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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36217/2022

Testo disponibile della fonte

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NTENZA sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via dei Gracchi n.6presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresenta to e difesoper procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Iperf-art.2 TUIR- redditi detenuti all’estero- avverso la sentenza n.17/27/14della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7gennaio 201 4 ; lette le conclusioni, depositate ai sensi dell’art.23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n.137, dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, di atto di irrogazione sanzioni per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di attività finanziarie detenute all’estero, per gli anni di imposta 1998, 2001, 2003, 2004 e 2005.

L’atto di irrogazione sanzioni seguiva l’avviso di accertamento, per IRPEF delle medesime annualità, fondato sulla base d’informazioni intercorse tra gli Stati membri CEE aventi a oggetto investimenti che il ricorrente aveva realizzato nel Principato del Liechistein attraverso la fondazione [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vaduz, costituita per la gestione di beni a lui pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di prima istanza accolse, parzialmente, il ricorso e la decisione, appellat a dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.).

A fondamento della decisione il Giudice di appello rilevava che, dai dati dell’anagrafe tributaria, era emerso un domicilio del contribuente in Milano, via [OSCURATO:PERSONA], e che tale dato, seppur confutato da certificati rilasciati dall’anagrafe del Comune di Milano…non era mai stato variato.

Rilevava, ancora, la C.T.R. che il domicilio fiscale e gli indirizzi forniti dalle banche portavano a ritenere che l’appellato avesse voluto mantenere il suo domicilio in Italia, cosi dando rilievo ad interessi economici in modo riconoscibile a terzi; d’altra parte le prove offerte dal contribuente quali passaporti e certificati si riferiscono a periodi successivi a quello in contestazione.

A tale residenza effettiva conseguiva, secondo la C.T.R., l’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi riportante i redditi conseguiti all’estero.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso su unico motivo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui all’art.23, comma 8 bis della legge n.176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va dichiarato inammissibileil ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] il quale non è stato parte nei precedenti gradi di merito.

2. Con l’unico motivo di ricorso - rubricato : violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 cod.civ., dell’art.2729 cod.civ., dell’art.115 c.p.c., degli artt.53 e 111, 1° e 6° comma, Cost. con riferimento agli art t .360 n.3 e 5 c.p.c. - si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’applicare la normativa di riferimento discostandosi dai principi fissati, in materia , da questa Corte nonché l’apoditticità della motivazione resa in ordine alla domiciliazione del ricorrente in Milano sin dal 1981,senza che tale riferimento temporale fosse stato mai supportato da alcun elemento probatorio anche a carattere presuntivo.2.1.

La censura è inammissibile.

Escluso che la motivazione resa dalla Commissione regionale incorra nei dedotti vizi (apoditticità e contradditorietà) avendo, al contrario, il Giudice di appello adeguatamente illustrato l’ iter logico seguito, il mezzo di impugnazione, sotto l’egida della violazione di legge, tende inammissibilmente (v.

Cass.n.5279 del 2020 e Cass.n.20553 del 2021) a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito il quale, sulla base degli elementi istruttori a sua disposizione, ha ritenuto che il ricorrente risiedesse in Italia non solo negli anni 2001, 2003, 2004 e 2005 (anch’essi oggetto di accertamento definito dal ricorrente con condono)ma, anche , nel 1998.

2.2. A tale soluzione, il Giudice di appello è giunto valorizzando in primo luogo la circostanza che, dalla documentazione in atti , fosse attestata ( cfr.anagrafe tributaria) la domiciliazione in Italia, e precisamentein Milano, P.della Francesca 38 , del contribuente sin dal 1981 e che tale dato, malgrado confutato da certificati rilasciati dall’anagrafe del Comune di Milano e nonostante la professata vita cosmopolita dell’appellato non era mai stato variato.

Da tale fatto, unito al comportamento del soggetto, il domicilio fiscale e gli indirizzi forniti dalle banche, la C.T.R. riteneva che l’appellato avesse voluto mantenere il proprio domicilio in Italia…dando rilievo ad interessi economici in modo riconoscibile a terzi, mentre, d’altra parte le prove offerte dal contribuente quali passaporti e certificati si riferivano a periodi successivi a quello in contestazione.

In tale contesto fattuale, l’utilizzo del regime delle presunzioni da parte del Giudice di merito (il quale ha evidenziato in primo luogo il fatto noto costituito dalla domiciliazione fiscale del ricorrente in Italia sin dal 1981 mai variat a nel tempo ) appare corretto alla luce dell’insegnamento in materia di questa Corte la quale ha avuto modo di ribadire, anche di recente, che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (v.,tra le altre, Cass.n.9054 del 21/03/2022).

Da quanto esposto consegue, altresì, che nessuna violazione di legge è imputabile alla sentenza impugnata. 3.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate, mentre non vi è pronuncia sulle spesenei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze rimasto intimato.

P.Q.M.

Dichiarail ricorso inammissibile .

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.P.R.n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v ersamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via dei Gracchi n.6presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresenta to e difesoper procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Iperf-art.2 TUIR- redditi detenuti all’estero- avverso la sentenza n.17/27/14della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7gennaio 201 4 ; lette le conclusioni, depositate ai sensi dell’art.23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n.137, dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, di atto di irrogazione sanzioni per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di attività finanziarie detenute all’estero, per gli anni di imposta 1998, 2001, 2003, 2004 e 2005. L’atto di irrogazione sanzioni seguiva l’avviso di accertamento, per IRPEF delle medesime annualità, fondato sulla base d’informazioni intercorse tra gli Stati membri CEE aventi a oggetto investimenti che il ricorrente aveva realizzato nel Principato del Liechistein attraverso la fondazione [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vaduz, costituita per la gestione di beni a lui pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di prima istanza accolse, parzialmente, il ricorso e la decisione, appellat a dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.). A fondamento della decisione il Giudice di appello rilevava che, dai dati dell’anagrafe tributaria, era emerso un domicilio del contribuente in Milano, via [OSCURATO:PERSONA], e che tale dato, seppur confutato da certificati rilasciati dall’anagrafe del Comune di Milano…non era mai stato variato. Rilevava, ancora, la C.T.R. che il domicilio fiscale e gli indirizzi forniti dalle banche portavano a ritenere che l’appellato avesse voluto mantenere il suo domicilio in Italia, cosi dando rilievo ad interessi economici in modo riconoscibile a terzi; d’altra parte le prove offerte dal contribuente quali passaporti e certificati si riferiscono a periodi successivi a quello in contestazione. A tale residenza effettiva conseguiva, secondo la C.T.R., l’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi riportante i redditi conseguiti all’estero. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso su unico motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui all’art.23, comma 8 bis della legge n.176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va dichiarato inammissibileil ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] il quale non è stato parte nei precedenti gradi di merito. 2. Con l’unico motivo di ricorso - rubricato : violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 cod.civ., dell’art.2729 cod.civ., dell’art.115 c.p.c., degli artt.53 e 111, 1° e 6° comma, Cost. con riferimento agli art t .360 n.3 e 5 c.p.c. - si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’applicare la normativa di riferimento discostandosi dai principi fissati, in materia , da questa Corte nonché l’apoditticità della motivazione resa in ordine alla domiciliazione del ricorrente in Milano sin dal 1981,senza che tale riferimento temporale fosse stato mai supportato da alcun elemento probatorio anche a carattere presuntivo.2.1. La censura è inammissibile. Escluso che la motivazione resa dalla Commissione regionale incorra nei dedotti vizi (apoditticità e contradditorietà) avendo, al contrario, il Giudice di appello adeguatamente illustrato l’ iter logico seguito, il mezzo di impugnazione, sotto l’egida della violazione di legge, tende inammissibilmente (v. Cass.n.5279 del 2020 e Cass.n.20553 del 2021) a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito il quale, sulla base degli elementi istruttori a sua disposizione, ha ritenuto che il ricorrente risiedesse in Italia non solo negli anni 2001, 2003, 2004 e 2005 (anch’essi oggetto di accertamento definito dal ricorrente con condono)ma, anche , nel 1998. 2.2. A tale soluzione, il Giudice di appello è giunto valorizzando in primo luogo la circostanza che, dalla documentazione in atti , fosse attestata ( cfr.anagrafe tributaria) la domiciliazione in Italia, e precisamentein Milano, P.della Francesca 38 , del contribuente sin dal 1981 e che tale dato, malgrado confutato da certificati rilasciati dall’anagrafe del Comune di Milano e nonostante la professata vita cosmopolita dell’appellato non era mai stato variato. Da tale fatto, unito al comportamento del soggetto, il domicilio fiscale e gli indirizzi forniti dalle banche, la C.T.R. riteneva che l’appellato avesse voluto mantenere il proprio domicilio in Italia…dando rilievo ad interessi economici in modo riconoscibile a terzi, mentre, d’altra parte le prove offerte dal contribuente quali passaporti e certificati si riferivano a periodi successivi a quello in contestazione. In tale contesto fattuale, l’utilizzo del regime delle presunzioni da parte del Giudice di merito (il quale ha evidenziato in primo luogo il fatto noto costituito dalla domiciliazione fiscale del ricorrente in Italia sin dal 1981 mai variat a nel tempo ) appare corretto alla luce dell’insegnamento in materia di questa Corte la quale ha avuto modo di ribadire, anche di recente, che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (v.,tra le altre, Cass.n.9054 del 21/03/2022). Da quanto esposto consegue, altresì, che nessuna violazione di legge è imputabile alla sentenza impugnata. 3.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate, mentre non vi è pronuncia sulle spesenei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze rimasto intimato. P.Q.M. Dichiarail ricorso inammissibile . Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.P.R.n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v ersamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec
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