CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22994/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03NGMCF ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0031923 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. _Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 23 marzo 2021 dal GIP del Tribunale di Livorno, esclusa la circostanza aggravante della recidiva e la continuazione, rideterminando la pena irrogata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, co. 4, d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza, con unico atto, sono stati proposti ricorsi nell'interesse di entrambi gli imputati deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto meramente ripropositivi di censure già mosse con l'atto di appello che la Corte territoriale ha valutato e rigettato con motivazione affatto illogica e coerente con le emergenze acquisite. E' stato posto in evidenza che presso l'abitazione dei ricorrenti è stato rinvenuto circa un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, grammi 50,50 di hashish nonché 27 piante di marijuana, stupefacente in relazione al quale è stato accertato che il valore del principio attivo superava di 125 volte il limite massimo previsto dalla legislazione vigente. La Corte ha, altresì, valorizzato le modalità di conservazione dello stupefacente trovato già in due pacchetti utilizzando involucri di cellophane sottovuoto oltre la presenza di una bilancina che presentava tracce di stupefacente a dimostrazione di recenti pesature. Con tutto quanto sopra esposto, il ricorso non si confronta limitandosi a ribadire che i due imputati erano assuntori di droga e che il quantitativo rinvenuto, alla stregua della droga coltivata era destinata al loro consumo personale. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 202 . nePOSI-T-1- fni A Itql