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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33164/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla illegalità della pena per erronea applicazione della recidiva e conseguente illegalità della pena.

All'imputato, a sua richiesta, è stata applicata la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 13.500 di multa.

Le parti, sulla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva sono pervenute alla pena di anni quattro e mesi di reclusione ed euro 20.250 di multa poi ridotta, per la diminuente del rito, ala pena inflitta.

Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte si è allineata al calcolo della pena proposto dalle parti ma avrebbe, invece, dovuto rilevare, come dai motivi di appello, la insussistenza della recidiva perché in concreto il fatto per cui si procede non rivelava un più spiccato giudizio di pericolosità sociale.

E' evidente che il ricorso è proposto per motivi non deducibili perché meramente assertivi della illegalità della pena, vizio che non è prospettabile con riferimento a valutazioni di merito e di carattere ampiamente discrezionali rimesse alle parti, in funzione dell'accordo.

La nozione di pena illegale è stata, infatti, precisamente delineata con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti- come nel caso in esame circostanze attenuanti generiche e recidiva - soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283886), come, nel caso, denuncia il ricorrente, vizio che sarebbe sussistente in ipotesi di omessa motivazione sulla valutazione in concreto del giudizio di pericolosità sociale (cfr. Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Rv. 267685).

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla illegalità della pena per erronea applicazione della recidiva e conseguente illegalità della pena. All'imputato, a sua richiesta, è stata applicata la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 13.500 di multa. Le parti, sulla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva sono pervenute alla pena di anni quattro e mesi di reclusione ed euro 20.250 di multa poi ridotta, per la diminuente del rito, ala pena inflitta. Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte si è allineata al calcolo della pena proposto dalle parti ma avrebbe, invece, dovuto rilevare, come dai motivi di appello, la insussistenza della recidiva perché in concreto il fatto per cui si procede non rivelava un più spiccato giudizio di pericolosità sociale. E' evidente che il ricorso è proposto per motivi non deducibili perché meramente assertivi della illegalità della pena, vizio che non è prospettabile con riferimento a valutazioni di merito e di carattere ampiamente discrezionali rimesse alle parti, in funzione dell'accordo. La nozione di pena illegale è stata, infatti, precisamente delineata con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti- come nel caso in esame circostanze attenuanti generiche e recidiva - soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283886), come, nel caso, denuncia il ricorrente, vizio che sarebbe sussistente in ipotesi di omessa motivazione sulla valutazione in concreto del giudizio di pericolosità sociale (cfr. Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Rv. 267685). Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11
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