punitivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente in misura prevalente rispetto alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]