CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04174/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11795/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 7820/17/2021 depositata il 05/11/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]