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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35015/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RVEGLIANZA di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa [OSCURATO:PERSONA], concui è stato chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame in ordine alle prescrizioni daimporre per il concesso affidamento in prova, da modularsi in modo da essere compatibili conl’attività lavorativa autorizzata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta diaffidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],imponendogli tra l’altro (al n. 3 delle prescrizioni) di permanere presso il domicilio dalle ore 23alle ore 6 del giorno successivo.2.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramiteil proprio difensore.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione in ordine alleprescrizioni imposte con l’ordinanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio socialee segnatamente in ordine alla prescrizione di cui al n.3).Si evidenzia che tale prescrizione impone al condannato di non lasciare la propria dimorafra le 23 e le 6 del giorno successivo (per mero errore materiale si scrive nella prima parte delricorso “fra le ore 6 e le ore 23 del mattino”) e che il suddetto non è stato autorizzato, comerichiesto, a dimorare in un alloggio messo a disposizione dall’azienda presso cui, mentre erasottoposto alla misura della detenzione domiciliare, era stato autorizzato a lavorare.

A taleriguardo si osserva che [OSCURATO:PERSONA], mentre era sottoposto alla suddetta misura, venivaassunto a tempo indeterminato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e aveva la possibilità diallontanarsi dal domicilio per lo svolgimento delle attività lavorative alle dipendenze dellastessa nell’ambito delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo avviso alle forze dell’ordine esenza l’imposizione di limitazioni orarie (come da ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diPavia del 23 febbraio 2026).

Si aggiunge che la natura del lavoro autorizzato era ben nota almomento della concessione dell’affidamento, come ben nota era la distanza dal luogo didimora della sede dell’azienda, risultando la prescrizione pertanto comprimere il margine dilibertà già concesso al ricorrente.2.1.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione delprovvedimento impugnato.Rileva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, nel rispetto del principio diprogressione penitenziaria, quantomeno mantenere le stesse prescrizioni contenutenell’ordinanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e, per l’effetto,autorizzare [OSCURATO:PERSONA] ad assentarsi dal luogo di dimora in Pavia, per esigenze di servizioprevia documentazione delle stesse e del percorso da effettuarsi in relazione all’incaricoaziendale, nonché a dimorare, in caso di incarichi o turni particolarmente gravosi, pressol’alloggio messo a disposizione dell’azienda.

Lamenta la difesa che, considerate le prescrizioniimposte, che senza dubbio mettono a repentaglio il posto di lavoro del condannato, il Tribunaledi sorveglianza finisce per concedere in astratto una misura alternativa più favorevole delladetenzione domiciliare, ma in concreto più restrittiva, con una conseguente inversione nelpercorso di progressione trattamentale.Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.Va, in via preliminare, osservato che è ammissibile, in quanto non viola il principio ditassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo diuna misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimitàdelle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Dissegna, Rv. 286718).Nel caso in esame la prescrizione contestata (n.3) afferisce a stringenti obblighi dipermanenza notturna nella abitazione di dimora (dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del giornosuccessivo) e all’individuazione rigida del domicilio ove risiedere (dovendosi coordinare dettaprescrizione con la n. 2 che impone la fissazione della dimora in Pavia).[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Pavia, con provvedimento del 23 febbraio 2026, allegato,altresì, al ricorso per il principio di autosufficienza, risulta avere autorizzato il condannato, atale data sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, assunto dallaAutoservizi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con mansioni di autista, “allo svolgimento delle attivitàsopraindicate nell’ambito delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di indicare alle FF.OO.preventivamente date, luogo ed orari dei viaggi al fine di una costante reperibilità”.Le restrizioni imposte con l’affidamento in prova, per come individuate, sono incompatibilicon le modalità dell’attività lavorativa già autorizzata, con orari che possono coinvolgere anchela sera e la necessità di essere prontamente reperibile rispetto alla sede dell’azienda ove alricorrente era stato messo a disposizione un alloggio, così da tradursi in modalità deteriori diespiazione della pena rispetto alla detenzione domiciliare, con pregiudizio sull’effettivapossibilità di reinserimento sociale e rischio di perdita del lavoro a tempo determinato ottenuto.Si tratta, invero, di prescrizioni che appaiono illogicamente porsi in contrasto col positivopercorso rieducativo in corso, come riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza conl’autorizzazione al lavoro menzionata, disposta in regime di detenzione domiciliare conmodalità più elastiche rispetto a quelle ora imposte, pur tenendo conto delle condanne subite,dei processi in corso e comunque dei precedenti giudiziari; e che finiscono per tradursi inlimitazioni indiscriminate a detta attività, che non tengono conto delle specifiche e concreteesigenze che la stessa comporta.

Dimostrandosi, pertanto, l’ordinanza impugnata viziata peromessa motivazione sulle ragioni per cui sono state introdotte modalità più restrittive dellostatus libertatis rispetto alla condizione precedente.Va al riguardo osservato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sonoillegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche edindiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vagliopreliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso,trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alladetenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 1, n. 1257 del20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383: fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza avevaprescritto all'affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di nonesercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso diprestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione alcompetente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità).E va, comunque, considerato che, in tema di misure alternative alla detenzione, losvolgimento del percorso rieducativo deve essere informato al principio della progressivitàtrattamentale (si veda, per tutte, Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo).2.

Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano in ordine alle prescrizioni da imporre, damodularsi, secondo i principi summenzionati, in modo da essere compatibili con l’attivitàlavorativa autorizzata.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diMilano.Così deciso, il 10 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa [OSCURATO:PERSONA], concui è stato chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame in ordine alle prescrizioni daimporre per il concesso affidamento in prova, da modularsi in modo da essere compatibili conl’attività lavorativa autorizzata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta diaffidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],imponendogli tra l’altro (al n. 3 delle prescrizioni) di permanere presso il domicilio dalle ore 23alle ore 6 del giorno successivo.2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramiteil proprio difensore.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione in ordine alleprescrizioni imposte con l’ordinanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio socialee segnatamente in ordine alla prescrizione di cui al n.3).Si evidenzia che tale prescrizione impone al condannato di non lasciare la propria dimorafra le 23 e le 6 del giorno successivo (per mero errore materiale si scrive nella prima parte delricorso “fra le ore 6 e le ore 23 del mattino”) e che il suddetto non è stato autorizzato, comerichiesto, a dimorare in un alloggio messo a disposizione dall’azienda presso cui, mentre erasottoposto alla misura della detenzione domiciliare, era stato autorizzato a lavorare. A taleriguardo si osserva che [OSCURATO:PERSONA], mentre era sottoposto alla suddetta misura, venivaassunto a tempo indeterminato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e aveva la possibilità diallontanarsi dal domicilio per lo svolgimento delle attività lavorative alle dipendenze dellastessa nell’ambito delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo avviso alle forze dell’ordine esenza l’imposizione di limitazioni orarie (come da ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diPavia del 23 febbraio 2026). Si aggiunge che la natura del lavoro autorizzato era ben nota almomento della concessione dell’affidamento, come ben nota era la distanza dal luogo didimora della sede dell’azienda, risultando la prescrizione pertanto comprimere il margine dilibertà già concesso al ricorrente.2.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione delprovvedimento impugnato.Rileva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, nel rispetto del principio diprogressione penitenziaria, quantomeno mantenere le stesse prescrizioni contenutenell’ordinanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e, per l’effetto,autorizzare [OSCURATO:PERSONA] ad assentarsi dal luogo di dimora in Pavia, per esigenze di servizioprevia documentazione delle stesse e del percorso da effettuarsi in relazione all’incaricoaziendale, nonché a dimorare, in caso di incarichi o turni particolarmente gravosi, pressol’alloggio messo a disposizione dell’azienda. Lamenta la difesa che, considerate le prescrizioniimposte, che senza dubbio mettono a repentaglio il posto di lavoro del condannato, il Tribunaledi sorveglianza finisce per concedere in astratto una misura alternativa più favorevole delladetenzione domiciliare, ma in concreto più restrittiva, con una conseguente inversione nelpercorso di progressione trattamentale.Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.Va, in via preliminare, osservato che è ammissibile, in quanto non viola il principio ditassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo diuna misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimitàdelle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Dissegna, Rv. 286718).Nel caso in esame la prescrizione contestata (n.3) afferisce a stringenti obblighi dipermanenza notturna nella abitazione di dimora (dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del giornosuccessivo) e all’individuazione rigida del domicilio ove risiedere (dovendosi coordinare dettaprescrizione con la n. 2 che impone la fissazione della dimora in Pavia).[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Pavia, con provvedimento del 23 febbraio 2026, allegato,altresì, al ricorso per il principio di autosufficienza, risulta avere autorizzato il condannato, atale data sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, assunto dallaAutoservizi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con mansioni di autista, “allo svolgimento delle attivitàsopraindicate nell’ambito delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di indicare alle FF.OO.preventivamente date, luogo ed orari dei viaggi al fine di una costante reperibilità”.Le restrizioni imposte con l’affidamento in prova, per come individuate, sono incompatibilicon le modalità dell’attività lavorativa già autorizzata, con orari che possono coinvolgere anchela sera e la necessità di essere prontamente reperibile rispetto alla sede dell’azienda ove alricorrente era stato messo a disposizione un alloggio, così da tradursi in modalità deteriori diespiazione della pena rispetto alla detenzione domiciliare, con pregiudizio sull’effettivapossibilità di reinserimento sociale e rischio di perdita del lavoro a tempo determinato ottenuto.Si tratta, invero, di prescrizioni che appaiono illogicamente porsi in contrasto col positivopercorso rieducativo in corso, come riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza conl’autorizzazione al lavoro menzionata, disposta in regime di detenzione domiciliare conmodalità più elastiche rispetto a quelle ora imposte, pur tenendo conto delle condanne subite,dei processi in corso e comunque dei precedenti giudiziari; e che finiscono per tradursi inlimitazioni indiscriminate a detta attività, che non tengono conto delle specifiche e concreteesigenze che la stessa comporta. Dimostrandosi, pertanto, l’ordinanza impugnata viziata peromessa motivazione sulle ragioni per cui sono state introdotte modalità più restrittive dellostatus libertatis rispetto alla condizione precedente.Va al riguardo osservato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sonoillegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche edindiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vagliopreliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso,trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alladetenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 1, n. 1257 del20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383: fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza avevaprescritto all'affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di nonesercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso diprestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione alcompetente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità).E va, comunque, considerato che, in tema di misure alternative alla detenzione, losvolgimento del percorso rieducativo deve essere informato al principio della progressivitàtrattamentale (si veda, per tutte, Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo).2. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano in ordine alle prescrizioni da imporre, damodularsi, secondo i principi summenzionati, in modo da essere compatibili con l’attivitàlavorativa autorizzata. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diMilano.Così deciso, il 10 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
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