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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23433/2026

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troPalatino [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1694/2023depositata il 04/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dallaConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confrontiin forza di atto di precetto notificato il 9 ottobre 1995, relativo a unrapporto di mutuo fondiario stipulato il 21 giugno 1990 con Creditoal quale l’opponente aveva assunto la qualità di accollataria.Con atto notificato il 10 maggio 2016, l’opponente conveniva in giudizioLutezia [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito, chiedendo in via principaledeclaratoria di estinzione del debito per intervenuto pagamento dellesomme intimate con il precetto e, in via subordinata, l’accertamentodell’illegittimità degli interessi applicati, sotto i profili dell’usura,dell’anatocismo e della indeterminatezza delle clausole contrattuali,nonché la rideterminazione del rapporto con conseguente insussistenzadel credito azionato o, in subordine, accertamento di un credito in suofavore.Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, resistendoall’opposizione, e veniva disposta consulenza tecnica contabile al fine diaccertare la correttezza dei tassi applicati e la misura del credito residuo.Con sentenza n. 409/2020, il Tribunale di Catania, in parzialeaccoglimento dell’opposizione, dichiarava che la creditrice aveva diritto diprocedere esecutivamente nei limiti della somma di euro 30.186,36,corrispondente alle rate insolute dalla diciassettesima alla ventesima,escludendo l’applicazione di interessi ultralegali e del costo della polizza,ma riconoscendo gli interessi di mora contrattuali e rigettando per il restole domande dell’opponente.2.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],articolando plurimi motivi, tra cui l’estinzione del debito per pagamento, larisoluzione del contratto di mutuo, la nullità delle clausole per anatocismo,Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026la contestazione della natura fondiaria del mutuo e la dedotta usurarietàdegli interessi.Nel giudizio di appello si costituiva quale interveniente, ai sensi dell’art.111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., quale nuova cessionaria del credito, in forzadi operazioni di cessione in blocco intervenute tra [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la medesima [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dioperazioni di cartolarizzazione.2.1.

Con sentenza n. 1694/2023, la Corte d’appello di Catania accoglievail primo motivo di gravame, dichiarando estinto il credito intimato conl’atto di precetto per intervenuto pagamento e insussistente il diritto diproseguire l’esecuzione sulla base di tale titolo; rigettava, per contro, leulteriori censure, confermando la sussistenza di un debito residuoderivante dal contratto di mutuo pari a euro 30.186,36, oltre interessi dimora, e compensava integralmente le spese di lite.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a quattro motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.3.2.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Va premesso che può prescindersi dai seri dubbi di ammissibilità delricorso, sia per mancanza di chiarezza e sinteticità, sia per carenza diindicazione dell’invece indispensabile contenuto del solo rilevante ricorsointroduttivo della fase sommaria dell’opposizione, senza il quale non si è ingrado di stabilire la non novità delle doglianze anche in questa sedesviluppate: apparendo comunque possibile esaminarsene il merito.4.1.

Con il primo motivo - contrassegnato con “A” - la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità della sentenzaNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026per violazione degli artt. 81 c.p.c., 58 T.U.B., l. n. 130/1999 e 2697 c.c.,nonché per omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la carenza dilegittimazione/titolarità attiva in capo alla società odierna controricorrente.Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sufficiente, aifini della prova della cessione del credito, la mera produzione degli avvisiin [OSCURATO:PERSONA] relativi alle cessioni in blocco (da [OSCURATO:PERSONA] a Creditoinclusione del credito oggetto di causa.La ricorrente evidenzia di aver tempestivamente contestato, già alla primadifesa utile, la titolarità del credito, rilevando che: gli avvisi pubblicati nonconsentono di identificare con certezza il singolo credito; non è statoprodotto alcun contratto di cessione, necessario a dimostrare iltrasferimento; i criteri indicati negli avvisi (crediti in euro, regolati dallalegge italiana, classificati come “in sofferenza” o “deteriorati”) sonogenerici e inidonei a individuare il rapporto dedotto in giudizio.Sottolinea inoltre che: la seconda cessione ([OSCURATO:PERSONA] -Palatino)presuppone la validità della prima, ma anche questa non prova l’inclusionedel credito; l’elenco dei crediti pubblicato sul sito non è utilizzabile, poichéprivo di riferimenti identificativi (debitore, importo, tipologia), risultando difatto indeterminato; sussistono incongruenze tra le diverse operazioni dicessione (successione ravvicinata e criteri non coincidenti).La Corte territoriale avrebbe dunque violato: l’art. 81 c.p.c., avendoriconosciuto la legittimazione a un soggetto privo di prova della titolaritàdel diritto; l’art. 2697 c.c., invertendo l’onere della prova; l’art. 58 T.U.B.,pubblicità, non di prova della cessione.Inoltre, il giudice di appello ha omesso di esaminare le specifichecontestazioni della parte, configurandosi anche il vizio ex art. 360, n. 5c.p.c.4.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026La questione della prova della titolarità del credito nell’ambito dioperazioni di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del1993 è stata oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale ormaiconsolidata, che consente di delineare i criteri di riparto dell’onereprobatorio tra il cessionario e il debitore ceduto.In tale ambito, la pubblicazione dell’avviso di cessione nella GazzettaUfficiale costituisce adempimento previsto dalla legge al fine di rendere lacessione opponibile ai debitori ceduti, sostituendo la notificazioneindividuale dei singoli rapporti; essa non ha un valore meramenteinformativo, ma integra un presupposto di efficacia della cessione neiconfronti della generalità dei debitori.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la produzione in giudiziodell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], ove contenente l’indicazioneper categorie dei rapporti ceduti in termini tali da consentirnel’individuazione senza incertezze, può costituire elemento idoneo adimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in mancanza dicontestazioni specifiche da parte del debitore (Cass. civ., sez.

III, ord. 29dicembre 2024, n. 34868; Cass. civ., sez.

I, ord. 29 febbraio 2024, n.5478).Tuttavia, tale idoneità probatoria non ha carattere assoluto. [OSCURATO:PERSONA] infatti ripetutamente affermato che, ove il debitore ceduto sollevi unacontestazione puntuale e circostanziata in ordine alla riconducibilità delproprio rapporto all’ambito della cessione, la mera produzione dell’avvisopubblicato in [OSCURATO:PERSONA] non è più sufficiente a dimostrare latitolarità del credito, gravando sul cessionario, ai sensi dell’art. 2697 c.c.,l’onere di fornire prova rigorosa dell’inclusione dello specifico creditonell’operazione (Cass. civ., sez.

III, ord. 21 marzo 2026, n. 6850; Cass.civ., sez.

I, ord. 12 novembre 2025, n. 29807; Cass. civ., sez.

III, sent. 3maggio 2024, n. 12007; Cass. civ., sez.

III, ord. n. 17944 del 2023).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026In particolare, è stato precisato che «ove il debitore ceduto contestil’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente lanotificazione della cessione, neppure se effettuata mediante avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]», essendo necessario un accertamentospecifico idoneo a dimostrare l’effettiva inclusione del credito controversonell’ambito della cessione in blocco.Ai fini del sorgere di tale onere probatorio non è tuttavia sufficiente unacontestazione meramente generica o formulata in termini di stile, essendorichiesto che il debitore deduca elementi concreti idonei a porre in dubbiola riferibilità del proprio credito all’operazione; in difetto, la pubblicazioneconserva la propria efficacia probatoria (Cass. civ., sez.

I, ord. 29settembre 2025, n. 26342).

Inoltre, la contestazione deve esseresollevata tempestivamente nel corso del giudizio, non potendo essereintrodotta per la prima volta in sede conclusionale (Cass. civ., sez.

III,ord. 16 febbraio 2024, n. 4260).Una volta integrata una contestazione specifica e tempestiva, ilcessionario è tenuto a dimostrare la propria titolarità attraverso idoneimezzi di prova.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità nonimpone la produzione necessaria del contratto di cessione, ammettendo lapossibilità di assolvere l’onere probatorio anche mediante documentialternativi, purché dotati di adeguata attendibilità e riferibilità, quali, inparticolare, dichiarazioni provenienti dal cedente attestanti in modounivoco l’inclusione dello specifico credito nell’operazione (Cass. civ., sez.I, ord. 24 dicembre 2025, n. 33966).Resta tuttavia fermo che la prova deve essere idonea a stabilire uncollegamento certo tra il credito azionato e l’operazione di cessione, nonessendo sufficienti documenti unilateralmente formati dal cessionario eprivi di garanzie di autenticità e di data certa, né elenchi generici odocumenti informatici non certificati (Cass. civ., sez.

I, ord. 24 giugno2024, n. 17262).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026In definitiva, deve affermarsi che, in tema di cessione in blocco ai sensidell’art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso nella [OSCURATO:PERSONA] èelemento sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario solo in assenza di contestazioni specifiche; ove, invece, ildebitore deduca, con allegazioni puntuali e tempestive, l’incertezza circal’inclusione del proprio rapporto nell’operazione, grava sul cessionariol’onere di fornire prova rigorosa della titolarità, mediante documentazioneidonea a dimostrare in modo certo la riferibilità del credito azionato allacessione, restando inidonei a tal fine documenti generici o privi diadeguate garanzie di attendibilità.Nel caso di specie, tuttavia, la censura non è fondata.Risulta dalla sentenza impugnata che l’odierna ricorrente avevacontestato, nel giudizio di appello, la prova della cessione sul rilievo chedagli avvisi pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] non emergesse la riferibilità delcredito controverso alle operazioni di cessione dedotte dalla societàinterveniente.La Corte territoriale ha espressamente esaminato l’eccezione e l’hadisattesa, rilevando che la prova della titolarità del credito non era statadesunta dalla sola pubblicazione dell’avviso di cessione nella GazzettaUfficiale.

Il giudice di merito ha, infatti, valorizzato anche il contenuto delmedesimo avviso, nel quale era espressamente previsto che i datiidentificativi dei crediti ceduti fossero resi disponibili, ai sensi dell’art. 7.1,comma 6, della legge n. 130 del 1999, sul sito internet del cessionario finoall’estinzione del credito, ritenendo che tale documentazione consentissel’individuazione dei crediti ceduti secondo categorie sufficientementedeterminate e integrasse prova idonea della successione nel credito.Le ulteriori doglianze sviluppate nel ricorso per cassazione - concernenti lamancata produzione dei contratti di cessione, l’asserita incongruenza tra leoperazioni intervenute, la genericità dei criteri identificativi e la nonutilizzabilità degli elenchi messi a disposizione sul sito internet indicatoNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026negli avvisi - non evidenziano l’omesso esame di fatti decisivispecificamente devoluti (e ritualmente sottoposti) al giudice di appello, matendono piuttosto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di fattocompiuto dalla Corte territoriale o si fondano su profili che non risultanoessere stati ritualmente, tempestivamente e specificamente introdotti neitermini oggi prospettati.Ne consegue che la decisione impugnata non si pone in contrasto con iprincipi sopra richiamati e che il motivo deve essere rigettato.4.2.

Con il secondo motivo - contrassegnato con “B” - la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e per motivazione apparente, inrelazione al capo concernente la natura fondiaria del mutuo e la legittimitàdell’anatocismo.Deduce che la Corte d’appello ha apoditticamente confermato laqualificazione del mutuo come fondiario, limitandosi a richiamare ladenominazione contenuta nel contratto e una pretesa ammissione dellaparte, senza esaminare le specifiche contestazioni sulla mancanza deirequisiti sostanziali del credito fondiario (in particolare, l’assenza di provadella provvista mediante schede fondiarie o titoli obbligazionari).

Sostieneche tale omissione ha impedito di verificare la legittimità dell’anatocismoapplicato, fondato proprio sulla natura fondiaria del mutuo.

Lamenta,inoltre, l’omessa pronuncia sulla subordinata questione relativaall’inapplicabilità della disciplina speciale ai cessionari e sulla questione dilegittimità costituzionale dell’art. 161, comma 6, T.U.B.4.2.1.

Il motivo è infondato.Va ribadito che, secondo orientamento consolidato, la nullità permotivazione apparente ricorre solo quando l’iter argomentativo sia deltutto incomprensibile o meramente assertivo, mentre è sufficiente unamotivazione anche sintetica purché renda intelligibile la ratio decidendi(Cass., III, ord. 22 settembre 2025, n. 25900; Cass., I, ord. 19 settembreNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/20262024, n. 25175; Cass., I, ord. 4 agosto 2023, n. 23900; Cass., III, ord. 7marzo 2023, n. 6715).

Analogamente, il vizio di omessa pronunciasussiste solo in caso di totale mancata considerazione di una domanda oeccezione, dovendosi altrimenti ritenere questa implicitamente rigettataove incompatibile con la decisione adottata (Cass., V, ord. 17 marzo 2026,n. 6130; Cass., II, sent. 20 gennaio 2022, n. 1738; Cass., I, ord. 22maggio 2019, n. 13832; Cass., I, ord. 13 novembre 2018, n. 29199).Con riguardo alla qualificazione del mutuo fondiario, le Sezioni Unitehanno chiarito che, ove le parti abbiano configurato il contratto in talsenso, non è consentita al giudice una riqualificazione d’ufficio, né puòravvisarsi omissione di pronuncia nella decisione che si limiti a recepiretale qualificazione (Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2022, n. 33719; Cass.,I, ord. 26 giugno 2024, n. 17633; Cass., II, ord. 18 agosto 2023, n.24803).Inoltre, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, sicché la destinazionedella somma è irrilevante ai fini della validità del contratto e non imponespecifica disamina (Cass., Sez.

Un., 5 marzo 2025, n. 5841; Cass., I, ord.6 novembre 2025, n. 29429); e ad analoga conclusione di irrilevanza devegiungersi quanto alle modalità di provvista o alle qualità soggettive delmutuante.Ne consegue che non ricorrono i vizi dedotti quando la sentenza si fondisul nomen iuris o su un’ammissione coerente con la natura fondiaria, salvoche la parte abbia prospettato contestazioni specifiche e decisive suipresupposti normativi della disciplina, del tutto pretermesse dal giudice.Nel caso di specie, non ricorrono i dedotti vizi di omessa pronuncia né dimotivazione apparente.La Corte territoriale ha infatti espressamente esaminato la censurarelativa alla natura fondiaria del mutuo, rigettandola sulla base di unaargomentazione chiara e non meramente assertiva, fondata sul rilievo chela stessa parte appellante aveva qualificato il contratto come mutuoNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026fondiario sin dall’atto introduttivo del giudizio, oltre che sul dato negozialetestuale, posto che il contratto stipulato il 21 giugno 1990 recava espressaqualificazione in tal senso e richiamo alla disciplina speciale applicabile.Tale motivazione, ancorché sintetica, consente di individuare conimmediatezza la ratio decidendi, escludendo che la decisione si risolva inun apparato argomentativo solo apparente.Parimenti, non può ravvisarsi omessa pronuncia, atteso che la questionededotta è stata espressamente scrutinata e risolta, né rileva il mancatoesame di ulteriori profili prospettati dall’appellante circa la pretesa carenzadei requisiti sostanziali del credito fondiario, trattandosi di allegazioni che,alla luce della qualificazione del rapporto operata dalle stesse parti erecepita dal giudice, risultano implicitamente disattese in quantoincompatibili con la decisione adottata.Ne consegue che la censura si risolve in una critica alla valutazionecompiuta dal giudice di merito in ordine alla qualificazione del rapporto,estranea al paradigma del vizio di nullità denunciato e, come tale,inidonea a determinare la cassazione della sentenza.4.3.

Con il terzo motivo - contrassegnato con “C” - la ricorrente denuncia,ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione della legge n. 108/1996, falsa applicazione dei principi in temadi usura e motivazione apparente, con riferimento al mancatoriconoscimento dell’usura sopravvenuta.Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente applicato il principioespresso dalle Sezioni Unite n. 24675/2017, escludendo in via generale larilevanza dell’usura sopravvenuta, senza considerare che il contratto dimutuo in esame è a tasso variabile.

Deduce che, nel corso del rapporto, labanca ha modificato unilateralmente i tassi di interesse, determinandone ilsuperamento delle soglie usurarie, come accertato dal CTU; tali modificheintegrerebbero nuove pattuizioni usurarie originarie, soggette allasanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c.

Lamenta, inoltre, l’omessaNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026valutazione delle risultanze peritali e l’erroneo rigetto della richiesta diricalcolo del dare/avere senza interessi.4.3.1.

Il motivo è infondato.Va ribadito che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questaCorte, in tema di usura rileva il momento della pattuizione degli interessi,con la conseguenza che il successivo superamento della soglia usuraia,determinato da fluttuazioni dei tassi di mercato, non comporta la nullitàné l’inefficacia della clausola originariamente lecita (Cass., Sez.

Un., 19ottobre 2017, n. 24675).Tale principio, tuttavia, non esaurisce l’intero ambito delle ipotesi in cui ilsuperamento della soglia si verifichi nel corso del rapporto, dovendosidistinguere il caso in cui esso sia effetto di un fattore esterno edindipendente dalla volontà delle parti, quale la variazione del TEGM, daquello in cui derivi dall’esercizio, da parte dell’intermediario, dello iusvariandi di cui all’art. 118 T.U.B.In quest’ultima evenienza, la successiva determinazione del tasso noncostituisce la mera prosecuzione delle condizioni originarie, ma siconfigura come una nuova regolamentazione del rapporto, suscettibile diautonoma valutazione alla stregua della disciplina antiusura vigente almomento della sua applicazione, dovendo verificarsi la conformità deltasso così determinato al limite stabilito dalla legge.Ne consegue che l’eventuale superamento della soglia, conseguente a talemodifica, non integra un’ipotesi di usura sopravvenuta in senso tecnico,irrilevante secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, bensì unaforma di usurarietà riconducibile ad una nuova pattuizione intervenuta incorso di rapporto, con conseguente applicazione della sanzione di cuiall’art. 1815, comma 2, cod. civ., che comporta la non debenza degliinteressi per il periodo interessato (Cass., I, ord. 14 febbraio 2025, n.3794; Cass., III, ord. 28 marzo 2022, n. 9874).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026Deve pertanto ritenersi che il principio di irrilevanza dell’usurasopravvenuta non sia estensibile ai casi in cui il superamento del tassosoglia sia direttamente imputabile ad una modificazione unilaterale dellecondizioni contrattuali da parte dell’intermediario, occorrendo in tal casoprocedere ad una verifica autonoma della legittimità del tasso applicato almomento della variazione.Nel caso di specie, la sentenza è conforme ai principi elaborati dallaconsolidata giurisprudenza di legittimità.La Corte territoriale ha infatti fatto corretta applicazione del principioenunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., n. 24675/2017),valorizzando il momento della pattuizione del tasso e ritenendo irrilevanteil successivo eventuale superamento della soglia usuraria nel corso delrapporto, affermando che, anche nei mutui a tasso variabile, la verifica diusurarietà deve essere ancorata alla originaria determinazione negoziale.Tale soluzione si appalesa corretta, atteso che nel caso concreto nonrisulta allegato né accertato alcun esercizio dello ius variandi da partedell’intermediario, idoneo a determinare una modificazione unilateraledelle condizioni contrattuali e, quindi, una nuova pattuizioneautonomamente scrutinabile sotto il profilo dell’usura.In difetto di una simile evenienza, il dedotto superamento del tasso sogliasi risolve in una mera prospettazione di usura sopravvenuta, come taleirrilevante alla luce del richiamato arresto nomofilattico.Ne consegue che la censura si pone al di fuori del perimetro applicativodell’art. 1815, comma 2, cod. civ., risolvendosi in una critica nonpertinenti rispetto alla ratio decidendi e, pertanto, inidonea a determinarela cassazione della sentenza.4.4.

