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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12842/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; considerato che il l'unico motivo di ricorso deduce l'estinzione del delitto ascritto all'odierno ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di furto; ritenuto che il motivo è fondato.

Considerato, infatti, che l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di cui si discute; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)".

Rilevato che, dalla consultazione degli atti - consentita al Giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che la persona offesa aveva sottoscritto un verbale di denuncia/querela, sporta oralmente in data 18 luglio 2017, la quale non contiene una certa e inequivocabile istanza punitiva all'atto della denuncia; ritenuto, in conseguenza, che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto della mancanza della condizione di procedibilità, a cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la rilevata improcedibilità; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

Così deciso, il 28 febbraio 2024 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; considerato che il l'unico motivo di ricorso deduce l'estinzione del delitto ascritto all'odierno ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di furto; ritenuto che il motivo è fondato. Considerato, infatti, che l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di cui si discute; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Rilevato che, dalla consultazione degli atti - consentita al Giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che la persona offesa aveva sottoscritto un verbale di denuncia/querela, sporta oralmente in data 18 luglio 2017, la quale non contiene una certa e inequivocabile istanza punitiva all'atto della denuncia; ritenuto, in conseguenza, che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto della mancanza della condizione di procedibilità, a cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la rilevata improcedibilità; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso, il 28 febbraio 2024 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 12842/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris