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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 dicembre 2024

Cassazione n. 02218/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso di: TALIA [OSCURATO:PERSONA] nato ad AFRICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BALDI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Milano; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] TALIA volta a ottenere, nell'ambito della restituzione già disposta in favore dello stesso con ordinanza in data 21 giugno 2023 delle somme e beni sequestrati con il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2014, l'attribuzione anche della somma di euro 118.854,64, poiché ritenuta rientrare nelle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni in quanto relativa ai costi della due diligence e dell'ausiliario dell'amministratore giudiziario, con riguardo alla gestione delle società sequestrate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], riferibili al ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] TALIA,a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale per non essere stata fissata l'udienza camerale per la decisione sull’istanza presentata dal condannato in data 26 agosto 2024 che, invece, è stata decisa de plano, fuori dei casi previsti dalla legge (primo motivo); - la violazione dell'articolo 104, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. perché il provvedimento ha statuito sulla ripetizione delle spese in capo al ricorrente nonostante essa spetti al giudice che ha emesso la misura, cioè in questo caso, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va qualificato come opposizione al giudice dell’esecuzione.

2. È opportuno premettere che la Corte d'appello di Milano è intervenuta quale giudice dell'esecuzione a seguito della sentenza pronunciata da quell'ufficio in data 28 marzo 2023 che, in conseguenza delle diverse statuizioni in ordine alla responsabilità, ha disposto la revoca della confisca per equivalente disposta tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TALIA, con conseguente restituzione delle somme e dei beni oggetto di sequestro preventivo.

In quella circostanza il giudice dell'esecuzione, dovendo individuare le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni a norma dell'articolo 42, commi 1 e 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha richiesto una relazione all'amministratore giudiziario, anche incaricato di redigere un progetto di restituzione.

Acquisita la relazione dell'amministratore giudiziario, il giudice dell'esecuzione ha ordinato la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] TALIA delle disponibilità finanziarie già sottoposte a sequestro, al netto dell'importo dovuto in favore della procedura per le spese sostenute pari ad euro 118.854,64, dettando specifiche disposizioni per il loro recupero a favore dei conti della procedura.

2.1. A fronte del richiamato provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in data 21 giugno 2023 e notificato in data 23 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] TALIA, tramite i difensori di fiducia, depositava in data 26 agosto 2024 una istanza con la quale richiedeva la “totale riforma” della ordinanza 21 giugno 2023 con conseguente rimborso in favore dell'istante dell'importo di euro 118.858,88.

L'istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato.

3. Impregiudicata l’ammissibilità della richiesta, il ricorso va riqualificato, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. e trasmesso al giudice competente.

A norma dell’articolo 676 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è competente a decidere, tra l’altro, in ordine alla restituzione delle cose sequestrate con la procedura de plano di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso l’ordinanza assunta dal giudice dell’esecuzione le parti possono proporre opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., dando quindi luogo a nuovo esame della richiesta formulata dalla parte.

È costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’affermare che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nei casi di cui all’art. 676 cod. proc. pen. occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice e che, ove irritualmente sia proposto il ricorso per cassazione, esso non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437).

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha rigettato la (reiterata) istanza di restituzione delle cose sequestrate.

Il ricorso va, dunque, qualificato a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione con conseguente trasmissione dello stesso alla Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano.

Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso di: TALIA [OSCURATO:PERSONA] nato ad AFRICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BALDI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Milano; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] TALIA volta a ottenere, nell'ambito della restituzione già disposta in favore dello stesso con ordinanza in data 21 giugno 2023 delle somme e beni sequestrati con il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2014, l'attribuzione anche della somma di euro 118.854,64, poiché ritenuta rientrare nelle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni in quanto relativa ai costi della due diligence e dell'ausiliario dell'amministratore giudiziario, con riguardo alla gestione delle società sequestrate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], riferibili al ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] TALIA,a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale per non essere stata fissata l'udienza camerale per la decisione sull’istanza presentata dal condannato in data 26 agosto 2024 che, invece, è stata decisa de plano, fuori dei casi previsti dalla legge (primo motivo); - la violazione dell'articolo 104, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. perché il provvedimento ha statuito sulla ripetizione delle spese in capo al ricorrente nonostante essa spetti al giudice che ha emesso la misura, cioè in questo caso, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va qualificato come opposizione al giudice dell’esecuzione. 2. È opportuno premettere che la Corte d'appello di Milano è intervenuta quale giudice dell'esecuzione a seguito della sentenza pronunciata da quell'ufficio in data 28 marzo 2023 che, in conseguenza delle diverse statuizioni in ordine alla responsabilità, ha disposto la revoca della confisca per equivalente disposta tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TALIA, con conseguente restituzione delle somme e dei beni oggetto di sequestro preventivo. In quella circostanza il giudice dell'esecuzione, dovendo individuare le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni a norma dell'articolo 42, commi 1 e 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha richiesto una relazione all'amministratore giudiziario, anche incaricato di redigere un progetto di restituzione. Acquisita la relazione dell'amministratore giudiziario, il giudice dell'esecuzione ha ordinato la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] TALIA delle disponibilità finanziarie già sottoposte a sequestro, al netto dell'importo dovuto in favore della procedura per le spese sostenute pari ad euro 118.854,64, dettando specifiche disposizioni per il loro recupero a favore dei conti della procedura. 2.1. A fronte del richiamato provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in data 21 giugno 2023 e notificato in data 23 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] TALIA, tramite i difensori di fiducia, depositava in data 26 agosto 2024 una istanza con la quale richiedeva la “totale riforma” della ordinanza 21 giugno 2023 con conseguente rimborso in favore dell'istante dell'importo di euro 118.858,88. L'istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato. 3. Impregiudicata l’ammissibilità della richiesta, il ricorso va riqualificato, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. e trasmesso al giudice competente. A norma dell’articolo 676 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è competente a decidere, tra l’altro, in ordine alla restituzione delle cose sequestrate con la procedura de plano di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso l’ordinanza assunta dal giudice dell’esecuzione le parti possono proporre opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., dando quindi luogo a nuovo esame della richiesta formulata dalla parte. È costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’affermare che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nei casi di cui all’art. 676 cod. proc. pen. occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice e che, ove irritualmente sia proposto il ricorso per cassazione, esso non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437). Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha rigettato la (reiterata) istanza di restituzione delle cose sequestrate. Il ricorso va, dunque, qualificato a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione con conseguente trasmissione dello stesso alla Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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