CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18165/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 03800 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore; rappresentato e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del dirigente dell’ufficio dirigenziale generale denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”; rappresentat o e difeso d a gli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 780/2021 della CORTE d ’ APPELLO di GENOVA,depositata il 6 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Genova l’[OSCURATO:PERSONA], l’INAIL e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità precontrattuale ai sensi degli articoli 1337 e 2043 cod. civ., per i comportamenti contrari a buona fede tenuti nel corso delle trattativesvolte nel periodo 1999 - 2012 per la locazioneo vendita di un immobile di proprietà della società attrice, eche, per l’effetto, i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali da essa subìti in conseguenza di tali condotte, quantificati in Euro 17.274.243,46. Espose: a)che dopo la manifestazione di interesse alla locazione (con opzione di acquisto) di un immobile di almeno 5.000 metri quadrati per destinarvi i propri uffici, pubblicata dall’[OSCURATO:PERSONA] il 22 aprile 1999 sul quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] XIX” –ed a seguito della lettera del 31 maggio 1999 con cui essa società aveva comunica to al l’ i stituto previdenziale che avrebbe potuto costruire tale immobile su un proprio terrenosito ad Imperia – , si erano avuti numerosi incontri tra le parti in funzione della progettazione e realizzazione dell’immobile medesimo; b) che, nel giugno 2006 , termina ta la costruzione dell’immobile fino al tetto, essa società aveva chiesto alla Direzione Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] di darle riscontro in merito alla proposta di locazione (con opzione di vendita) dell’immobile stesso, indicandone le condizioni economiche e dichiarando la propria disponibilità all’ultimazione dei lavori, ma a tale richiesta l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva rispos to , pur mostrandosi ancora interessato alla locazione anche attraverso l’elaborazione diun nuovo piano di fattibilità ed una relazione peritale inoltrata alla Direzione Generale; c) che, a partire dal l’anno 2006, essendosi prospettatala possibilità di realizzare nell’area e nell’immobile un polo logicistico integrat o del Welfare , aveva instaura to ulteriori trattative per la locazione o la vendita di parte dell’immobile anche con il Ministero del Lavoro e con l’ INAIL ; d) che, peraltro, proprio quest’ultimo Istituto, con lettera del 21 novembre 2012 , aveva comunicatoil venir meno delle condizioni per proseguire nell’iniziativa intrapresa con riferimento a tutti gli enti coinvolti, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di utilizzare, per l’attua zione del progetto “L a Casa del Welfare”, i propri immobili ; e) che, in ragione delle trattative defatiganti in cui era rimasta bloccata per oltre dodici anni, aveva sofferto grave pregiudizio, sia peril mancato sfruttamento del terreno e dell’immobile (che aveva mantenuto disponibili per le controparti), sia per il deperimento delloro valore immobiliare.Costituitesi tutte le controparti, che resistettero alla domanda, il Tribunale la accolse parzialmente solo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] , reputando che esso istituto si era resoresponsabile per aver leso, in spregio al canone della buona fede, il legittimo affidamento della [OSCURATO:SOCIETA]. alla conclusione della locazione mediante le condotte omissive poste in essere dopo il 17 novembre 2006, allorché, ad immobile completato nella sua struttura ester n a, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al la Di rezione Generale dello stesso Istituto una propria relazione favorevole alla locazione con l’approvazione del Comitato provinciale; ad avviso del primo giudice, dopo questa comunicazione, l’[OSCURATO:PERSONA], secondo buona fede , avreb be dovuto « con urgenza , o stipulare la locazione … ovvero chiarire all’[OSCURATO:SOCIETA] che non vi erano le condizioni per una stipula», mentre invece, «non fu fatta né una cosa né l’altra»; il Tribunale, dunque , condannò l’[OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno cagionato ad [OSCURATO:SOCIETA]., liquidato in Euro 2.000.000, previo riconoscimento di un concorso di colpa della società danneggiata nella misura di un terzo. 2.La Corte d’appello di Genova –adita con impugnazione principale dall’[OSCURATO:PERSONA] e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]. – ha, nel la sostanza , accolto la prima impugnazione e respinto la seconda, rigettando la domanda proposta dall’attrice e compensando le spese del grado tra tutte le parti in causa. La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto: che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva costruito l’immobile non in previsione di farlo utilizzare dall’[OSCURATO:PERSONA] maper collocarlo sul mercato ; che i contatti avuti dallacostruttrice con l’[OSCURATO:PERSONA] non erano stati tali da indurre la prima a fare affidamento sulla conclusione della trattativa,la cui prosecuzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] era considerata come solo eventuale; che nel 2006 non era stat a terminata la costruzione dell’immobile ma solo quel la della struttura in cemento armato ; che a quell’epoca non era stata neppure individuata l’esatta superficie oggetto di un possibile contratto di locazione, non era stata formulata ancora nessuna offerta e vi era incertezza sul prezzo a metro quadro della locazione , sicché nes s un affidamentosulla conclusione del contratto poteva ingenerarsi in capo alla impresa costruttrice, non potendosi « ritene re che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse l’obbligo di concludere un contratto