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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16802/2026

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otta Enrico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1330/2024depositata il 16/09/2024.Numero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di PesaroConcetta Pierpaoli e i nipoti Alice, Alessandro, Andrea e [OSCURATO:PERSONA],deducendo di essere cessionaria del credito originariamente vantato dallaBanca delle [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di mutuo stipulato in data18 maggio 2011 con [OSCURATO:SOCIETA]., garantito da fideiussione prestata daConcetta Pierpaoli.

L’attrice chiedeva dichiararsi inefficace nei propriconfronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di donazione con cui, in data 18ottobre 2019, la garante aveva trasferito ai nipoti alcuni immobili.Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e i donatari eccepivano, tral’altro, la nullità della citazione e il difetto di legittimazione attiva dellaPurple [OSCURATO:SOCIETA]., contestando che il credito oggetto di causa fosse statoeffettivamente incluso nella cessione; deducevano altresì l’inesistenza ol’inefficacia della fideiussione, la nullità della stessa per conformità alloschema ABI, nonché l’insussistenza del credito posto a fondamentodell’azione.Con sentenza n. 620/2022, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando inefficace l’atto di donazione.2.

Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], LisottaEnrico, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati dai rispettivi genitori, reiterando le eccezioni e le difese giàsvolte in primo grado e chiedendo la riforma integrale della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/2026Con sentenza n. 1330 del 16 settembre 2024, la Corte d’Appello di Anconarigettava il gravame e confermava integralmente la pronuncia impugnata.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati damemoria.4.

Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.MOTIVI DELLA DECISIONE5.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 100 c.p.c., 2697 e 2699 c.c., nonché dell’art. 58del d.lgs. n. 385 del 1998, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutosussistente la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. all’eserciziodell’azione revocatoria.Si dolgono che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto sufficiente,ai fini della prova della titolarità del credito, la produzione delprovvedimento della Banca d’Italia relativo al trasferimento delle posizionidella [OSCURATO:SOCIETA]. a REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonchél’avviso della successiva cessione dei crediti da quest’ultima a [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l., corredato da una dichiarazione notarile attestante l’inclusione delcredito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Lamentano che, trattandosi di soggetto non bancario, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non può giovare il regime probatorio di cui all’art. 58 TUB, nédegli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015, sicché, a fronte dellaspecifica contestazione della legittimazione attiva, avrebbe dovutoprodurre il contratto di cessione del credito ovvero altra provadocumentale idonea a dimostrare l’effettiva inclusione del credito azionatonell’operazione di cessione.Lamentano che erroneamente la corte di merito ha attribuito valoreprobatorio decisivo a documentazione ritenuta inidonea.Numero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/20266.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano ledisposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unicobancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia dellaavvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese epubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana.

Mediantetale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono glieffetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei creditidiviene opponibile erga omnes.La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare delcreditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondola disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale.Orbene, nella specie la corte di merito non ha fatto corretta applicazionedei principi in tema di prova della titolarità del credito nell’ipotesi dicessione in blocco disciplinata dall’art. 58 T.U.B. (richiamato dall’art. 4della l. n. 130 del 1999).In particolare, là dove ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sullacessionaria del credito sulla base della sola pubblicazione degli avvisi dicessione nella [OSCURATO:PERSONA], affermando, in termini invero del tuttogenerici, che gli stessi contengono “sufficienti elementi per individuare ilperimetro dei crediti ceduti”, senza tuttavia indicare quali essi siano, néverificare in concreto se, in base ai criteri ivi indicati, lo specifico creditoposto a fondamento del precetto opposto sia effettivamente ricompresonella cessione in blocco de qua.La corte territoriale ha al riguardo valorizzato, una dichiarazione di notaioche non può riconoscersi idonea a integrare o sostituire l’accertamentorichiesto in ordine all’individuazione dei rapporti trasferiti per categorie,secondo criteri oggettivi e verificabili, risolvendosi invero in una meraNumero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarazione unilaterale priva di autonoma efficacia dimostrativa neiconfronti del debitore ceduto che abbia sollevato una contestazionespecifica.A tale stregua la corte di appello ha finito per confondere il profilodell’opponibilità della cessione, assicurata dalla pubblicazione in GazzettaUfficiale, con quello, logicamente e giuridicamente distinto, della provadell’effettiva inclusione del singolo credito nell’operazione di cessione inblocco, che resta onere del cessionario quando tale inclusione sia stataspecificamente contestata.7.

Dell’impugnata sentenza, stante la fondatezza nei suindicati termini del1° motivo di ricorso, assorbito il 2° motivo [con il quale i ricorrentidenunciano la violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché omessa pronuncia ] con conseguenteaccoglimento del ricorso, s’impone pertanto la cassazione in relazione, conrinvio alla Corte d'Appello di Ancona, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il 2°motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otta Enrico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1330/2024depositata il 16/09/2024.Numero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di PesaroConcetta Pierpaoli e i nipoti Alice, Alessandro, Andrea e [OSCURATO:PERSONA],deducendo di essere cessionaria del credito originariamente vantato dallaBanca delle [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di mutuo stipulato in data18 maggio 2011 con [OSCURATO:SOCIETA]., garantito da fideiussione prestata daConcetta Pierpaoli. L’attrice chiedeva dichiararsi inefficace nei propriconfronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di donazione con cui, in data 18ottobre 2019, la garante aveva trasferito ai nipoti alcuni immobili.Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e i donatari eccepivano, tral’altro, la nullità della citazione e il difetto di legittimazione attiva dellaPurple [OSCURATO:SOCIETA]., contestando che il credito oggetto di causa fosse statoeffettivamente incluso nella cessione; deducevano altresì l’inesistenza ol’inefficacia della fideiussione, la nullità della stessa per conformità alloschema ABI, nonché l’insussistenza del credito posto a fondamentodell’azione.Con sentenza n. 620/2022, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando inefficace l’atto di donazione.2. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], LisottaEnrico, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati dai rispettivi genitori, reiterando le eccezioni e le difese giàsvolte in primo grado e chiedendo la riforma integrale della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/2026Con sentenza n. 1330 del 16 settembre 2024, la Corte d’Appello di Anconarigettava il gravame e confermava integralmente la pronuncia impugnata.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati damemoria.4. Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.MOTIVI DELLA DECISIONE5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 100 c.p.c., 2697 e 2699 c.c., nonché dell’art. 58del d.lgs. n. 385 del 1998, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutosussistente la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. all’eserciziodell’azione revocatoria.Si dolgono che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto sufficiente,ai fini della prova della titolarità del credito, la produzione delprovvedimento della Banca d’Italia relativo al trasferimento delle posizionidella [OSCURATO:SOCIETA]. a REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonchél’avviso della successiva cessione dei crediti da quest’ultima a [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l., corredato da una dichiarazione notarile attestante l’inclusione delcredito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Lamentano che, trattandosi di soggetto non bancario, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non può giovare il regime probatorio di cui all’art. 58 TUB, nédegli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015, sicché, a fronte dellaspecifica contestazione della legittimazione attiva, avrebbe dovutoprodurre il contratto di cessione del credito ovvero altra provadocumentale idonea a dimostrare l’effettiva inclusione del credito azionatonell’operazione di cessione.Lamentano che erroneamente la corte di merito ha attribuito valoreprobatorio decisivo a documentazione ritenuta inidonea.Numero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/20266. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano ledisposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unicobancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia dellaavvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese epubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana. Mediantetale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono glieffetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei creditidiviene opponibile erga omnes.La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare delcreditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondola disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale.Orbene, nella specie la corte di merito non ha fatto corretta applicazionedei principi in tema di prova della titolarità del credito nell’ipotesi dicessione in blocco disciplinata dall’art. 58 T.U.B. (richiamato dall’art. 4della l. n. 130 del 1999).In particolare, là dove ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sullacessionaria del credito sulla base della sola pubblicazione degli avvisi dicessione nella [OSCURATO:PERSONA], affermando, in termini invero del tuttogenerici, che gli stessi contengono “sufficienti elementi per individuare ilperimetro dei crediti ceduti”, senza tuttavia indicare quali essi siano, néverificare in concreto se, in base ai criteri ivi indicati, lo specifico creditoposto a fondamento del precetto opposto sia effettivamente ricompresonella cessione in blocco de qua.La corte territoriale ha al riguardo valorizzato, una dichiarazione di notaioche non può riconoscersi idonea a integrare o sostituire l’accertamentorichiesto in ordine all’individuazione dei rapporti trasferiti per categorie,secondo criteri oggettivi e verificabili, risolvendosi invero in una meraNumero registro generale 25369/2024Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 16802/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarazione unilaterale priva di autonoma efficacia dimostrativa neiconfronti del debitore ceduto che abbia sollevato una contestazionespecifica.A tale stregua la corte di appello ha finito per confondere il profilodell’opponibilità della cessione, assicurata dalla pubblicazione in GazzettaUfficiale, con quello, logicamente e giuridicamente distinto, della provadell’effettiva inclusione del singolo credito nell’operazione di cessione inblocco, che resta onere del cessionario quando tale inclusione sia stataspecificamente contestata.7. Dell’impugnata sentenza, stante la fondatezza nei suindicati termini del1° motivo di ricorso, assorbito il 2° motivo [con il quale i ricorrentidenunciano la violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché omessa pronuncia ] con conseguenteaccoglimento del ricorso, s’impone pertanto la cassazione in relazione, conrinvio alla Corte d'Appello di Ancona, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il 2°motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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