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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44718/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Taranto, con sentenza in data 14 aprile 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 423; 110, 612 bis; 56, 110 e 629; 110 e 697 cod. pen., 73, comma 5, d.p.r. 309/90; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile perché formulate al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che sia il motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sia il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'insussistenza della circostanza aggravante dell'aver posto in stato di incapacità la persona offesa, sono formulati per ragioni non consentite (in quanto diversi dai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Taranto, con sentenza in data 14 aprile 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 423; 110, 612 bis; 56, 110 e 629; 110 e 697 cod. pen., 73, comma 5, d.p.r. 309/90; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile perché formulate al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che sia il motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sia il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'insussistenza della circostanza aggravante dell'aver posto in stato di incapacità la persona offesa, sono formulati per ragioni non consentite (in quanto diversi dai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il
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