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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13755/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, a mezzo del difensore, la sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe che, confermando la condanna del Rocco, disposta dal Tribunale di Benevento con sentenza del 16 giugno 2022, ha affermato, con motivazione esplicitamente integrativa rispetto a quella di primo grado, la responsabilità degli imputati e, in particolare, quanto al Rocco in ordine al reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, perché alla guida di un autoveicolo, procedendo a velocità elevata e contromano, provocava un incidente stradale frontale con altra vettura, il cui conducente restava ferito insieme al passeggero, e non ottemperava all'obbligo di fermarsi, né a quello di prestare assistenza alle persone ferite. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo lo scontro si allontanava a piedi, essendo poi identificato grazie a immagini video riprese dall'autovettura della persona offesa.

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione, in ragione del fatto chela Corte d'appello avrebbe operato un salto logico, ritenendo provata la violenza dell'impatto tra gli autoveicoli mediante la dichiarazione del passeggero dell'auto investita che aveva riferito di aver visto aprirsi gli airbag ed il conducente lamentarsi di dolori al petto, senza però accorgersi se anche gli occupanti dell'auto investitrice fossero rimasti feriti.

Ciò sarebbe in conflitto con quanto dichiarato dalla parte offesa, che aveva visto l'imputato intento a fermare il sangue che fuoriusciva da una ferita alla testa ed effettuare qualche telefonata, forse di emergenza.

In sostanza, non si era fornita prova della insussistenza dell'esimente dello stato di necessità.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod.pen., criticando la eccessiva quantificazione della pena (anni uno e mesi uno), nonché facendo notare che le peculiarità della strada in cui avvenne il sinistro e la condotta dell'imputato avrebbero dovuto condurre all'applicazione della disposizione citata.

Con il terzo motivo, si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, derivato da una motivazione carente e stereotipata.

3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, posto che la motivazione della sentenza impugnata, con affermazioni coerenti e prive di salti logici, ha (pagg.4-5) ricostruito i fatti mediante la deposizione sia della parte offesa, che del teste Orlacchio e degli operanti di P.G., concludendo nel senso che l'imputato fece una telefonata per farsi venire a prendere da altro soggetto, con altra vettura.

Così si allontanò dal luogo del sinistro senza prestare soccorso agli occupanti dell'auto che aveva investito, nonostante la stessa fosse finita fuori dalla sua corsia, avesse gli airbag aperti e il conducente si lamentasse per i dolori al torace e per difficoltà respiratorie.

Inoltre, la sentenza ha escluso, per l'assenza di benché minima prova, che ricorresse lo stato di necessità.

Tale condotta non è stata ritenuta tale da consentire l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., proprio in ragione della gravità delle lesioni subite dalla parte offesa e della gravità della condotta colposa realizzata dall'imputato.

Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, non potevano essere riconosciute in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti allarmanti quali minacce e lesioni e porto e detenzione abusivi d'armi.

4. I motivi proposti si limitano a reiterare doglianze già adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare in che modo la decisione sia affetta da illogicità manifesta o contraddizioni insanabili.

Peraltro, la sentenza si connota per la sua conformità, sul piano sistematico e dell'inquadramento giuridico, agli orientamenti di legittimità in punto di applicabilità della causa di non punibilità del fatto lieve di cui all'art. 131 bis cod.pen., essendo stata considerata la complessiva consistenza della condotta criminosa (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589 - 01 , Tushaj.; inoltre, (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024) il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici.

Quanto poi, al disconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha assolto all'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che non giustificano il riconoscimento delle attenuanti e a ciò il motivo non contrappone alcuna valida critica (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, a mezzo del difensore, la sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe che, confermando la condanna del Rocco, disposta dal Tribunale di Benevento con sentenza del 16 giugno 2022, ha affermato, con motivazione esplicitamente integrativa rispetto a quella di primo grado, la responsabilità degli imputati e, in particolare, quanto al Rocco in ordine al reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, perché alla guida di un autoveicolo, procedendo a velocità elevata e contromano, provocava un incidente stradale frontale con altra vettura, il cui conducente restava ferito insieme al passeggero, e non ottemperava all'obbligo di fermarsi, né a quello di prestare assistenza alle persone ferite. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo lo scontro si allontanava a piedi, essendo poi identificato grazie a immagini video riprese dall'autovettura della persona offesa. 2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione, in ragione del fatto chela Corte d'appello avrebbe operato un salto logico, ritenendo provata la violenza dell'impatto tra gli autoveicoli mediante la dichiarazione del passeggero dell'auto investita che aveva riferito di aver visto aprirsi gli airbag ed il conducente lamentarsi di dolori al petto, senza però accorgersi se anche gli occupanti dell'auto investitrice fossero rimasti feriti. Ciò sarebbe in conflitto con quanto dichiarato dalla parte offesa, che aveva visto l'imputato intento a fermare il sangue che fuoriusciva da una ferita alla testa ed effettuare qualche telefonata, forse di emergenza. In sostanza, non si era fornita prova della insussistenza dell'esimente dello stato di necessità. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod.pen., criticando la eccessiva quantificazione della pena (anni uno e mesi uno), nonché facendo notare che le peculiarità della strada in cui avvenne il sinistro e la condotta dell'imputato avrebbero dovuto condurre all'applicazione della disposizione citata. Con il terzo motivo, si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, derivato da una motivazione carente e stereotipata. 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, posto che la motivazione della sentenza impugnata, con affermazioni coerenti e prive di salti logici, ha (pagg.4-5) ricostruito i fatti mediante la deposizione sia della parte offesa, che del teste Orlacchio e degli operanti di P.G., concludendo nel senso che l'imputato fece una telefonata per farsi venire a prendere da altro soggetto, con altra vettura. Così si allontanò dal luogo del sinistro senza prestare soccorso agli occupanti dell'auto che aveva investito, nonostante la stessa fosse finita fuori dalla sua corsia, avesse gli airbag aperti e il conducente si lamentasse per i dolori al torace e per difficoltà respiratorie. Inoltre, la sentenza ha escluso, per l'assenza di benché minima prova, che ricorresse lo stato di necessità. Tale condotta non è stata ritenuta tale da consentire l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., proprio in ragione della gravità delle lesioni subite dalla parte offesa e della gravità della condotta colposa realizzata dall'imputato. Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, non potevano essere riconosciute in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti allarmanti quali minacce e lesioni e porto e detenzione abusivi d'armi. 4. I motivi proposti si limitano a reiterare doglianze già adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare in che modo la decisione sia affetta da illogicità manifesta o contraddizioni insanabili. Peraltro, la sentenza si connota per la sua conformità, sul piano sistematico e dell'inquadramento giuridico, agli orientamenti di legittimità in punto di applicabilità della causa di non punibilità del fatto lieve di cui all'art. 131 bis cod.pen., essendo stata considerata la complessiva consistenza della condotta criminosa (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589 - 01 , Tushaj.; inoltre, (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024) il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici. Quanto poi, al disconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha assolto all'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che non giustificano il riconoscimento delle attenuanti e a ciò il motivo non contrappone alcuna valida critica (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 13755/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris