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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 13414/2026

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nsiva in data 11/03/2026;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano riformava parzialmente il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano il26/09/2025 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art.25-octies D.lgs. 231/2001 connesso ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 2, 3, 4, 5 dellarubrica provvisoria, riducendo ad euro 4.478.275,00 l’importo del profitto dei reati consumatinell’interesse dell’ente e confermando nel resto.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della società, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 per mancata individuazione del presupposto dellaresponsabilità dell’ente, ovvero della commissione dei reati nell’interesse o a vantaggio dellostesso; violazione dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.,con riguardo al divieto per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione mancante.Il difensore sostiene che il giudice delle indagini preliminari nell’ordinanza di convalida delsequestro d’urgenza non ha affrontato la tematica relativa all’interesse o vantaggio della societàGlobal Oro, profilo che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter integrare incorrendo nelladedotta violazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

Aggiunge che la motivazioneillegittimamente rassegnata dall’ordinanza impugnata è, comunque, meramente apparente inquanto non suffragata da alcuna risultanza investigativa e inidonea a dimostrare la sussistenzadel requisito della responsabilità dell’ente.

Nella specie, infatti, non si rinvengono in atti elementidella stessa in via diretta o indiretta, come dimostrato dall’esito negativo delle perquisizionieffettuate presso la sede della compagine.

Ad avviso della ricorrente deve, pertanto, ritenersiche i tre dipendenti indagati abbiano agito nel loro esclusivo interesse con conseguenteesclusione della responsabilità dell’ente, avuto riguardo a beni e valori rinvenuti nelle abitazionidei medesimi e sottoposti a sequestro.2.2.

Erronea applicazione dell’art. 53 D. lgs. 231/01 in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.per mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente in relazione al requisito delpericulum in mora.Il difensore, richiamati i princìpi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità,deduce che l’ordinanza impugnata non ne ha fatto corretto governo, convalidando ilprovvedimento genetico, che aveva argomentato il periculum in appena tre righe, senza farsicarico di illustrare il collegamento tra la natura dei beni vincolati, le esigenze da tutelare e laspecifica fase procedimentale.

Inoltre, il collegio cautelare non ha considerato che il sequestrooperato nei confronti della ricorrente ha determinato grandi difficoltà nell’operatività della stessa,in violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare reale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Questa Corte ha affermato ilprincipio per cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, ledisposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinviooperato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la strutturae la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestroprobatorio, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se lamotivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituisconoil necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez.

U, n. 18954 del31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01).1.1.

Pertanto, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il Tribunale non puòintegrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazionedella misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmentefondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentirel'esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato, nel rispetto deiparametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509-01; Sez. 3, n.3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 285747-01).1.2.

Questa Corte ha, inoltre, precisato che la responsabilità da reato degli enti non puòessere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, larealizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commessonell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificatocon quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamenteconnotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizioneapicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, [OSCURATO:PERSONA].

Coop., Rv. 288143-01).1.3.

A tanto consegue che il sequestro del profitto del reato, fonte di responsabilitàamministrativa dell'ente, deve essere motivato avendo riguardo alla fattispecie complessa cheintegra il "fumus" dell'illecito, comprendente, oltre al reato presupposto, l'interesse o il vantaggiodell'ente e il ruolo dell'agente, secondo i modelli di imputazione previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 8giugno 2001, n. 231 (Sez. 6, n. 23344 del 12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288294-01).2.

Nella specie, il provvedimento genetico, dopo aver effettuato un’ampia ricognizione delleemergenze investigative in relazione alle ipotizzate fattispecie di riciclaggio, a pag. 88, hatestualmente affermato che “sono state, pertanto individuate le seguenti aziende orafe, coinvoltein operazioni di sostituzione del contante” con l’oro: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e PhoenixMetalli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; sulla base di quanto appena detto sono emersi elementi indiziari a caricodelle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei cui confronti è statoformulato un addebito provvisorio di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 25-octies d.lgs 231/2001che, almeno in questa fase cautelare, non sono risultate essere in possesso di modelli diorganizzazione e gestione del rischio-reato idonei a prevenire il reato in addebito”.Risulta, dunque, del tutto assente la motivazione in ordine al fumus con riguardo allospecifico illecito amministrativo contestato alla ricorrente, dotato di autonomia giuridica enecessitante di specifica esposizione degli elementi atti ad integrarlo, secondo lo standardproprio della fase.

Siffatto onere motivazionale non può ritenersi assolto per effetto della meraricognizione del coinvolgimento nei fatti di riciclaggio oggetto di incolpazione provvisoria deidipendenti della [OSCURATO:PERSONA], taluno anche in posizione di fatto gestoria, senza alcuna valutazionein ordine ai peculiari criteri di imputazione propri della responsabilità amministrativa degli enti ein sostanza omettendo la puntuale verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenzadell’illecito astrattamente configurato.Questa Corte ha con costanza affermato il principio secondo cui nella valutazione del "fumuscommissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi allasemplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa,ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, dellecontestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazioneemergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni cherendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo perl'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep.2024, Bonacci, Rv. 285966-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 5,n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01).3.

La rilevata mancanza di motivazione in relazione al fumus nel provvedimento genetico dàconto dell’impossibilità per il Tribunale del riesame di procedere ad integrazione sicché s’impone,previo assorbimento delle residue censure, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatae del decreto di sequestro preventivo del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milanoin data 26/09/2025, con restituzione alla società ricorrente di quanto appresso in esecuzione didetto provvedimento.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Milano in data 26.09.2025 ed ordina la restituzione all’avente dirittodi quanto in sequestro.

Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al ProcuratoreGenerale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsiva in data 11/03/2026;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano riformava parzialmente il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano il26/09/2025 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art.25-octies D.lgs. 231/2001 connesso ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 2, 3, 4, 5 dellarubrica provvisoria, riducendo ad euro 4.478.275,00 l’importo del profitto dei reati consumatinell’interesse dell’ente e confermando nel resto.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della società, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 per mancata individuazione del presupposto dellaresponsabilità dell’ente, ovvero della commissione dei reati nell’interesse o a vantaggio dellostesso; violazione dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.,con riguardo al divieto per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione mancante.Il difensore sostiene che il giudice delle indagini preliminari nell’ordinanza di convalida delsequestro d’urgenza non ha affrontato la tematica relativa all’interesse o vantaggio della societàGlobal Oro, profilo che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter integrare incorrendo nelladedotta violazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Aggiunge che la motivazioneillegittimamente rassegnata dall’ordinanza impugnata è, comunque, meramente apparente inquanto non suffragata da alcuna risultanza investigativa e inidonea a dimostrare la sussistenzadel requisito della responsabilità dell’ente. Nella specie, infatti, non si rinvengono in atti elementidella stessa in via diretta o indiretta, come dimostrato dall’esito negativo delle perquisizionieffettuate presso la sede della compagine. Ad avviso della ricorrente deve, pertanto, ritenersiche i tre dipendenti indagati abbiano agito nel loro esclusivo interesse con conseguenteesclusione della responsabilità dell’ente, avuto riguardo a beni e valori rinvenuti nelle abitazionidei medesimi e sottoposti a sequestro.2.2. Erronea applicazione dell’art. 53 D. lgs. 231/01 in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.per mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente in relazione al requisito delpericulum in mora.Il difensore, richiamati i princìpi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità,deduce che l’ordinanza impugnata non ne ha fatto corretto governo, convalidando ilprovvedimento genetico, che aveva argomentato il periculum in appena tre righe, senza farsicarico di illustrare il collegamento tra la natura dei beni vincolati, le esigenze da tutelare e laspecifica fase procedimentale. Inoltre, il collegio cautelare non ha considerato che il sequestrooperato nei confronti della ricorrente ha determinato grandi difficoltà nell’operatività della stessa,in violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare reale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Questa Corte ha affermato ilprincipio per cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, ledisposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinviooperato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la strutturae la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestroprobatorio, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se lamotivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituisconoil necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01).1.1. Pertanto, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il Tribunale non puòintegrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazionedella misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmentefondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentirel'esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato, nel rispetto deiparametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509-01; Sez. 3, n.3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 285747-01).1.2. Questa Corte ha, inoltre, precisato che la responsabilità da reato degli enti non puòessere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, larealizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commessonell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificatocon quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamenteconnotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizioneapicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 288143-01).1.3. A tanto consegue che il sequestro del profitto del reato, fonte di responsabilitàamministrativa dell'ente, deve essere motivato avendo riguardo alla fattispecie complessa cheintegra il "fumus" dell'illecito, comprendente, oltre al reato presupposto, l'interesse o il vantaggiodell'ente e il ruolo dell'agente, secondo i modelli di imputazione previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 8giugno 2001, n. 231 (Sez. 6, n. 23344 del 12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288294-01).2. Nella specie, il provvedimento genetico, dopo aver effettuato un’ampia ricognizione delleemergenze investigative in relazione alle ipotizzate fattispecie di riciclaggio, a pag. 88, hatestualmente affermato che “sono state, pertanto individuate le seguenti aziende orafe, coinvoltein operazioni di sostituzione del contante” con l’oro: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e PhoenixMetalli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; sulla base di quanto appena detto sono emersi elementi indiziari a caricodelle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei cui confronti è statoformulato un addebito provvisorio di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 25-octies d.lgs 231/2001che, almeno in questa fase cautelare, non sono risultate essere in possesso di modelli diorganizzazione e gestione del rischio-reato idonei a prevenire il reato in addebito”.Risulta, dunque, del tutto assente la motivazione in ordine al fumus con riguardo allospecifico illecito amministrativo contestato alla ricorrente, dotato di autonomia giuridica enecessitante di specifica esposizione degli elementi atti ad integrarlo, secondo lo standardproprio della fase. Siffatto onere motivazionale non può ritenersi assolto per effetto della meraricognizione del coinvolgimento nei fatti di riciclaggio oggetto di incolpazione provvisoria deidipendenti della [OSCURATO:PERSONA], taluno anche in posizione di fatto gestoria, senza alcuna valutazionein ordine ai peculiari criteri di imputazione propri della responsabilità amministrativa degli enti ein sostanza omettendo la puntuale verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenzadell’illecito astrattamente configurato.Questa Corte ha con costanza affermato il principio secondo cui nella valutazione del "fumuscommissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi allasemplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa,ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, dellecontestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazioneemergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni cherendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo perl'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep.2024, Bonacci, Rv. 285966-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 5,n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01).3. La rilevata mancanza di motivazione in relazione al fumus nel provvedimento genetico dàconto dell’impossibilità per il Tribunale del riesame di procedere ad integrazione sicché s’impone,previo assorbimento delle residue censure, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatae del decreto di sequestro preventivo del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milanoin data 26/09/2025, con restituzione alla società ricorrente di quanto appresso in esecuzione didetto provvedimento. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Milano in data 26.09.2025 ed ordina la restituzione all’avente dirittodi quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al ProcuratoreGenerale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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