Con il quarto motivo - contrassegnato con “D” - la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper motivazione apparente e violazione della normativa antiusura, inNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026relazione alla mancata considerazione dell’usurarietà degli interessimoratori.Deduce che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi specificamentesulla censura relativa agli interessi moratori, limitandosi a un rinviogenerico e senza confrontarsi con le doglianze difensive e con le risultanzedella consulenza tecnica.

Sostiene che anche gli interessi moratoririentrano nell’ambito di applicazione della disciplina antiusura e che, nelcaso concreto, risultano superiori alle soglie di legge, con conseguenteapplicazione della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c.

Lamenta,altresì, che il giudice di merito ha illegittimamente applicato interessimoratori non determinati o comunque non provati, nonché tassi derivantida decreti ministeriali, in assenza di valida pattuizione contrattuale esenza considerare le contestazioni difensive.4.4.1.

Anche questo motivo è infondato.Va ribadito che, secondo un orientamento ormai consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non ricorrequalora la decisione adottata dal giudice di merito sia logicamenteincompatibile con l’accoglimento della pretesa non esaminataespressamente, dovendosi in tal caso ritenere che l’istanza o il motivo digravame siano stati implicitamente rigettati (Cass., V, ord. 12 febbraio2026, n. 3137; Cass., IV, ord. 19 ottobre 2025, n. 27843; Cass., III, ord.13 marzo 2025, n. 6644; Cass., I, ord. 26 novembre 2024, n. 30404;Cass., V, ord. 28 agosto 2024, n. 23278; Cass., V, ord. 31 luglio 2024, n.21447; Cass., I, ord. 8 luglio 2024, n. 18540).

Ne consegue che la nullitàdella sentenza non può derivare dalla mera mancata disamina di ognisingola argomentazione, dovendosi verificare se la soluzione adottataescluda, sia pure implicitamente, la fondatezza del motivo nonespressamente scrutinato, restando ferma, peraltro, la possibilità perquesta Corte, ove accerti il vizio, di decidere la causa nel merito quando laNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti in fatto(Cass., III, ord. 16 giugno 2023, n. 17416).Nel merito, deve osservarsi che, a seguito dell’intervento nomofilatticodelle Sezioni Unite, la disciplina antiusura dettata dalla legge n. 108 del1996 trova applicazione anche con riferimento agli interessi moratori,superi il tasso-soglia in relazione al contratto concluso (Cass., I, ord. 1agosto 2023, n. 23424).Ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, il raffrontodeve tuttavia essere operato non con il tasso-soglia previsto per gliinteressi corrispettivi, bensì con un parametro omogeneo, individuatoministeriali, dovendosi per converso escludere la correttezza della tesi chepostula la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (Cass., I, ord.8 luglio 2024, n. 18540).Quanto alle conseguenze dell’eventuale superamento del tasso-soglia daparte degli interessi moratori, questa Corte ha chiarito che la relativaclausola è nulla, ma tale nullità non comporta la gratuità dell’interorapporto ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cod. civ., disposizione riferita aisoli interessi corrispettivi.

Alla nullità della pattuizione usuraria consegue,invece, la sostituzione automatica della clausola nulla, con applicazione, aisensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., del tasso degli interessicorrispettivi lecitamente pattuiti o, in mancanza, del tasso legale (Cass., I,ord. 1 agosto 2023, n. 23424).Né diversa conclusione può trarsi dalla presenza di clausole disalvaguardia, le quali non sono idonee a sanare una originaria pattuizioneusuraria, ma operano esclusivamente per impedire che, a seguito dellasopravvenienza di fattori esterni, il tasso applicato ecceda i limiti di legge(Cass., III, ord. 18 ottobre 2024, n. 27106).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ne consegue che, in caso di contestazione, incombe sulla parte che agiscein ripetizione l’onere di provare non solo l’avvenuto pagamento, ma anchela mancanza di una causa debendi, secondo i principi più volte affermatida questa Corte (Cass., III, 29 marzo 2016, n. 6071).Nel caso di specie, non ricorrono i dedotti vizi di omessa pronuncia e dimotivazione apparente.La Corte territoriale ha esaminato la questione degli interessi, rilevando lacorrettezza della motivazione resa dal primo giudice in ordine al computodegli interessi moratori e ritenendo non decisive le censure svolte, conconseguente conferma della decisione impugnata.

Ne consegue che, anchea voler ritenere non espressamente scrutinati tutti i profili dedotti, deveescludersi l’omessa pronuncia, poiché la soluzione adottata risultaincompatibile con l’accoglimento della tesi della parte, integrando unrigetto implicito.La motivazione, inoltre, non è apparente, in quanto la ratio decidendi -fondata sulla ritenuta correttezza del criterio di calcolo e sulla mancanza dispecifiche censure idonee a scalfirlo - emerge in modo intellegibile dalcomplesso della pronuncia.Sotto il profilo sostanziale, la decisione si pone in linea con i principi dilegittimità, non accogliendo la prospettazione fondata sulla sommatoriatra interessi corrispettivi e moratori e non facendo discendere dalladedotta illegittimità dei moratori la gratuità del rapporto, ma mantenendoferma la debenza degli interessi nei limiti accertati.5.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo afavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.500,00, oltre alleNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 9 luglio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troPalatino [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1694/2023depositata il 04/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dallaConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/20261. La controversia trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confrontiin forza di atto di precetto notificato il 9 ottobre 1995, relativo a unrapporto di mutuo fondiario stipulato il 21 giugno 1990 con Creditoal quale l’opponente aveva assunto la qualità di accollataria.Con atto notificato il 10 maggio 2016, l’opponente conveniva in giudizioLutezia [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito, chiedendo in via principaledeclaratoria di estinzione del debito per intervenuto pagamento dellesomme intimate con il precetto e, in via subordinata, l’accertamentodell’illegittimità degli interessi applicati, sotto i profili dell’usura,dell’anatocismo e della indeterminatezza delle clausole contrattuali,nonché la rideterminazione del rapporto con conseguente insussistenzadel credito azionato o, in subordine, accertamento di un credito in suofavore.Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, resistendoall’opposizione, e veniva disposta consulenza tecnica contabile al fine diaccertare la correttezza dei tassi applicati e la misura del credito residuo.Con sentenza n. 409/2020, il Tribunale di Catania, in parzialeaccoglimento dell’opposizione, dichiarava che la creditrice aveva diritto diprocedere esecutivamente nei limiti della somma di euro 30.186,36,corrispondente alle rate insolute dalla diciassettesima alla ventesima,escludendo l’applicazione di interessi ultralegali e del costo della polizza,ma riconoscendo gli interessi di mora contrattuali e rigettando per il restole domande dell’opponente.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],articolando plurimi motivi, tra cui l’estinzione del debito per pagamento, larisoluzione del contratto di mutuo, la nullità delle clausole per anatocismo,Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026la contestazione della natura fondiaria del mutuo e la dedotta usurarietàdegli interessi.Nel giudizio di appello si costituiva quale interveniente, ai sensi dell’art.111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., quale nuova cessionaria del credito, in forzadi operazioni di cessione in blocco intervenute tra [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la medesima [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dioperazioni di cartolarizzazione.2.1. Con sentenza n. 1694/2023, la Corte d’appello di Catania accoglievail primo motivo di gravame, dichiarando estinto il credito intimato conl’atto di precetto per intervenuto pagamento e insussistente il diritto diproseguire l’esecuzione sulla base di tale titolo; rigettava, per contro, leulteriori censure, confermando la sussistenza di un debito residuoderivante dal contratto di mutuo pari a euro 30.186,36, oltre interessi dimora, e compensava integralmente le spese di lite.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a quattro motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.3.2. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Va premesso che può prescindersi dai seri dubbi di ammissibilità delricorso, sia per mancanza di chiarezza e sinteticità, sia per carenza diindicazione dell’invece indispensabile contenuto del solo rilevante ricorsointroduttivo della fase sommaria dell’opposizione, senza il quale non si è ingrado di stabilire la non novità delle doglianze anche in questa sedesviluppate: apparendo comunque possibile esaminarsene il merito.4.1. Con il primo motivo - contrassegnato con “A” - la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità della sentenzaNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026per violazione degli artt. 81 c.p.c., 58 T.U.B., l. n. 130/1999 e 2697 c.c.,nonché per omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la carenza dilegittimazione/titolarità attiva in capo alla società odierna controricorrente.Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sufficiente, aifini della prova della cessione del credito, la mera produzione degli avvisiin [OSCURATO:PERSONA] relativi alle cessioni in blocco (da [OSCURATO:PERSONA] a Creditoinclusione del credito oggetto di causa.La ricorrente evidenzia di aver tempestivamente contestato, già alla primadifesa utile, la titolarità del credito, rilevando che: gli avvisi pubblicati nonconsentono di identificare con certezza il singolo credito; non è statoprodotto alcun contratto di cessione, necessario a dimostrare iltrasferimento; i criteri indicati negli avvisi (crediti in euro, regolati dallalegge italiana, classificati come “in sofferenza” o “deteriorati”) sonogenerici e inidonei a individuare il rapporto dedotto in giudizio.Sottolinea inoltre che: la seconda cessione ([OSCURATO:PERSONA] -Palatino)presuppone la validità della prima, ma anche questa non prova l’inclusionedel credito; l’elenco dei crediti pubblicato sul sito non è utilizzabile, poichéprivo di riferimenti identificativi (debitore, importo, tipologia), risultando difatto indeterminato; sussistono incongruenze tra le diverse operazioni dicessione (successione ravvicinata e criteri non coincidenti).La Corte territoriale avrebbe dunque violato: l’art. 81 c.p.c., avendoriconosciuto la legittimazione a un soggetto privo di prova della titolaritàdel diritto; l’art. 2697 c.c., invertendo l’onere della prova; l’art. 58 T.U.B.,pubblicità, non di prova della cessione.Inoltre, il giudice di appello ha omesso di esaminare le specifichecontestazioni della parte, configurandosi anche il vizio ex art. 360, n. 5c.p.c.4.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026La questione della prova della titolarità del credito nell’ambito dioperazioni di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del1993 è stata oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale ormaiconsolidata, che consente di delineare i criteri di riparto dell’onereprobatorio tra il cessionario e il debitore ceduto.In tale ambito, la pubblicazione dell’avviso di cessione nella GazzettaUfficiale costituisce adempimento previsto dalla legge al fine di rendere lacessione opponibile ai debitori ceduti, sostituendo la notificazioneindividuale dei singoli rapporti; essa non ha un valore meramenteinformativo, ma integra un presupposto di efficacia della cessione neiconfronti della generalità dei debitori.