Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11147/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33111/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] S.A., succeduta alla CO.FA.CE. compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA].77, presso lo studio del secondo; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporee MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex legedomiciliata, in ROMA, via dei Portoghesi n. 12 ; C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; e FA.PA.s.r.l.; –intimati – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMAn. 6266/2018depositata l’8/0/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/202 4 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6266 / 20 19 ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22197/2012 ed ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance p our l e [OSCURATO:PERSONA] S.A., incorporante la Compagnia d i [OSCURATO:SOCIETA]. , avverso all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Amministrazione ex art. 2 R.D. n.639/1910 per il pagamento di euro 516.459,90 di cui alla polizza fideiussoria 1353944 rilasciata dalla CO.FA.CE s.a., a garanzia delle obbligazioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA]. risultata aggiudicataria di una concessione per una sala Bingo sita in Cremona, escussa sul presupposto dell’inadempimento di quest’ultima;

2. avverso la decisione della Corte d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] S.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; ha nno resistito con atto di controricorso congiunto l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; sebbene intimati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto difese nel presente giudizio; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; entrambe leparti hanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione del contratto , artt.1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . ; violazione dell’art. 115 c.p.c. ancora in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. dolendosi chela corte d’appello abbia erroneamente qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia in violazione del la disciplina dell’interpretazione dei contratti contenuta nel codice civile, trascurando gli indici testuali tanto il contenuto reale del contratto de quo che sarebberadicalmente diverso da quello trascritto nella sentenza della corte di merito; 2.con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di garanzie finanziarie e delle norme in tema di interpretazione del contratto, art. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;violazione dei principi generali in tema di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi che la c orte d’appello abbia ricollegato automaticamente all’inadempimento dell’impresa concessionaria l’incameramento della cauzione, senza verificare se l’acquisizione della medesima fosse giustificata dal danno subito dall’Amministrazione;

2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili; pur muovendo dalla formale denuncia di numerosi distinti vizi di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello con la sentenza impugnata, essi si sostanziano nella C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi richiesta di una nuova valutazione dell’attività negoziale delle parti e nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima rispetto a quella, già, debitamente compiuta dalla Corte romana; secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte (tra le tante, Cass. n.13399 del 2005; più di recente, Cass. Sez.

L, 30/04/2010 Sentenza n. 10554), l’interpretazione del contratto, supponendo la ricerca e l’individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non in presenza di vizi di motivazione o di un errore c.d. di sussunzione; nel caso di specie,la Corte d’appello ha esaustivamente dato conto, in modo adeguato e con rigore logico, delle ragioni per le quali ha interpretato il negoziocome di garanzia alla luce degli artt. 1 e 8 delle condizioni generali del contratto medesimo in conformità con gli insegnamenti di questa Corte in materia (Cass. Sez.

U. n. 3947/2010 e Cass. n. 15108/2013); ha spiegato altresì che «in tale contesto è evidente c he la preventiva comunicazione di cui all’art. 5 del contratto non incida sulla qualificazione del contratto che, in virtù delle richiamate clausole , ha natura di contratto autonomo di garanzia, ma abbia la finalità di evitare l’immediata escussione della polizza, laddove il contraente nel termine di 15 gg. abbia spontaneamente provveduto a versare l’importo garantito, comunque a prima richiesta, senza potere proporre eccezioni» , con conseguente preclusione della facoltà della società garante di opporre eccezioni relative al rapporto base (cfr. pagg 3 e 4 della motivazione della sentenza impugnata); 3.con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c. ) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; , C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dolendosi che la corte d’appello abbia distorto i principi che governano l’istituto dell’ingiunzione amministrativa ai sensi del R.D. n. 639/1910; richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità che attribuisce alla P.A. l’onere di provare la propria pretesa secondo le norme ordinarie (richiama in particolare: Cass. 9989/2016);

3.1. il motivo èinfondato; nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio gravante sulla P.A. convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, in base al quale la parte pubblica assume in tale procedimento la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989); la stessa Corte d’appello ha ulteriormente evidenziato come non rilevial riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa per manere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (v.

Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989 e in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 08/04/2021 n. 9381); C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi con riferimento alla fattispecie esaminata la Corte d’appello ha, poi, delimitatol’ambito e i limiti del regime delle eccezioni conseguenti alla peculiare natura e funzione del contratto autonomo di garanzia rispetto al rapporto sottostante, richiamando l’ indirizz o giurisprudenzial e espressoin materia da questa Corte (v. pagg. 5-6 della motivazione della sentenza impugnata) cheha specificato come l’exceptio doli generalis seu praesentis ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. Sez. 5, 12/09/2012 n. 15216; in senso conforme, Cass n. 16213/2015); orbene, ponendosi in linea con il richiamato quadro interpretativo la Corte territoriale ha nell’impugnata sentenza affermato che: «l’oggetto del presente giudizio non è, direttamente, l’azionamento di un credito risarcitorio, bensì l’azionamento di una polizza a prima richiesta, sicché la prova dell’ammontare effettivo del credito sia che fosse di natura risarcitoria sia che fosse di altra natura, o ogni altra questione, esula dall’ambito dell’indagine» (pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata); C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi pertanto, non sussistono le violazioni di legge lamentate ed in particolare, quelle paventate in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede;

