CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 agosto 2025
Cassazione n. 23930/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17689/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Alassio (SV), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Roma P.zza Apollo d’Oro n° 26, presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL], dal quale è difeso e rappresentato unitamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F. del Foro di Savona con studio in Albenga V.le Martiri della Libertà 36, Pec [OSCURATO:EMAIL], con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 3 - Tower iscritta all' Albo delle Banche e Capogruppo del [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 Albo dei [OSCURATO:PERSONA]: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1, iscritta al registro delle Imprese di Roma, [OSCURATO:PERSONA] P. IVA N° 00348170101, aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, in persona del suo procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] C. Mirabello, n. 18, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica indicati dai difensori. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Genova n. 26/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], cliente della [OSCURATO:PERSONA] SpA, convenne in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Genova, chiedendo l'accertamento della violazione, da parte della medesima, degli obblighi informativi su di essa gravanti ai sensi dell’art. 23 d.Lgs. n. 58 del 1998 e la dichiarazione dell’inadempimento della stessa ai sensi dell’art. 1218 c.c. in relazione ad investimenti asseritamente pericolosi e non adeguati al profilo di rischio del cliente. L'Airaldi affermò di essere un investitore privo di conoscenze specifiche del mercato finanziario, esercitando il mestiere di carrozziere artigiano, e di essere stato indotto, da un dipendente della banca, ad investimenti rivelatisi assai negativi, senza che il rischio fosse stato segnalato. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, rappresentando che gli investimenti erano stati disposti autonomamente dall’Airaldi via internet, che dall’intervista Numero registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 effettuata era risultato un grado di rischio medio dell’investitore e che il dipendente della banca aveva svolto un’informativa corretta sconsigliando l’investimento. Il Tribunale di Genova accolse la domanda, condannando la banca alla restituzione della somma di € 189.649,22. A seguito di appello della soccombente, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 295 del 2017, ha riformato integralmente la decisione di primo grado. La Corte ritenne che l’investitore non avesse adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova degli inadempimenti in tema di obblighi informativi dell’intermediario ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c.. Inoltre, dalla testimonianza resa dal funzionario della banca (dott. [OSCURATO:PERSONA]) che aveva assistito l’Airaldi nelle operazioni di investimento, si desumeva che il cliente avesse disposto autonomamente gli investimenti via internet e che si fosse indotto a tali investimenti nonostante il funzionario lo avesse espressamente sconsigliato, prospettando soluzioni più consone al suo profilo di investitore. Per l’effetto, la Corte del gravame accolse l’appello, assolvendo la banca da tutti i pretesi inadempimenti invocati dall’Airaldi e condannando il medesimo alla restituzione dell’importo di € 209.533,43, oltre interessi. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 295/2017, l'Airaldi propose ricorso per cassazione che fu dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza del 25/7/2019. La Corte precisò che, in tema di intermediazione finanziaria, è l’investitore a dover dare la prova dell’inadempimento della banca, del danno e del nesso causale (Cass. 1, n. 10111 del 24/4/2018), e che la sentenza impugnata a quei principi si era pienamente conformata, essendo il ricorso volto a riproporre questioni di merito già adeguatamente valutate e respinte in sede di appello, e Numero registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 come il ricorso in Cassazione non potesse trasformarsi in una terza istanza di giudizio sui fatti. Ancor prima della decisione di questa Corte sul ricorso per cassazione relativo al giudizio di merito, l'Airaldi proponeva ricorso per revocazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova, lamentando la falsità della dichiarazione del teste dott. [OSCURATO:PERSONA], resa nel corso dell’istruttoria, testimonianza ritenuta decisiva ai fini dell’accoglimento del gravame, e affermò di averne avuto conoscenza solo nel marzo 2019 tramite nuovi testi indicati in una querela del 04.03.2019. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 26 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò la domanda di revocazione, ritenendo, da un lato, che la pretesa falsità del teste Proia asseritamente invocata dall’Airaldi non era stata oggetto di alcuna pronuncia di falso in sede giudiziaria e, dall’altro, che non vi fosse prova della sopravvenuta conoscenza della dedotta falsità. La Corte d’Appello osservò che le persone indicate come testi dall’Airaldi, e in grado, nella sua prospettazione, di contraddire la testimonianza ritenuta decisiva del funzionario della banca, fossero presenti in banca insieme a lui al momento dell’acquisto dei titoli oggetto di causa, essendovisi recati per verificare la solvibilità dell’Airaldi in relazione a rapporti di debito/credito tra di loro insorti. Ne conseguiva, secondo la sentenza impugnata, che l’Airaldi avrebbe dovuto dedurre in prova diretta o in prova contraria le circostanze riferite da detti testi ed eccepire in quella sede la falsità del teste “decisivo” ove ne sussistessero i presupposti. Per la Corte territoriale, anche ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione per revocazione (di giorni 30 dal giorno in cui si è scoperto il dolo o la falsità o la collusione), il ricorrente non aveva fornito la prova del momento in cui aveva appreso la falsità della testimonianza, essendo i fatti riferiti relativi a circostanze assai risalenti nel tempo e che in ogni Numero registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 caso la domanda era destituita di fondamento, non essendo in alcun modo provato, ai sensi degli artt. 395 n. 1 e n. 2 c.p.c., che il giudice avesse giudicato sulla base di una testimonianza asseritamente falsa e che la sentenza fosse frutto del dolo di una parte in danno dell’altra. Avverso la sentenza n. 26/2022 della Corte d'Appello di Genova, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. Considerato che: Con il primo motivo – ex art. 360 n. 5 c.p.c. – il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento al punto della sentenza che ha ritenuto non rispettato il termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dei fatti di cui all’art. 395 n. 2 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, la sentenza sarebbe errata perché non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del difensore con riferimento all’atto di denuncia querela contenente la segnalazione all’[OSCURATO:PERSONA] dei nomi dei testi da escutere, indicando la data del marzo 2019 anziché quella del gennaio 2019. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di revocazione essenzialmente per mancata ricorrenza del requisito di cui all’art. 395 n. 2 c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel richiedere che "La prova falsa che, ai sensi dell’art. 395 n. 2 c.p.c. consente la proponibilità dell’azione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone" (Cass. civ., Sez. Numero registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 III, Ordinanza, 24/01/2020, n. 1590 - rv. 656888-01). Tale orientamento riflette la necessità di tutelare la stabilità delle decisioni giudiziarie, limitando la revocazione a casi di accertata e indiscutibile falsità della prova, e non a mere allegazioni o riconoscimenti informali. Nel caso di specie, la dedotta falsità del teste Proia non è stata oggetto di alcuna pronuncia di falsità in sede giudiziaria. Pertanto, la condizione fondamentale per l'azione di revocazione non è soddisfatta. L'argomento relativo al termine di 30 giorni dalla scoperta dei fatti, pur rilevante in astratto, diviene irrilevante nel momento in cui manca il presupposto sostanziale della revocazione, ovvero un accertamento giudiziale della falsità della prova. La mancanza di una dichiarazione giudiziale di falsità impedisce l'accoglimento della domanda, a prescindere dalla tempestività della sua proposizione. Inoltre, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato l'assenza di "minima attivazione e diligenza" da parte dell'Airaldi nell'indicare e dedurre prove nel giudizio la cui sentenza si chiedeva di revocare, o in prova diretta o in prova contraria a quella ammessa di controparte, ed eventualmente eccepire in quella sede la falsità del Proia ove sussistenti i presupposti. Le circostanze invocate dal ricorrente, infatti, erano a lui note e risalenti nel tempo, non potendo l'azione revocatoria supplire a carenze istruttorie o a una tardiva acquisizione di elementi che avrebbero potuto essere introdotti nel corso del giudizio ordinario. Con il secondo motivo di ricorso – violazione del diritto di difesa – si lamenta che la sentenza impugnata non ha consentito l’ammissione di prove orali che avrebbero consentito di poter dimostrare la falsità di quanto contenuto nella testimonianza del promotore finanziario, e si chiede la cassazione della sentenza per nullità. Il motivo è inammissibile per la sua indeterminatezza e aspecificità. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La valutazione della Corte d'Appello di non ammettere le prove testimoniali proposte dal ricorrente è una conseguenza logica e giuridicamente corretta della mancata sussistenza del presupposto fondamentale per l'azione di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., ovvero l'assenza di una sentenza passata in giudicato che abbia dichiarato la falsità della testimonianza. In assenza della medesima, l'ammissione di prove volte a dimostrare la falsità sarebbe stata superflua e inidonea a modificare l'esito del giudizio di revocazione, che si fonda su un presupposto di diritto specifico e stringente. La doglianza circa la violazione del diritto di difesa, senza una puntuale dimostrazione dell'errore di diritto commesso dalla corte d'appello in relazione ai presupposti della revocazione, non soddisfa i requisiti di specificità richiesti per l'ammissibilità del ricorso in questa sede (Cass. 1, n. 10111 del 24/4/2018), risultando altresì formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilità richiesto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. Lle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato Numero registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 14 marzo 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17689/2022 Numero sezionale 1025/2025 Numero di raccolta generale 23930/2025 Data pubblicazione 26/08/2025