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la produzione in giudiziodell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], ove contenente l’indicazioneper categorie dei rapporti ceduti in termini tali da consentirnel’individuazione senza incertezze, può costituire elemento idoneo adimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in mancanza dicontestazioni specifiche da parte del debitore (Cass. civ., sez. III, ord. 29dicembre 2024, n. 34868; Cass. civ., sez. I, ord. 29 febbraio 2024, n.5478).Tuttavia, tale idoneità probatoria non ha carattere assoluto. [OSCURATO:PERSONA] infatti ripetutamente affermato che, ove il debitore ceduto sollevi unacontestazione puntuale e circostanziata in ordine alla riconducibilità delproprio rapporto all’ambito della cessione, la mera produzione dell’avvisopubblicato in [OSCURATO:PERSONA] non è più sufficiente a dimostrare latitolarità del credito, gravando sul cessionario, ai sensi dell’art. 2697 c.c.,l’onere di fornire prova rigorosa dell’inclusione dello specifico creditonell’operazione (Cass. civ., sez. III, ord. 21 marzo 2026, n. 6850; Cass.civ., sez. I, ord. 12 novembre 2025, n. 29807; Cass. civ., sez. III, sent. 3maggio 2024, n. 12007; Cass. civ., sez. III, ord. n. 17944 del 2023).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026In particolare, è stato precisato che «ove il debitore ceduto contestil’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente lanotificazione della cessione, neppure se effettuata mediante avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]», essendo necessario un accertamentospecifico idoneo a dimostrare l’effettiva inclusione del credito controversonell’ambito della cessione in blocco.Ai fini del sorgere di tale onere probatorio non è tuttavia sufficiente unacontestazione meramente generica o formulata in termini di stile, essendorichiesto che il debitore deduca elementi concreti idonei a porre in dubbiola riferibilità del proprio credito all’operazione; in difetto, la pubblicazioneconserva la propria efficacia probatoria (Cass. civ., sez. I, ord. 29settembre 2025, n. 26342). Inoltre, la contestazione deve esseresollevata tempestivamente nel corso del giudizio, non potendo essereintrodotta per la prima volta in sede conclusionale (Cass. civ., sez. III,ord. 16 febbraio 2024, n. 4260).Una volta integrata una contestazione specifica e tempestiva, ilcessionario è tenuto a dimostrare la propria titolarità attraverso idoneimezzi di prova. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità nonimpone la produzione necessaria del contratto di cessione, ammettendo lapossibilità di assolvere l’onere probatorio anche mediante documentialternativi, purché dotati di adeguata attendibilità e riferibilità, quali, inparticolare, dichiarazioni provenienti dal cedente attestanti in modounivoco l’inclusione dello specifico credito nell’operazione (Cass. civ., sez.I, ord. 24 dicembre 2025, n. 33966).Resta tuttavia fermo che la prova deve essere idonea a stabilire uncollegamento certo tra il credito azionato e l’operazione di cessione, nonessendo sufficienti documenti unilateralmente formati dal cessionario eprivi di garanzie di autenticità e di data certa, né elenchi generici odocumenti informatici non certificati (Cass. civ., sez. I, ord. 24 giugno2024, n. 17262).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026In definitiva, deve affermarsi che, in tema di cessione in blocco ai sensidell’art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso nella [OSCURATO:PERSONA] èelemento sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario solo in assenza di contestazioni specifiche; ove, invece, ildebitore deduca, con allegazioni puntuali e tempestive, l’incertezza circal’inclusione del proprio rapporto nell’operazione, grava sul cessionariol’onere di fornire prova rigorosa della titolarità, mediante documentazioneidonea a dimostrare in modo certo la riferibilità del credito azionato allacessione, restando inidonei a tal fine documenti generici o privi diadeguate garanzie di attendibilità.Nel caso di specie, tuttavia, la censura non è fondata.Risulta dalla sentenza impugnata che l’odierna ricorrente avevacontestato, nel giudizio di appello, la prova della cessione sul rilievo chedagli avvisi pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] non emergesse la riferibilità delcredito controverso alle operazioni di cessione dedotte dalla societàinterveniente.La Corte territoriale ha espressamente esaminato l’eccezione e l’hadisattesa, rilevando che la prova della titolarità del credito non era statadesunta dalla sola pubblicazione dell’avviso di cessione nella GazzettaUfficiale. Il giudice di merito ha, infatti, valorizzato anche il contenuto delmedesimo avviso, nel quale era espressamente previsto che i datiidentificativi dei crediti ceduti fossero resi disponibili, ai sensi dell’art. 7.1,comma 6, della legge n. 130 del 1999, sul sito internet del cessionario finoall’estinzione del credito, ritenendo che tale documentazione consentissel’individuazione dei crediti ceduti secondo categorie sufficientementedeterminate e integrasse prova idonea della successione nel credito.Le ulteriori doglianze sviluppate nel ricorso per cassazione - concernenti lamancata produzione dei contratti di cessione, l’asserita incongruenza tra leoperazioni intervenute, la genericità dei criteri identificativi e la nonutilizzabilità degli elenchi messi a disposizione sul sito internet indicatoNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026negli avvisi - non evidenziano l’omesso esame di fatti decisivispecificamente devoluti (e ritualmente sottoposti) al giudice di appello, matendono piuttosto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di fattocompiuto dalla Corte territoriale o si fondano su profili che non risultanoessere stati ritualmente, tempestivamente e specificamente introdotti neitermini oggi prospettati.Ne consegue che la decisione impugnata non si pone in contrasto con iprincipi sopra richiamati e che il motivo deve essere rigettato.4.2. Con il secondo motivo - contrassegnato con “B” - la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e per motivazione apparente, inrelazione al capo concernente la natura fondiaria del mutuo e la legittimitàdell’anatocismo.Deduce che la Corte d’appello ha apoditticamente confermato laqualificazione del mutuo come fondiario, limitandosi a richiamare ladenominazione contenuta nel contratto e una pretesa ammissione dellaparte, senza esaminare le specifiche contestazioni sulla mancanza deirequisiti sostanziali del credito fondiario (in particolare, l’assenza di provadella provvista mediante schede fondiarie o titoli obbligazionari). Sostieneche tale omissione ha impedito di verificare la legittimità dell’anatocismoapplicato, fondato proprio sulla natura fondiaria del mutuo. Lamenta,inoltre, l’omessa pronuncia sulla subordinata questione relativaall’inapplicabilità della disciplina speciale ai cessionari e sulla questione dilegittimità costituzionale dell’art. 161, comma 6, T.U.B.4.2.1. Il motivo è infondato.Va ribadito che, secondo orientamento consolidato, la nullità permotivazione apparente ricorre solo quando l’iter argomentativo sia deltutto incomprensibile o meramente assertivo, mentre è sufficiente unamotivazione anche sintetica purché renda intelligibile la ratio decidendi(Cass., III, ord. 22 settembre 2025, n. 25900; Cass., I, ord. 19 settembreNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/20262024, n. 25175; Cass., I, ord. 4 agosto 2023, n. 23900; Cass., III, ord. 7marzo 2023, n. 6715). Analogamente, il vizio di omessa pronunciasussiste solo in caso di totale mancata considerazione di una domanda oeccezione, dovendosi altrimenti ritenere questa implicitamente rigettataove incompatibile con la decisione adottata (Cass., V, ord. 17 marzo 2026,n. 6130; Cass., II, sent. 20 gennaio 2022, n. 1738; Cass., I, ord. 22maggio 2019, n. 13832; Cass., I, ord. 13 novembre 2018, n. 29199).Con riguardo alla qualificazione del mutuo fondiario, le Sezioni Unitehanno chiarito che, ove le parti abbiano configurato il contratto in talsenso, non è consentita al giudice una riqualificazione d’ufficio, né puòravvisarsi omissione di pronuncia nella decisione che si limiti a recepiretale qualificazione (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719; Cass.,I, ord. 26 giugno 2024, n. 17633; Cass., II, ord. 18 agosto 2023, n.24803).Inoltre, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, sicché la destinazionedella somma è irrilevante ai fini della validità del contratto e non imponespecifica disamina (Cass., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841; Cass., I, ord.6 novembre 2025, n. 29429); e ad analoga conclusione di irrilevanza devegiungersi quanto alle modalità di provvista o alle qualità soggettive delmutuante.Ne consegue che non ricorrono i vizi dedotti quando la sentenza si fondisul nomen iuris o su un’ammissione coerente con la natura fondiaria, salvoche la parte abbia prospettato contestazioni specifiche e decisive suipresupposti normativi della disciplina, del tutto pretermesse dal giudice.Nel caso di specie, non ricorrono i dedotti vizi di omessa pronuncia né dimotivazione apparente.La Corte territoriale ha infatti espressamente esaminato la censurarelativa alla natura fondiaria del mutuo, rigettandola sulla base di unaargomentazione chiara e non meramente assertiva, fondata sul rilievo chela stessa parte appellante aveva qualificato il contratto come mutuoNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026fondiario sin dall’atto introduttivo del giudizio, oltre che sul dato negozialetestuale, posto che il contratto stipulato il 21 giugno 1990 recava espressaqualificazione in tal senso e richiamo alla disciplina speciale applicabile.Tale motivazione, ancorché sintetica, consente di individuare conimmediatezza la ratio decidendi, escludendo che la decisione si risolva inun apparato argomentativo solo apparente.Parimenti, non può ravvisarsi omessa pronuncia, atteso che la questionededotta è stata espressamente scrutinata e risolta, né rileva il mancatoesame di ulteriori profili prospettati dall’appellante circa la pretesa carenzadei requisiti sostanziali del credito fondiario, trattandosi di allegazioni che,alla luce della qualificazione del rapporto operata dalle stesse parti erecepita dal giudice, risultano implicitamente disattese in quantoincompatibili con la decisione adottata.Ne consegue che la censura si risolve in una critica alla valutazionecompiuta dal giudice di merito in ordine alla qualificazione del rapporto,estranea al paradigma del vizio di nullità denunciato e, come tale,inidonea a determinare la cassazione della sentenza.4.3. Con il terzo motivo - contrassegnato con “C” - la ricorrente denuncia,ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione della legge n. 108/1996, falsa applicazione dei principi in temadi usura e motivazione apparente, con riferimento al mancatoriconoscimento dell’usura sopravvenuta.Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente applicato il principioespresso dalle Sezioni Unite n. 24675/2017, escludendo in via generale larilevanza dell’usura sopravvenuta, senza considerare che il contratto dimutuo in esame è a tasso variabile. Deduce che, nel corso del rapporto, labanca ha modificato unilateralmente i tassi di interesse, determinandone ilsuperamento delle soglie usurarie, come accertato dal CTU; tali modificheintegrerebbero nuove pattuizioni usurarie originarie, soggette allasanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. Lamenta, inoltre, l’omessaNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026valutazione delle risultanze peritali e l’erroneo rigetto della richiesta diricalcolo del dare/avere senza interessi.4.3.1. Il motivo è infondato.Va ribadito che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questaCorte, in tema di usura rileva il momento della pattuizione degli interessi,con la conseguenza che il successivo superamento della soglia usuraia,determinato da fluttuazioni dei tassi di mercato, non comporta la nullitàné l’inefficacia della clausola originariamente lecita (Cass., Sez. Un., 19ottobre 2017, n. 24675).Tale principio, tuttavia, non esaurisce l’intero ambito delle ipotesi in cui ilsuperamento della soglia si verifichi nel corso del rapporto, dovendosidistinguere il caso in cui esso sia effetto di un fattore esterno edindipendente dalla volontà delle parti, quale la variazione del TEGM, daquello in cui derivi dall’esercizio, da parte dell’intermediario, dello iusvariandi di cui all’art. 118 T.U.B.In quest’ultima evenienza, la successiva determinazione del tasso noncostituisce la mera prosecuzione delle condizioni originarie, ma siconfigura come una nuova regolamentazione del rapporto, suscettibile diautonoma valutazione alla stregua della disciplina antiusura vigente almomento della sua applicazione, dovendo verificarsi la conformità deltasso così determinato al limite stabilito dalla legge.Ne consegue che l’eventuale superamento della soglia, conseguente a talemodifica, non integra un’ipotesi di usura sopravvenuta in senso tecnico,irrilevante secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, bensì unaforma di usurarietà riconducibile ad una nuova pattuizione intervenuta incorso di rapporto, con conseguente applicazione della sanzione di cuiall’art. 1815, comma 2, cod. civ., che comporta la non debenza degliinteressi per il periodo interessato (Cass., I, ord. 14 febbraio 2025, n.3794; Cass., III, ord. 28 marzo 2022, n. 9874).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026Deve pertanto ritenersi che il principio di irrilevanza dell’usurasopravvenuta non sia estensibile ai casi in cui il superamento del tassosoglia sia direttamente imputabile ad una modificazione unilaterale dellecondizioni contrattuali da parte dell’intermediario, occorrendo in tal casoprocedere ad una verifica autonoma della legittimità del tasso applicato almomento della variazione.Nel caso di specie, la sentenza è conforme ai principi elaborati dallaconsolidata giurisprudenza di legittimità.La Corte territoriale ha infatti fatto corretta applicazione del principioenunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017),valorizzando il momento della pattuizione del tasso e ritenendo irrilevanteil successivo eventuale superamento della soglia usuraria nel corso delrapporto, affermando che, anche nei mutui a tasso variabile, la verifica diusurarietà deve essere ancorata alla originaria determinazione negoziale.Tale soluzione si appalesa corretta, atteso che nel caso concreto nonrisulta allegato né accertato alcun esercizio dello ius variandi da partedell’intermediario, idoneo a determinare una modificazione unilateraledelle condizioni contrattuali e, quindi, una nuova pattuizioneautonomamente scrutinabile sotto il profilo dell’usura.In difetto di una simile evenienza, il dedotto superamento del tasso sogliasi risolve in una mera prospettazione di usura sopravvenuta, come taleirrilevante alla luce del richiamato arresto nomofilattico.Ne consegue che la censura si pone al di fuori del perimetro applicativodell’art. 1815, comma 2, cod. civ., risolvendosi in una critica nonpertinenti rispetto alla ratio decidendi e, pertanto, inidonea a determinarela cassazione della sentenza.4.4. Con il quarto motivo - contrassegnato con “D” - la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper motivazione apparente e violazione della normativa antiusura, inNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026relazione alla mancata considerazione dell’usurarietà degli interessimoratori.Deduce che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi specificamentesulla censura relativa agli interessi moratori, limitandosi a un rinviogenerico e senza confrontarsi con le doglianze difensive e con le risultanzedella consulenza tecnica. Sostiene che anche gli interessi moratoririentrano nell’ambito di applicazione della disciplina antiusura e che, nelcaso concreto, risultano superiori alle soglie di legge, con conseguenteapplicazione della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. Lamenta,altresì, che il giudice di merito ha illegittimamente applicato interessimoratori non determinati o comunque non provati, nonché tassi derivantida decreti ministeriali, in assenza di valida pattuizione contrattuale esenza considerare le contestazioni difensive.4.4.1. Anche questo motivo è infondato.Va ribadito che, secondo un orientamento ormai consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non ricorrequalora la decisione adottata dal giudice di merito sia logicamenteincompatibile con l’accoglimento della pretesa non esaminataespressamente, dovendosi in tal caso ritenere che l’istanza o il motivo digravame siano stati implicitamente rigettati (Cass., V, ord. 12 febbraio2026, n. 3137; Cass., IV, ord. 19 ottobre 2025, n. 27843; Cass., III, ord.13 marzo 2025, n. 6644; Cass., I, ord. 26 novembre 2024, n. 30404;Cass., V, ord. 28 agosto 2024, n. 23278; Cass., V, ord. 31 luglio 2024, n.21447; Cass., I, ord. 8 luglio 2024, n. 18540). Ne consegue che la nullitàdella sentenza non può derivare dalla mera mancata disamina di ognisingola argomentazione, dovendosi verificare se la soluzione adottataescluda, sia pure implicitamente, la fondatezza del motivo nonespressamente scrutinato, restando ferma, peraltro, la possibilità perquesta Corte, ove accerti il vizio, di decidere la causa nel merito quando laNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti in fatto(Cass., III, ord. 16 giugno 2023, n. 17416).Nel merito, deve osservarsi che, a seguito dell’intervento nomofilatticodelle Sezioni Unite, la disciplina antiusura dettata dalla legge n. 108 del1996 trova applicazione anche con riferimento agli interessi moratori,superi il tasso-soglia in relazione al contratto concluso (Cass., I, ord. 1agosto 2023, n. 23424).Ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, il raffrontodeve tuttavia essere operato non con il tasso-soglia previsto per gliinteressi corrispettivi, bensì con un parametro omogeneo, individuatoministeriali, dovendosi per converso escludere la correttezza della tesi chepostula la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (Cass., I, ord.8 luglio 2024, n. 18540).Quanto alle conseguenze dell’eventuale superamento del tasso-soglia daparte degli interessi moratori, questa Corte ha chiarito che la relativaclausola è nulla, ma tale nullità non comporta la gratuità dell’interorapporto ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cod. civ., disposizione riferita aisoli interessi corrispettivi. Alla nullità della pattuizione usuraria consegue,invece, la sostituzione automatica della clausola nulla, con applicazione, aisensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., del tasso degli interessicorrispettivi lecitamente pattuiti o, in mancanza, del tasso legale (Cass., I,ord. 1 agosto 2023, n. 23424).Né diversa conclusione può trarsi dalla presenza di clausole disalvaguardia, le quali non sono idonee a sanare una originaria pattuizioneusuraria, ma operano esclusivamente per impedire che, a seguito dellasopravvenienza di fattori esterni, il tasso applicato ecceda i limiti di legge(Cass., III, ord. 18 ottobre 2024, n. 27106).Numero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ne consegue che, in caso di contestazione, incombe sulla parte che agiscein ripetizione l’onere di provare non solo l’avvenuto pagamento, ma anchela mancanza di una causa debendi, secondo i principi più volte affermatida questa Corte (Cass., III, 29 marzo 2016, n. 6071).Nel caso di specie, non ricorrono i dedotti vizi di omessa pronuncia e dimotivazione apparente.La Corte territoriale ha esaminato la questione degli interessi, rilevando lacorrettezza della motivazione resa dal primo giudice in ordine al computodegli interessi moratori e ritenendo non decisive le censure svolte, conconseguente conferma della decisione impugnata. Ne consegue che, anchea voler ritenere non espressamente scrutinati tutti i profili dedotti, deveescludersi l’omessa pronuncia, poiché la soluzione adottata risultaincompatibile con l’accoglimento della tesi della parte, integrando unrigetto implicito.La motivazione, inoltre, non è apparente, in quanto la ratio decidendi -fondata sulla ritenuta correttezza del criterio di calcolo e sulla mancanza dispecifiche censure idonee a scalfirlo - emerge in modo intellegibile dalcomplesso della pronuncia.Sotto il profilo sostanziale, la decisione si pone in linea con i principi dilegittimità, non accogliendo la prospettazione fondata sulla sommatoriatra interessi corrispettivi e moratori e non facendo discendere dalladedotta illegittimità dei moratori la gratuità del rapporto, ma mantenendoferma la debenza degli interessi nei limiti accertati.5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo afavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.500,00, oltre alleNumero registro generale 8926/2024Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 23433/2026Data pubblicazione 17/07/2026spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 9 luglio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23433/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris