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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45160/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 aprile 2018 del Tribunale di Como che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello aveva ritenuto ammissibile il teste di accusa nonostante lo stesso fosse stato presente in aula durante la deposizione della persona offesa.

Inoltre, la Corte di appello non aveva accolto le doglianze relative al rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'imputato ex art. 507 cod. proc. pen., sebbene non motivato.

La Corte territoriale aveva anche rigettato le istanze difensive volte al riconoscimento della legittima difesa putativa e dell'attenuante della provocazione sebbene ne ricorressero i presupposti.

Infine, il trattamento sanzionatorio viene denunciato come eccessivo.

3. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza.

L'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 cod. proc. pen. - per il quale il teste da escutere non deve comunicare con le parti - non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., il quale concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite.

La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale (Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013, dep. 2014, Calì, Rv. 259036; Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaioli, Rv. 247312).

Essa può semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice (Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107).Nel ricorso non si chiarisce perché le prove di cui è stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sarebbero decisive.

Neppure si chiariscono le ragioni per le quali sussisterebbe la legittima difesa putativa o l'aggravante della provocazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 aprile 2018 del Tribunale di Como che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello aveva ritenuto ammissibile il teste di accusa nonostante lo stesso fosse stato presente in aula durante la deposizione della persona offesa. Inoltre, la Corte di appello non aveva accolto le doglianze relative al rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'imputato ex art. 507 cod. proc. pen., sebbene non motivato. La Corte territoriale aveva anche rigettato le istanze difensive volte al riconoscimento della legittima difesa putativa e dell'attenuante della provocazione sebbene ne ricorressero i presupposti. Infine, il trattamento sanzionatorio viene denunciato come eccessivo. 3. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 cod. proc. pen. - per il quale il teste da escutere non deve comunicare con le parti - non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., il quale concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale (Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013, dep. 2014, Calì, Rv. 259036; Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaioli, Rv. 247312). Essa può semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice (Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107).Nel ricorso non si chiarisce perché le prove di cui è stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sarebbero decisive. Neppure si chiariscono le ragioni per le quali sussisterebbe la legittima difesa putativa o l'aggravante della provocazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il