CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Teramo, in sede di riesame, con ordinanza 2 luglio 2021, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo del 27 maggio 2021 che aveva rigettato la sua istanza di restituzione del veicolo [OSCURATO:PERSONA] (TG [OSCURATO:TARGA]). 2. Ricorre in cassazione l'indagata deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.); mancanza dei presupposti per un sequestro preventivo del veicolo e per l'assenza di esigenze cautelari. La ricorrente è indagata per il reato di cui all'art. 73, T.U. stup. in quanto avrebbe ceduto a diversi soggetti della cocaina, dall'anno 2018 e in permanenza al 29 settembre 2020. Il P.M. chiedeva il sequestro del veicolo [OSCURATO:PERSONA] intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui la ricorrente è la legale rappresentante. Il sequestro era richiesto per finalità preventive, in quanto con il veicolo era stata effettuata l'attività di cessione della droga. La libera disponibilità della vettura, per il provvedimento di sequestro, avrebbe agevolato la commissione di ulteriori reati della stessa specie. Con la conclusione delle indagini in sede di 415 bis cod. proc. pen. era specificato che oltre alla cessione del 29 settembre 2020 la detenzione dello stupefacente sarebbe avvenuta esclusivamente presso l'abitazione o il negozio della ricorrente. E' venuta, pertanto, a mancare l'esigenza per il sequestro del mezzo in quanto la sostanza stupefacente era venduta (come da imputazione) presso l'abitazione o il negozio della ricorrente e non con la [OSCURATO:PERSONA]. L'uso del veicolo è risultato occasionale e non strutturalmente collegato ai reati. Tra luglio e settembre 2020 mai con il SUV sarebbe stata spacciata droga. L'autovettura era stata acquistata il 21 maggio 2020 e i cessionari della droga hanno riferito che gli acquisti dopo tale data erano avvenuti presso l'abitazione o il negozio della ricorrente e mai con il SUV. La ricorrente attualmente è agli arresti domiciliarí e pertanto non può commettere reati della stessa specie di quelli in accertamento, con la logica conseguenza della cessazione delle esigenze cautelari. Per il Tribunale del riesame, invece, la vettura sarebbe stata usata in modo sistematico nell'attività di spaccio in occasione degli incontri con l'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Anche per il 2018 si individuava la [OSCURATO:PERSONA] quale mezzo usato per le cessioni, ma il veicolo era stato acquistato solo il 21 maggio 2020. Non viene analizzatqv anche la detenzione domiciliare della ricorrente per l'esclusione delle esigenze cautelari, se non in modo assertivo. La motivazione deve pertanto ritenersi mancante. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel caso in giudizio i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata e completa motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come dalle dichiarazioni dell'acquirente Giancola da circa due anni la ricorrente gli forniva droga sempre con la [OSCURATO:PERSONA] oggetto del sequestro ("ogni volta che mi incontravo con lei per acquistare lo stupefacente aveva sempre la stessa auto"); le dichiarazioni di Giancola trovano riscontro nei messaggi WhatsApp e nelle dirette osservazioni della P.G. L'acquisto dell'autovettura nel maggio del 2020 (non è specificato, però, nel ricorso in cassazione se l'acquisto è stato effettuato dalla persona fisica o da parte della società di cui la ricorrente è legale rappresentante) non risulta rilevante in quanto; come adeguatamente rilevato e motivato nel provvedimento impugnato da due anni la i i ricorrente usava di fatto la [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, se la vettura fosse di proprietà di un terzo (anche della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) la ricorrente non avrebbe interesse al ricorso per la restituzione, non ponendo in discussione il sequestro per altri motivi - attinenti, ad esempio, alla sussistenza del fumus per i reati in accertamento o per questioni probatorie - se non quello della restituzione del veicolo (vedi Sez. 3, del 27 febbraio 2019, n. 8533, Petrullo). 4. Relativamente alla sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati si deve rilevare che il Tribunale del riesame ha affrontato la questione 01--if-e(gi., della detenzione domiciliare della ricorrente e, con applicazione corretta della giurisprudenza di questa Cassazione in materia, ha ritenuto non rilevante lo stato di detenzione in quanto provvisorio e sempre modificabile ([OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 48881 del 02/10/2013 Cc., dep. 05/12/2013, Rv. 258066 e Sez. 1, Sentenza n. 3762 del 04/10/2019 Cc., dep. 29/01/2020, Rv. 278498 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d