CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 30657/2023
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io pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-biscod. proc. civ., sottoponendo la seguente questione : “se la norma ‘ i soci possono prenderne visione’,di cui all’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 2429 cod. civ., deve essere interpretata nel senso che il diritto del socio di prendere visione del bilancio depositato nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l’assemblea non include –perché non espressamente previsto – anche quello di essere posto in condizione, con qualunque mezzo idoneo, di essere informato dell’avvenuto deposito del bilancio, od invece lo include – perché implicitamente previsto –così che il suo diritto all’informazione come base del diritto all’espressione di voto consapevole possa dirsi effettivo”. Il Tribunale rimettente chiede , dunque, quale sia la corretta interpretazione dell’art. 2429, terzo comma, cod. civ.: in particolare, se sia configurabile un diritto del socio ad essere informato, con qualunque modalità idonea, dell’avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale, e come tale diritto vada coordinato con la disciplina sui termini e sulle modalità di convocazione dell’assemblea nelle società a responsabilità limitata, che, all’art. 2479-bis cod. civ., prevede l’invio al socio di una letteraraccomandata almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.2. – L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 18326 del 2023. 3. – Difettano le condizioni previste dall’art. 363 - bis cod. proc. civ. perché la questione sollevata dal Tribunale di Milano possa trovare ingresso. 4. –In primo luogo, non è riscontrabile la condizione della reiterabilità della questione in numerosi giudizi. Per espressa previsione del codice di procedura civile , l’intervento anticipato della Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale si spiega in ragione della possibilità di individuare un precedente che– oltre che nel caso specifico, ove esso si presenta anche vincolante nell’ambito del relativo procedimento –possa essere utilizzato, grazie alla sua forza persuasiva , anche in una serie indefinita di giudizi. Al riguardo, il giudice a quo non ha fornito sufficienti elementi che consentano di ritenere ragionevole che la questione sollevata sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi. L’ordinanza di rimessione si limita ad affermare che la Corte di cassazione non ha mai affrontato la questione se, avvenuto il deposito del bilancio, la società sia anche onerata di un adempimento informativo;quanto, poi,ai precedenti di merito, essa richiama esclusivamente una sentenza del lo stessoTribunale di Milano (la n. 2649 del 30 marzo 2021 ) , in cui, peraltro, la questione viene affrontata solo a livello di obiter dictum.La serialità della questione sembra difficilmente ipotizzabile se si considera che non consta che l’interrogativo sollevato sia stato oggetto di specifiche decisioni da parte della giurisprudenza di merito a partire dalla riforma del diritto societario. 5. – Fa difetto anche il requisito della gravità della difficoltà interpretativa. L’art. 363-biscod. proc. civ. impegna il giudice del merito ad illustrare le diverse opzioni interpretative in gioco, quale test della serietà del dubbio ermeneutico,il quale deve assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio delgiudice. Il requisito della gravità richiama la profondità della difficoltà interpretativa. Proprio al fine di consentire che dall’ordinanza di rinvio emerga la gravità del problema interpretativo, il legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022) ha precisato, nel secondo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ., che l’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale deve recare specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. L’obbligo motivazionale cosìdeclinato (e funzionalizzato) è volto ad evitare che il giudice operi rinvii puramente esplorativi o ipotetici, richiamandolo ad un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi.Sarebbe, infatti,improprio l’utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte del giudice del merito ove rivolto unicamente a conseguire un avallo interpretativo dalla Cortedi cassazionediretto a preservare la propria decisione da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell’impugnazione. Nel caso di specie, la questione concernente il diritto del socio ad essere informato dell’avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale, nei quindici giorni precedenti l’assemblea, presenta difficoltà interpretative, di cui, tuttavia, non è possibile apprezzare la gravità, ben potendo il giudice remittente maturare il proprio convincimento tra le varie opzioni interpretative alternative. Del resto, appare del tutto evidente che la grave difficoltà interpretativa non può derivare, come sembra adombrare il remittente, dalla “scelta tra due soluzioni contrapposte”,benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti (l’una più aderente al testo normativo e l’altra fondata su principi generali ed esigenze evolutive di sistema). Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bis cod. p roc . c i v ., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice. 6. –Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la questione interpretativa sottoposta non presenta i caratteri della numerosità e della gravità richiesti dall’art. 363-bis cod. proc. civ. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con l’ordinanza di cui i