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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27818/2022

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seguente ORDINANZA C.4 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], condannato dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda, per il reato di cui all'art. 10-bis legge n. 286 del 1998, ha proposto appello, per il tramite del difensore, Avv.

A. Neri, deducendo la carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, invocando l'operatività della previsione di cui all'art. 10-bis, comma 5, TU imm. 1.1.Rilevato che con ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria (ammenda), è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Considerato che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,til ricorsCA deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.

2.1. Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

3. Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA C.4 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], condannato dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda, per il reato di cui all'art. 10-bis legge n. 286 del 1998, ha proposto appello, per il tramite del difensore, Avv. A. Neri, deducendo la carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, invocando l'operatività della previsione di cui all'art. 10-bis, comma 5, TU imm. 1.1.Rilevato che con ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria (ammenda), è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 2. Considerato che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,til ricorsCA deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. 2.1. Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. 3. Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore
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