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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 11775/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenzaimpugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2025, haconfermato la sentenza di condanna del 6 luglio 2017 con cui il Tribunale di Romaha condannato la ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali, commessi in data 10 maggio 2017.2.

La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con ununico motivo, che – già prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – ireati contestati si sono estinti per prescrizione.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, ha concluso chiedendo di annullare senzarinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25 febbraio 2026, in cameradi consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va preliminarmente ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazionecon il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamentenon dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivoconsentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez.

U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).2.

Va inoltre evidenziato che – trattandosi di reati commessi il 10 maggio2017 – trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizionevigente al momento del fatto, e non quelle, sopravvenute, dettate con legge 23giugno 2017 n. 103 e, successivamente, con legge 27 novembre 2021, n. 134 (intermini, Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01).3.

Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato.4.

Ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., il termine diprescrizione deve essere determinato avendo riguardo alla pena massima edittalestabilita dal legislatore, tenendo altresì conto dell’aumento di pena previsto per leaggravanti ad effetto speciale.Nel caso in esame, è contestata all’imputata la recidiva specificainfraquinquennale, cui i giudici di cognizione – con determinazione non censuratain questa sede – hanno attribuito effetto, non escludendola e ponendola in giudiziodi bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.Sicché, la pena da considerare per calcolare il termine di prescrizione rilevanteex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. è quella edittale stabilita dallegislatore, alla quale aggiungere l’aumento massimo stabilito per dettaaggravante (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01).5.

Ciò premesso, è necessario computare il termine di prescrizione cheassume rilievo per le due fattispecie in contestazione.5.1.

Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), iltermine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen.– deve essere determinato in misura di anni sette e mesi sei (pena edittale dicinque anni, incrementata della metà, ex art. 99, secondo e terzo comma, cod.pen.).5.2.

Per il delitto di lesioni aggravate contestato al capo B) il termine diprescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deveessere determinato in misura di sei anni: pena base per il delitto di lesioni: annitre; incrementata della metà (e cioè, ad anni quattro e mesi sei) ex art. 99,secondo e terzo comma; ulteriormente aumentata di un terzo (e, cioè, di anni unoe mesi sei, con aumento della pena massima applicabile ad anni sei di reclusione),ex artt. 63, quarto comma, 585, primo comma, in relazione all’art. 576 cod. pen.(sull’applicabilità dell’aumento previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., afini del computo del termine di prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025,El, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01).6.

Date queste premesse, e tenuto conto del dettato dell’art. 160, primocomma, cod. pen., alla luce della disciplina della prescrizione applicabile rationetemporis, il ricorso è fondato.

Tra un atto interruttivo e il successivo attointerruttivo è infatti decorso un lasso di tempo superiore a quello massimo diprescrizione per i due reati in contestazione.Assume rilievo la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado,emessa in data 6 luglio 2017, e la data di emissione del decreto che dispone ilgiudizio di appello, emesso in data 11 marzo 2025 (rilevante come attointerruttivo; v.

Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01).Tra i due atti interruttivi è decorso – prima dell’emissione della sentenza disecondo grado – un termine superiore a sei anni (per quanto riguarda il capo B) esuperiore a sette anni e mezzo (per quanto riguarda il capo A).Con riferimento a tale ultimo reato, si osserva che il termine massimo diprescrizione di sette anni e mezzo, è scaduto in data 5 gennaio 2025.

Solo percompletezza, giova aggiungere che risulta comunque irrilevante la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni previstadall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazionidalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ciò in ragione del fatto che detta causa disospensione del corso della prescrizione non assume rilievo nel caso in esame;essa, infatti «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodocompreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse previstala decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez.

U, n. 5292del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; in motivazione, la Corte haescluso che la sospensione della prescrizione possa operare in manierageneralizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdottaall'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbiasubito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).7.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,essendo i reati contestati all’imputata estinti per prescrizione, intervenuta primadella pronuncia della sentenza di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11775/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 353/2026Roberta Licci UP – 25/02/2026Giuseppe Biondi R.G.N. 37545/2025Ombretta Di GiovineAndrea [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenzaimpugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2025, haconfermato la sentenza di condanna del 6 luglio 2017 con cui il Tribunale di Romaha condannato la ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali, commessi in data 10 maggio 2017.2.

La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con ununico motivo, che – già prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – ireati contestati si sono estinti per prescrizione.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, ha concluso chiedendo di annullare senzarinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25 febbraio 2026, in cameradi consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va preliminarmente ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazionecon il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamentenon dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivoconsentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez.

U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).2.

Va inoltre evidenziato che – trattandosi di reati commessi il 10 maggio2017 – trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizionevigente al momento del fatto, e non quelle, sopravvenute, dettate con legge 23giugno 2017 n. 103 e, successivamente, con legge 27 novembre 2021, n. 134 (intermini, Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01).3.

Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato.4.

Ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., il termine diprescrizione deve essere determinato avendo riguardo alla pena massima edittalestabilita dal legislatore, tenendo altresì conto dell’aumento di pena previsto per leaggravanti ad effetto speciale.Nel caso in esame, è contestata all’imputata la recidiva specificainfraquinquennale, cui i giudici di cognizione – con determinazione non censuratain questa sede – hanno attribuito effetto, non escludendola e ponendola in giudiziodi bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.Sicché, la pena da considerare per calcolare il termine di prescrizione rilevanteex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. è quella edittale stabilita dallegislatore, alla quale aggiungere l’aumento massimo stabilito per dettaaggravante (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01).5.

Ciò premesso, è necessario computare il termine di prescrizione cheassume rilievo per le due fattispecie in contestazione.5.1.

Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), iltermine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen.– deve essere determinato in misura di anni sette e mesi sei (pena edittale dicinque anni, incrementata della metà, ex art. 99, secondo e terzo comma, cod.pen.).5.2.

Per il delitto di lesioni aggravate contestato al capo B) il termine diprescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deveessere determinato in misura di sei anni: pena base per il delitto di lesioni: annitre; incrementata della metà (e cioè, ad anni quattro e mesi sei) ex art. 99,secondo e terzo comma; ulteriormente aumentata di un terzo (e, cioè, di anni unoe mesi sei, con aumento della pena massima applicabile ad anni sei di reclusione),ex artt. 63, quarto comma, 585, primo comma, in relazione all’art. 576 cod. pen.(sull’applicabilità dell’aumento previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., afini del computo del termine di prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025,El, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01).6.

Date queste premesse, e tenuto conto del dettato dell’art. 160, primocomma, cod. pen., alla luce della disciplina della prescrizione applicabile rationetemporis, il ricorso è fondato.

Tra un atto interruttivo e il successivo attointerruttivo è infatti decorso un lasso di tempo superiore a quello massimo diprescrizione per i due reati in contestazione.Assume rilievo la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado,emessa in data 6 luglio 2017, e la data di emissione del decreto che dispone ilgiudizio di appello, emesso in data 11 marzo 2025 (rilevante come attointerruttivo; v.

Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01).Tra i due atti interruttivi è decorso – prima dell’emissione della sentenza disecondo grado – un termine superiore a sei anni (per quanto riguarda il capo B) esuperiore a sette anni e mezzo (per quanto riguarda il capo A).Con riferimento a tale ultimo reato, si osserva che il termine massimo diprescrizione di sette anni e mezzo, è scaduto in data 5 gennaio 2025.

Solo percompletezza, giova aggiungere che risulta comunque irrilevante la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni previstadall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazionidalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ciò in ragione del fatto che detta causa disospensione del corso della prescrizione non assume rilievo nel caso in esame;essa, infatti «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodocompreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse previstala decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez.

U, n. 5292del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; in motivazione, la Corte haescluso che la sospensione della prescrizione possa operare in manierageneralizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdottaall'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbiasubito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).7.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,essendo i reati contestati all’imputata estinti per prescrizione, intervenuta primadella pronuncia della sentenza di secondo grado.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA] AprileP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenzaimpugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2025, haconfermato la sentenza di condanna del 6 luglio 2017 con cui il Tribunale di Romaha condannato la ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali, commessi in data 10 maggio 2017.2. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con ununico motivo, che – già prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – ireati contestati si sono estinti per prescrizione.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, ha concluso chiedendo di annullare senzarinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25 febbraio 2026, in cameradi consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazionecon il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamentenon dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivoconsentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).2. Va inoltre evidenziato che – trattandosi di reati commessi il 10 maggio2017 – trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizionevigente al momento del fatto, e non quelle, sopravvenute, dettate con legge 23giugno 2017 n. 103 e, successivamente, con legge 27 novembre 2021, n. 134 (intermini, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01).3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato.4. Ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., il termine diprescrizione deve essere determinato avendo riguardo alla pena massima edittalestabilita dal legislatore, tenendo altresì conto dell’aumento di pena previsto per leaggravanti ad effetto speciale.Nel caso in esame, è contestata all’imputata la recidiva specificainfraquinquennale, cui i giudici di cognizione – con determinazione non censuratain questa sede –  hanno attribuito effetto, non escludendola e ponendola in giudiziodi bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.Sicché, la pena da considerare per calcolare il termine di prescrizione rilevanteex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. è quella edittale stabilita dallegislatore, alla quale aggiungere l’aumento massimo stabilito per dettaaggravante (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01).5. Ciò premesso, è necessario computare il termine di prescrizione cheassume rilievo per le due fattispecie in contestazione.5.1. Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), iltermine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen.– deve essere determinato in misura di anni sette e mesi sei (pena edittale dicinque anni, incrementata della metà, ex art. 99, secondo e terzo comma, cod.pen.).5.2. Per il delitto di lesioni aggravate contestato al capo B) il termine diprescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deveessere determinato in misura di sei anni: pena base per il delitto di lesioni: annitre; incrementata della metà (e cioè, ad anni quattro e mesi sei) ex art. 99,secondo e terzo comma; ulteriormente aumentata di un terzo (e, cioè, di anni unoe mesi sei, con aumento della pena massima applicabile ad anni  sei di reclusione),ex artt. 63, quarto comma, 585, primo comma, in relazione all’art. 576 cod. pen.(sull’applicabilità dell’aumento previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., afini del computo del termine di prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025,El, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01).6. Date queste premesse, e tenuto conto del dettato dell’art. 160, primocomma, cod. pen., alla luce della disciplina della prescrizione applicabile rationetemporis, il ricorso è fondato. Tra un atto interruttivo e il successivo attointerruttivo è infatti decorso un lasso di tempo superiore a quello massimo diprescrizione per i due reati in contestazione.Assume rilievo la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado,emessa in data 6 luglio 2017, e la data di emissione del decreto che dispone ilgiudizio di appello, emesso in data 11 marzo 2025 (rilevante come attointerruttivo; v. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01).Tra i due atti interruttivi è decorso – prima dell’emissione della sentenza disecondo grado – un termine superiore a sei anni (per quanto riguarda il capo B) esuperiore a sette anni e mezzo (per quanto riguarda il capo A).Con riferimento a tale ultimo reato, si osserva che il termine massimo diprescrizione di sette anni e mezzo, è scaduto in data 5 gennaio 2025. Solo percompletezza, giova aggiungere che risulta comunque irrilevante la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni previstadall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazionidalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ciò in ragione del fatto che detta causa disospensione del corso della prescrizione non assume rilievo nel caso in esame;essa, infatti «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodocompreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse previstala decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale»  (Sez. U, n. 5292del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; in motivazione, la Corte haescluso che la sospensione della prescrizione possa operare in manierageneralizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdottaall'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbiasubito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).7. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,essendo i reati contestati all’imputata estinti per prescrizione, intervenuta primadella pronuncia della sentenza di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11775/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 353/2026Roberta Licci  UP – 25/02/2026Giuseppe Biondi  R.G.N. 37545/2025Ombretta Di GiovineAndrea [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenzaimpugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2025, haconfermato la sentenza di condanna del 6 luglio 2017 con cui il Tribunale di Romaha condannato la ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali, commessi in data 10 maggio 2017.2. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con ununico motivo, che – già prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – ireati contestati si sono estinti per prescrizione.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, ha concluso chiedendo di annullare senzarinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25 febbraio 2026, in cameradi consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazionecon il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamentenon dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivoconsentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).2. Va inoltre evidenziato che – trattandosi di reati commessi il 10 maggio2017 – trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizionevigente al momento del fatto, e non quelle, sopravvenute, dettate con legge 23giugno 2017 n. 103 e, successivamente, con legge 27 novembre 2021, n. 134 (intermini, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01).3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato.4. Ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., il termine diprescrizione deve essere determinato avendo riguardo alla pena massima edittalestabilita dal legislatore, tenendo altresì conto dell’aumento di pena previsto per leaggravanti ad effetto speciale.Nel caso in esame, è contestata all’imputata la recidiva specificainfraquinquennale, cui i giudici di cognizione – con determinazione non censuratain questa sede –  hanno attribuito effetto, non escludendola e ponendola in giudiziodi bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.Sicché, la pena da considerare per calcolare il termine di prescrizione rilevanteex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. è quella edittale stabilita dallegislatore, alla quale aggiungere l’aumento massimo stabilito per dettaaggravante (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01).5. Ciò premesso, è necessario computare il termine di prescrizione cheassume rilievo per le due fattispecie in contestazione.5.1. Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), iltermine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen.– deve essere determinato in misura di anni sette e mesi sei (pena edittale dicinque anni, incrementata della metà, ex art. 99, secondo e terzo comma, cod.pen.).5.2. Per il delitto di lesioni aggravate contestato al capo B) il termine diprescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deveessere determinato in misura di sei anni: pena base per il delitto di lesioni: annitre; incrementata della metà (e cioè, ad anni quattro e mesi sei) ex art. 99,secondo e terzo comma; ulteriormente aumentata di un terzo (e, cioè, di anni unoe mesi sei, con aumento della pena massima applicabile ad anni  sei di reclusione),ex artt. 63, quarto comma, 585, primo comma, in relazione all’art. 576 cod. pen.(sull’applicabilità dell’aumento previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., afini del computo del termine di prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025,El, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01).6. Date queste premesse, e tenuto conto del dettato dell’art. 160, primocomma, cod. pen., alla luce della disciplina della prescrizione applicabile rationetemporis, il ricorso è fondato. Tra un atto interruttivo e il successivo attointerruttivo è infatti decorso un lasso di tempo superiore a quello massimo diprescrizione per i due reati in contestazione.Assume rilievo la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado,emessa in data 6 luglio 2017, e la data di emissione del decreto che dispone ilgiudizio di appello, emesso in data 11 marzo 2025 (rilevante come attointerruttivo; v. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01).Tra i due atti interruttivi è decorso – prima dell’emissione della sentenza disecondo grado – un termine superiore a sei anni (per quanto riguarda il capo B) esuperiore a sette anni e mezzo (per quanto riguarda il capo A).Con riferimento a tale ultimo reato, si osserva che il termine massimo diprescrizione di sette anni e mezzo, è scaduto in data 5 gennaio 2025. Solo percompletezza, giova aggiungere che risulta comunque irrilevante la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni previstadall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazionidalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ciò in ragione del fatto che detta causa disospensione del corso della prescrizione non assume rilievo nel caso in esame;essa, infatti «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodocompreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse previstala decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale»  (Sez. U, n. 5292del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; in motivazione, la Corte haescluso che la sospensione della prescrizione possa operare in manierageneralizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdottaall'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbiasubito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).7. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,essendo i reati contestati all’imputata estinti per prescrizione, intervenuta primadella pronuncia della sentenza di secondo grado. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA] AprileP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11775/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris