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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44506/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bari, preso atto della rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli relativi alla sanzione, riduceva nella misura di tre anni e sei mesi di relazione e 16.000 di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e di tre anni e due mesi di reclusione e 14.000 mila euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati in relazione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, dP.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, 242 gr. di cocaina e 810 gr. di marijuana.

2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia, deducono la violazione degli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen., lamentando l'eccessività della pena inflitta, anche con riguardo - quanto al Raspetelli - all'aumento per la continuazione, superiore a quello inflitto agli altri correi, mentre [OSCURATO:PERSONA], tramite il ministero del proprio difensore di fiducia, cens.wa la carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili perché censurano il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

La Corte di merito, infatti, nel rideterminare in melius la pena per tutti gli imputati, ha logicamente spiegato il lieve discostamento dal minimo edittale valorizzando il considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate, pari 242 gr. di cocaina e 810 gr. di marijuana, unitamente al rinvenimento nella disponibilità degli imputati, di strumentazione atta al frazionamento e al confezionamento delle dosi (quali bilancini di precisione, nastro isc,ante, cellophane, mannitolo), giustificando, per il Raspatelli (cui era stata contestata la recidiva reiterata), un aumento di pena per la continuazione di poco superiore a quello inflitto ai correi a motivo dei suoi precedenti penali.

Si tratta di valutazioni di fatto logicamente motivate che superano il vaglio di legittimità.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità • (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bari, preso atto della rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli relativi alla sanzione, riduceva nella misura di tre anni e sei mesi di relazione e 16.000 di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e di tre anni e due mesi di reclusione e 14.000 mila euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati in relazione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, dP.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, 242 gr. di cocaina e 810 gr. di marijuana. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia, deducono la violazione degli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen., lamentando l'eccessività della pena inflitta, anche con riguardo - quanto al Raspetelli - all'aumento per la continuazione, superiore a quello inflitto agli altri correi, mentre [OSCURATO:PERSONA], tramite il ministero del proprio difensore di fiducia, cens.wa la carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili perché censurano il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di merito, infatti, nel rideterminare in melius la pena per tutti gli imputati, ha logicamente spiegato il lieve discostamento dal minimo edittale valorizzando il considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate, pari 242 gr. di cocaina e 810 gr. di marijuana, unitamente al rinvenimento nella disponibilità degli imputati, di strumentazione atta al frazionamento e al confezionamento delle dosi (quali bilancini di precisione, nastro isc,ante, cellophane, mannitolo), giustificando, per il Raspatelli (cui era stata contestata la recidiva reiterata), un aumento di pena per la continuazione di poco superiore a quello inflitto ai correi a motivo dei suoi precedenti penali. Si tratta di valutazioni di fatto logicamente motivate che superano il vaglio di legittimità. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità • (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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