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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29904/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura l'ordinanza con cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il gravame è manifestamente infondato avendo la decisione espressamente indicato le ragioni che hanno portato a ritenere generica l'impugnazione (pag. 6); che, invero, il ricorso è ex se generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della ordinanza impugnata, limitandosi lo stesso ad evocare il vizio enunciato senza alcun confronto con la decisione che si assume, contrariamente a quanto effettivamente avvenuto in sede di gravame, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che tale principio di diritto risulta applicabile anche allorché con ricorso per cassazione si impugna l'ordinanza che dichiara la inammissibilità dell'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura l'ordinanza con cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il gravame è manifestamente infondato avendo la decisione espressamente indicato le ragioni che hanno portato a ritenere generica l'impugnazione (pag. 6); che, invero, il ricorso è ex se generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della ordinanza impugnata, limitandosi lo stesso ad evocare il vizio enunciato senza alcun confronto con la decisione che si assume, contrariamente a quanto effettivamente avvenuto in sede di gravame, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che tale principio di diritto risulta applicabile anche allorché con ricorso per cassazione si impugna l'ordinanza che dichiara la inammissibilità dell'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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