CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14373/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 1106/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14373/2026Data pubblicazione 15/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 1106/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA];-resistente-avverso la sentenza n. 360/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il08/07/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 1106/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14373/2026Data pubblicazione 15/05/2026dispositivo secondo il principio della soccombenza con riferimento allaposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente;nulla per le spese dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha depositato unicamente memoria dicostituzione senza svolgere attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.750,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]