di locazione per un immobile di cui esisteva solo la struttura in cemento armato e per cui era stata fatta solo una generica indicazione dei possibili spazi locabili e di un possibile range del canone di locazione al metro quadro, tanto più con una pubblica amministrazione che ha precisi vincoli nel fare le trattative»; che, «terminati i contatti interlocutori con l’ [OSCURATO:PERSONA] », si erano avuti , dapprima «autonomi contatti fra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Ministero del Lavoro»(anche questi esaur i tisi in una fase embrionale senza dar luogo a fatti specie di resp onsabilità ) e, successivamente , nuovi contatti con l’[OSCURATO:PERSONA] (unitamente all’INAILe all’INPDAP) nel corso dei quali l’Isnardis.r.l. aveva formulato offerte alternative di vendite e di locazione, senza però che il contegno delle pubbliche amministrazioni potesse ingenerare alcun affidamento, anche in ragione di dissonanti valutazioni di congruità delle offerte da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; che, in definitiva, non solo doveva reputarsi legittimo il recesso operato dagli enti ( specie ove si avesse riguardo allanormativa in materia di s pending rev iew nel frattempo approvata) ma doveva anche escludersi la violazione da parte loro del dovere di comportarsisecondo buona fede nel corso delle trattative . La Corte di merito, infine, ad abundantiam, ha reputato fondata l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] anche in punto di quantificazione de l risarcimento, evidenziando, al riguardo , tra l’altro, la mancanza di prova di occasioni locatizie rinunciate e di trattative per la vendita dell’immobile ad altri soggetti , la difficile vendibilità del bene , l’impossibilitàdi pretendere ad un tempo il danno da mancata locazione equello d a ma n cata ve n dita . 3. P ropone ricorso per cassazione il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sottoposta nelle more a procedura concorsuale), sulla base di cinque motivi; r isponde c o n controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; non svolgono difese in sededi legittimità l’INAIL e il Ministero del lavoro e dellePolitiche sociali, che restano intimati. La trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenteha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata la « Nullità della sentenza per errorin procedendo in ragione della violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.)». 2.Con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione dell’art.2909 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)». I primi due motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente.La ricorrente sostiene: a) che la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova aveva affermato la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] a partiredal 2006; b) che , con l’appello principale , l’[OSCURATO:PERSONA], travisando il contenuto di questa sentenza, aveva « impugnato la decisione esclusivamente in relazione all’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ante2006; responsabilità in realtà … mai affermata dal Tribunale »; c) che, con l’appello incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva censurato la statuizione sul quantum, considerato insufficiente, oltre a quella di rigetto della responsabilità degli altri enti; d) che, pertanto, « il capo della sentenza del Tribunale di Genova, affermativo della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dal 17 novembre 2006 in poi, non essendo stato gravato di impugnazione – né in via principale, né tantomeno, incidentale – è passato in regiudicata»; e)che la Corte d’appello, «a causa dall’errata prospettazione del fatto dell’appellante principale», travisando a sua volta sia la sentenza di primo grado che il contenuto dell’impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe erroneamente ritenuto che la prima avesse affermato la resp onsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per le condotte tenute tra il 1999 ed il 2006(negandola per quelle tenute tra il 2006 e il 2012), mentre la secondaavesse censurato la statuizione di rigetto della responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] dopo il 2006 (statuizione, in realtà, non emessa dal Tribunale che, al contrario, aveva affermato la responsabilità dell’istituto per le condotte post2006), così riformando ultra petitaproprio tale statuizione, che non era stata attinta da alcuna delle due impugnazioni. In ragione di ciò, la riforma, operata dalla Corte d’ appello , della sentenza di primo grado , nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per le condotte post 2006 , doveva ritenersi doppiamente illegittima , sia per violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 cod. p roc. civ. ), sia per violazionedel giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) formatosi su tale accertamento. 2.1.Gli illustrati motivi sono manifestamente infondati. Artificiosaè la ricostruzione volta ad individuare, sul la scorta del contenuto della sentenzadi primo grado,le condotte dell’[OSCURATO:PERSONA] anteriori al 2006 (per le quali sarebbe stata esclusa la resp onsabilità precontrattuale dell’istituto) dalle condotte successive a tale data (in relazione alle quali lasua responsabilità sarebbe stata accertata). Invero, la sentenza di primo grado, stando allo s tralcio della sua motivazione trascritto alle pagg.8 e 9 del ricorso, aveva individuato il momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva leso la libertà negoziale di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle condotte omissive immediatamenteseguenti alla comunicazione della relazione favorevole al la locazione , effettuata da l la D irezione [OSCURATO:PERSONA] dell’istituto previdenziale. Secondo il Tribunale, infatti, in seguito a tale comunicazione, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, secondo buona fede, i n alternativa all’ immediata stipulazione del contratto, informare immediatamentela [OSCURATO:SOCIETA]che intendeva recedere dalle trattative, mentre l ’ avere omesso tale immediata informazione aveva ingenerato nella controparte il ragionevole affidamento circa la verosimileconclusione del contratto medesimo . Diversamente da quanto ritenuto dalla Curatela ricorrente , tale statuizione era stata debitamente censurata con l’ appello principale proposto dal l’istituto, il quale, stando al la trascrizione dell’atto contenuta nel controricorso, aveva dedotto: che tra il 2004 e il 2006, «a fronte dellediverse comunicazioni» di Is nardi s.r.l. , non vi era stata alcuna comunicazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto «non vi era niente da comunicare»; che, infatti, quelle che il Tribunale aveva definito trattative « non erano più che occasionali comunicazioni di I snardi Immobiliare, nelle more della costruzione durata anni, rivolte all’[OSCURATO:PERSONA] con offerta di disponibilità del futuro immobile »; e che , stante tale situazione, del tutto arbitraria era la «collocazione storica » del superamento del limite di buona fede nel 2006, po s to che « a quella data, le trattative, se così levogliamo chiam a re, erano ancora “in alto mare” e non sussisteva alcuna concreta possibilità di stip u lare alcun contratto di locazione». Sulla base di queste de duzioni, l’appellante principale aveva dunque domandatoche, « in riforma dell’ impugnata sentenza », la Corte d’appello volesse « rigettare ogni domanda proposta da Is nardi Immobiliare nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto infondata o, comunque, prescritta». Èdunque evidente, che, al di là dell’ interpretazione data dalla Corte territoriale ai limiti della statuizione della sentenza di primo grado affermativadella responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], essa era stata debitamente attinta dall’appello principale proposto dall’istituto , sicché il giudice d’appello era pienamente legittimato, in ragione del principio devolutivo, a rinnovare la delibazione n e l m e rito della domanda risarcitoria proposta da Is n ardi s . r . l. senza che ciò concretasse violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e senza che sul precedente accertamento fos se sceso alcun giudicato. I primi due motivi vanno dunque rigettati. 3. Con il terzo motivo viene denunciata la «Nullità della sentenza per error in procedendo in ragione, nuovamente ma sotto diverso profilo rispetto a quello denunciato con il I motivo, della violazione dell’art. 112 c. p. c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.)». 4.Con il quarto motivo viene denunciata la «Violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) e conseguente nullità della sentenza per error in procedendo in ragione della violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)». Anche questi motivi vanno esaminati congiuntamente pe r ragioni di connessione. Con essiviene censurata la statuizione con cui la Corte d’appello, ad abundantiam, hareputato fondato il motivo di gravame, proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] in via subordinata, concernente la quantificazione del risarcimento, sui rilievi, tra l’altro, della mancanza di prova di occasioni locatizie rinunciate e di trattative per la vendita dell’immobile ad altri soggetti, della difficile vendibilità del bene e del l’impossibilità di pretendere ad un tempo il danno da mancata locazione e quello da mancata vendita. 4.1.I motivi devono essere dichiarat i inammissibil i per difetto di interesse, in quanto tendenti a censurare una statuizione resa ad abundantiamdal giudice d’appello, come tale non costituente una ratio della decisione e non avente quindi alcuna influenza sul dispositivo della stessa (Cass.10/04/2018, n.8755; Cass. 08/06/2022, n. 18429). 5. Con il quinto motivo viene denunciata la « violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c.: nullità, in partibus quibus, della sentenza impugnata per motivazione inesistente, sub specie di motivazione (puramente) apparente». La ricorrente, ribaditi gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello, sostiene che essi avrebbero determinato «una decisione sbagliata e incongruente, riflessa dal dispositivo, in se stesso incoerente». 5.1.Il motivo è inammissibile. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nel caso in esame, consimili gravi lacune motivazionali non solo non sono riscontrabili nella sentenza impugnata ( alla stregua dell’articolato apparato argomentativo– sopra sinteticamente illustrato – da cui essa risulta corredata), ma neppure vengono correttamente dedotte attraverso le censure veicolate con il motivo di ricorso in esame, il quale , al di là del riferimento di stile alla « motivazione inesistente, sub specie di motivazione (puramente) apparente » , contenuto nella rubrica, nella successiva illustrazione delle doglianze, lungi dal denunciare autonomi vizi motivazionali costituzionalmente rilevanti,emergenti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, indulge ancora sui presunti erroried omissioni già dedotti con i precedenti motivi e d asseritamente desumibili, aliunde, dal raffronto con altri atti processuali (di volta in volta, la sentenza di primo grado, il contenuto dell’atto di appello dell’[OSCURATO:PERSONA],quello dell’appello incidentale d i [OSCURATO:SOCIETA]. ). Il quinto motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. 6. In definitiva, il ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra il Fallimento ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non vi è luogo a provvederesu quelle del rapporto processuale facente capo all’INAIL e al [OSCURATO:PERSONA] delle Politiche sociali, soggetti rimasti intimati.8.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rimborsare al la parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulte