CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29073/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Bari.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che siriporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'annullamento senzarinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processualedell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori di fiducia di LamuragliaGiovanni, che si associa alle conclusioni del Procuratore generale ed insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte d’appello di Bari ha ribaltato ilgiudizio assolutorio espresso, in primo grado, dal Tribunale di Bari con sentenzadel 16 dicembre 2022.L’imputazione riguarda la fattispecie di cui all’art.483, comma 1, cod.pen.; ilmedico dr.[OSCURATO:PERSONA], all’atto dell’iscrizione all’Ordine dei medici di Bari,il 24 luglio 2018 aveva prodotto un’autocertificazione con la quale dichiarava dinon aver mai riportato condanne laddove, invece, aveva concordato una pena exart.444 cod.proc.pen. per un delitto di appropriazione indebita commesso nel 2000(sentenza divenuta definitiva in data 28 dicembre 2004).In primo grado il giudice lo aveva assolto, ritenendo deficitario l’elementosoggettivo del reato, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva compilato un moduloprestampato in cui il requisito relativo all’incensuratezza non era valorizzatonel tempo e che, trattandosi di «patteggiamento», ne era già intervenutal’estinzione.La Corte d’appello, valorizzando il livello culturale dell’imputato e sulla basedelle circostanze del caso concreto, ha invece ritenuto che sussistessero glielementi costitutivi della fattispecie contestata e ha condannato.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GiovanniLamuraglia, per mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi di impugnazionedi seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge conriferimento all’art.483 cod.pen., in quanto l’assoluzione di primo grado era fondatasu specifici elementi fattuali, mentre la condanna in fase d’appello sarebbeintervenuta sulla base di una mera presunzione conseguente al «livello culturale»dell’imputato.2.2. Il secondo motivo deduce analoghi vizi sotto il profilo di un’intrinsecacontraddizione logica. Il giudice dell’appello, infatti, al fine di rigettare l’istanza dirinnovazione istruttoria, ha affermato che non vi era contestazione sul fatto che ilmedico avesse compilato il modulo distrattamente; il decidente avrebbe poicontraddetto tale asserzione, fondando la condanna proprio sulla malafededell’interessato.2.3. Il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge con riferimenti all’art.131-bis cod.pen. atteso che, pur sussistendo tutti i presupposti per l’applicazionedell’istituto, la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto3. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Va premesso che la sentenza di «patteggiamento» resta annotata nellostorico del casellario, ma non viene menzionata nel certificato penale ostensibileper usi esterni al circuito giudiziario (in forza di quanto previsto dagli artt.24 e ssdal d.p.r. n. 313 del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di casellario giudiziale, nella previsione vigente al luglio2018; con d.lgs. n.122 del 2018, la previsione è stata limitata alle ipotesi dicondanna non superiore agli anni 2 di reclusione). Se, in ipotesi del tipo indicato,il datore di lavoro o la Pubblica amministrazione richiedessero copia del certificatopenale a fini lavorativi o concorsuali, esso sarebbe, dunque, negativo.Ne discende che, in sede di autocertificazione ai medesimi fini, non puòpretendersi che il privato dichiari più di quello che il privato o una Pubblicaamministrazione sia abilitato a conoscere.Quale corollario di tale sistema normativo, nella giurisprudenza di questa Cortesi è affermato che non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecieincriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483cod. pen.) la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione dellapena, in sede di dichiarazione sostitutiva, affermi di non avere riportato condannepenali, in considerazione della peculiare natura e gli effetti della sentenza dipatteggiamento che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensidell'art. 445, comma primo bis, cod. proc. pen., non implica un accertamento dellapenale responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1284 del 12/11/2018Rv. 275300 – 01,).Si osserva, ulteriormente, che in applicazione di quanto disposto dall'art. 445,comma 2, cod. proc. pen., se nei cinque anni successivi al «patteggiamento» diuna pena non superiore ad anni due di reclusione, il reo non commette nuovi reatidella stessa indole, si estingue il reato e ogni effetto penale di esso.Qualora, come nel caso in esame, dalla sentenza di applicazione della pena siadecorso il termine di cinque anni alle condizioni previste dall’art. 445, comma 2,cod. proc. pen., deve ritenersi, dunque, che neppure sussista l’elemento oggettivorichiesto dalla fattispecie, ovvero la falsità della dichiarazione resa.Nel caso che ci occupa, pertanto, l'attestazione di non avere precedenti penali,resa in sede di dichiarazione sostitutiva preordinata all'iscrizione ad un alboprofessionale da parte del medico che, ad oltre cinque anni di distanza, avevaconcordato una pena e che nelle more non aveva più commesso alcun tipo di reato,non integra il delitto di falsità del privato in atto pubblico di cui all’art.483, comma1, cod.pen. in quanto, prima ancora dell’elemento soggettivo della fattispecie,difetta l’oggettiva falsità della dichiarazione resa.Il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza annullata senza rinvioperché il fatto non sussiste, con assorbimento degli ulteriori motivi diimpugnazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]