CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05703/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22790/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Zoccali, elettivamente domicilia- to presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine del- l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; - resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 19; -costituita-al-solo fine delEe_v_eu-aTel a rtecipazio n e_a I l'udienza di discussioni - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.1187/9/2015 depositata il 25 febbraio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., propo- sto avverso la sentenza n.2551/23/2014 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento relativa alla riscossione parziale di imposte derivanti da accertamento relativo ad II.DD. e IVA 2005. 2. In particolare il giudice di primo grado riteneva regolare la notifica a mezzo del servizio postale, esistente la motivazione e la forma del- l'atto impugnato come pure la sua sottoscrizione, decisione integral- mente confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui replica l'agente della riscossione con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costi- tuzione per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Considerato che: 4. Preliminarmente va dato atto della complessiva eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dall'agente della riscossione in controricorso, per assenza dei requisiti degli artt.360 e 366 cod. proc. civ., mescolanza ed eterogeneità dei profili di censura, proposizione di censure motivazionali sotto lo schermo della violazione di legge, difet- to di specificità, scrutinabile unitamente alla disamina delle singole censure. 5. Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di le- gittimazione passiva del controricorrente, sollevata con riferimento a tutti i motivi, dal momento che in tema di notifica della cartella di pa- gamento e di vizio di motivazione della stessa sussiste la legittima- zione dell'agente della riscossione a contraddire, essendo i due adempimenti a rimessi alla sua responsabilità. 6. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della I. n.890 del 1982, 26 del d.P.R. n.602 del 1973, come modifi- cato dall'art.38 comma 4 lett. b) del d.l. n.78 del 2010, per aver la CTR ritenuto che la notifica della cartella di pagamento effettuata dal- l'agente della riscossione a mezzo posta fosse valida ed efficace. 7. Il motivo non può trovare ingresso. La sentenza impugnata ha cor- rettamente ritenuto legittima la notifica a mezzo posta, com'era facol- tà dell'agente della riscossione fare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546 - 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974- 01); "Th 11( 8. Con il secondo motivo la società - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.137 e ss. cod. proc. civ. e 60 del d.P.R. n.600 del 1973, perché la no- tifica della cartella di pagamento deve ritenersi giuridicamente inesi- stente in quanto la relata di notifica non è stata apposta in calce al- l'atto notificato, ma su foglio separato e non consequenziale. 9. Il motivo è inammissibile e infondato. In disparte dal difetto di specificità, causa di per sé di inammissibilità della censura sul piano della tecnica di formulazione dal momento che non è neppure espres- samente diretta a impugnare la decisione di appello e si limita a reite- rare la prospettazione di parte sulla irrituale apposizione della relata già avanzata nei gradi di merito, la censura è anche infondata. Per giurisprudenza costante della Corte la notifica dell'avviso di accer- tamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ulti- mo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23175 del 14/11/2016, Rv. 642020 - 01), contestazione inesistente nel caso di specie. 10. Con il terzo motivo la ricorrente - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.137, 139, 149 cod. proc. civ. e 7 della I. n.890 del 1982, per mancato espletamento delle formalità previste per il perfezionamento della no- tifica; in particolare, la società si duole del fatto che la notifica sia av- venuta a mani del portiere quando la relata, non compilata e lasciata in bianco, non contenga neppure l'attestazione del mancato rinveni- mento delle persone legittimate a ricevere l'atto, e manchi l'avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di posta rac- comandata ex art.139 quarto comma cod. proc. civ.. 11. Il motivo è inammissibile. Oltre al difetto di specificità per le ra- gioni già esposte in relazione al precedente motivo, in presenza di ac- certamento da parte della CTR di regolarità della notifica in questione (pp.2-3 sentenza impugnata), ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, è necessaria la trascrizione della medesima (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018) qualora, come nel caso di spe- cie, sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a se stesso ed è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019, Rv. 652710 - 02), non essendo altrimenti verificabile l'irregolarità formale dedotta nella cen- sura. 12. Con il quarto (indicato come secondo a pag.20 del ricorso) motivo - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.12 del d.P.R. n.602 del 1973, 7 della I. n.212 del 2000, 1 e 3 della I. n.241 del 1990, 24 e 97 Cost., e, dunque, la nullità della cartella per carenza di sottoscrizione e di motivazione. 13. Anche il motivo in disamina è inammissibile, trattandosi innanzi- tutto della riproposizione delle censure già avanzate in sede di merito e argomentatamente disattese dal giudice d'appello, con chiara ri- chiesta di rivalutazione della prova, preclusa al giudice di legittimità. In secondo luogo, con riferimento al profilo motivazionale della cartel- la, si deve nuovamente rilevare una carenza di riproduzione del do- cumento rilevante da parte del ricorrente, adempimento necessario per apprezzare la decisività della censura. 14. Infine, quanto alla questione della sottoscrizione della cartella di pagamento, si ribadisce comunque che la sua omissione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esi- stenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del po- tere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito mo- dello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esat- tore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019, Rv. 656366 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 - 01). 15. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore del solo agente della riscossione, considerato che l'Agenzia non ha svolto difese effettive. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'agente della riscossione, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso Spese bor- suali, Spese generali 15%, Iva e Cpa. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis Così deciso i