4. all’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore deicontroricorrenti, seguono la soccombenza; nulla va al riguardo disposto nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.R.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.000,00,oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33111/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] S.A., succeduta alla CO.FA.CE. compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA].77, presso lo studio del secondo; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporee MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex legedomiciliata, in ROMA, via dei Portoghesi n. 12 ; C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; e FA.PA.s.r.l.; –intimati – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMAn. 6266/2018depositata l’8/0/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/202 4 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6266 / 20 19 ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22197/2012 ed ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance p our l e [OSCURATO:PERSONA] S.A., incorporante la Compagnia d i [OSCURATO:SOCIETA]. , avverso all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Amministrazione ex art. 2 R.D. n.639/1910 per il pagamento di euro 516.459,90 di cui alla polizza fideiussoria 1353944 rilasciata dalla CO.FA.CE s.a., a garanzia delle obbligazioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA]. risultata aggiudicataria di una concessione per una sala Bingo sita in Cremona, escussa sul presupposto dell’inadempimento di quest’ultima; 2. avverso la decisione della Corte d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] S.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; ha nno resistito con atto di controricorso congiunto l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; sebbene intimati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto difese nel presente giudizio; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; entrambe leparti hanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione del contratto , artt.1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . ; violazione dell’art. 115 c.p.c. ancora in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. dolendosi chela corte d’appello abbia erroneamente qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia in violazione del la disciplina dell’interpretazione dei contratti contenuta nel codice civile, trascurando gli indici testuali tanto il contenuto reale del contratto de quo che sarebberadicalmente diverso da quello trascritto nella sentenza della corte di merito; 2.con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di garanzie finanziarie e delle norme in tema di interpretazione del contratto, art. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;violazione dei principi generali in tema di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi che la c orte d’appello abbia ricollegato automaticamente all’inadempimento dell’impresa concessionaria l’incameramento della cauzione, senza verificare se l’acquisizione della medesima fosse giustificata dal danno subito dall’Amministrazione; 2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili; pur muovendo dalla formale denuncia di numerosi distinti vizi di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello con la sentenza impugnata, essi si sostanziano nella C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi richiesta di una nuova valutazione dell’attività negoziale delle parti e nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima rispetto a quella, già, debitamente compiuta dalla Corte romana; secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte (tra le tante, Cass. n.13399 del 2005; più di recente, Cass. Sez. L, 30/04/2010 Sentenza n. 10554), l’interpretazione del contratto, supponendo la ricerca e l’individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non in presenza di vizi di motivazione o di un errore c.d. di sussunzione; nel caso di specie,la Corte d’appello ha esaustivamente dato conto, in modo adeguato e con rigore logico, delle ragioni per le quali ha interpretato il negoziocome di garanzia alla luce degli artt. 1 e 8 delle condizioni generali del contratto medesimo in conformità con gli insegnamenti di questa Corte in materia (Cass. Sez. U. n. 3947/2010 e Cass. n. 15108/2013); ha spiegato altresì che «in tale contesto è evidente c he la preventiva comunicazione di cui all’art. 5 del contratto non incida sulla qualificazione del contratto che, in virtù delle richiamate clausole , ha natura di contratto autonomo di garanzia, ma abbia la finalità di evitare l’immediata escussione della polizza, laddove il contraente nel termine di 15 gg. abbia spontaneamente provveduto a versare l’importo garantito, comunque a prima richiesta, senza potere proporre eccezioni» , con conseguente preclusione della facoltà della società garante di opporre eccezioni relative al rapporto base (cfr. pagg 3 e 4 della motivazione della sentenza impugnata); 3.con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c. ) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; , C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dolendosi che la corte d’appello abbia distorto i principi che governano l’istituto dell’ingiunzione amministrativa ai sensi del R.D. n. 639/1910; richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità che attribuisce alla P.A. l’onere di provare la propria pretesa secondo le norme ordinarie (richiama in particolare: Cass. 9989/2016); 3.1. il motivo èinfondato; nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio gravante sulla P.A. convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, in base al quale la parte pubblica assume in tale procedimento la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989); la stessa Corte d’appello ha ulteriormente evidenziato come non rilevial riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa per manere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (v. Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989 e in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 08/04/2021 n. 9381); C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi con riferimento alla fattispecie esaminata la Corte d’appello ha, poi, delimitatol’ambito e i limiti del regime delle eccezioni conseguenti alla peculiare natura e funzione del contratto autonomo di garanzia rispetto al rapporto sottostante, richiamando l’ indirizz o giurisprudenzial e espressoin materia da questa Corte (v. pagg. 5-6 della motivazione della sentenza impugnata) cheha specificato come l’exceptio doli generalis seu praesentis ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. Sez. 5, 12/09/2012 n. 15216; in senso conforme, Cass n. 16213/2015); orbene, ponendosi in linea con il richiamato quadro interpretativo la Corte territoriale ha nell’impugnata sentenza affermato che: «l’oggetto del presente giudizio non è, direttamente, l’azionamento di un credito risarcitorio, bensì l’azionamento di una polizza a prima richiesta, sicché la prova dell’ammontare effettivo del credito sia che fosse di natura risarcitoria sia che fosse di altra natura, o ogni altra questione, esula dall’ambito dell’indagine» (pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata); C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 33111/2019 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pertanto, non sussistono le violazioni di legge lamentate ed in particolare, quelle paventate in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede; 4. all’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore deicontroricorrenti, seguono la soccombenza; nulla va al riguardo disposto nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.R. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.000,00,oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm
Sentenza Cassazione n. 11147/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris