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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 18018/2025

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6913-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o CLEMENTE MARTONEper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.; -intimato - avverso il DECRETO N. 12 6 / 20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil 28/ 1/202 1; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento “ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.” chiedendo di esservi ammessoper la somma corrispondente al compenso maturato in forza del l’attività professionale svolta su incarico della società fallita dopo la dichiarazione di fallimento.

Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’art. 43, comma 2°, l.fall., lì dove prevede un’autonoma e residua legittimazione processuale del fallito, non consente, tuttavia, di imputare alla procedura gli effetti dell’attività processuale svolta da quest’ultimo, il quale, pertanto, beneficia e subisce tutti gli effetti del giudizio, ivi compresi quelli relativi alle spese di causa.

1.4. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato (lunedì) 1/3/2021, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto, assumendone la comunicazione il 28/1/2021.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

1.6. Il Presidente, con decreto del 17/3/2024 e comunicato il 19/2/2024, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

1.7. [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43, commi 1° e 2°, l.fall., in relazione agli artt. 44, 111 e 111-bis l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato dal fallito per lo svolgimento da parte dello stesso di un’attività processuale cui è legittimato, non è opponibile alla massa dei creditori, senza, tuttavia, considerare che l’attività processuale svolta dal fallito, una volta che sussistono le condizioni previste dall’art. 43, comma 2°, l.fall., è sempre opponibile alla procedura, con la conseguenza che il compenso maturato dal professionista incaricato ha carattere prededucibile.

Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43, commi 1° e 2°, l.fall., in relazione agli artt. 44, 111 e 111-bis l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato dal fallito per lo svolgimento da parte dello stesso di un’attività processuale cui è legittimato, non è opponibile alla massa dei creditori, senza, tuttavia,considerare che le spese relative all’attività processuale svolta dal fallito, avendo depurato il patrimonio fallimentare da passività fiscali non dovute, appartengono alla categoria delle passività afferenti alla conservazione dei beni acquisiti al fallimento, e devono essere, pertanto, pagate in prededuzione a norma degli artt. 111 e 111-bis l.fall..

2.3. Imotivi, come già rilevato nel decreto contenente la proposta di definizione di cui all’art. 380 - bis c.p.c., sono inammissibili.

2.4. Il primo, invero, s’infrange, con le conseguenze previste dall’art. 360-bis n. 1 c.p.c., contro il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il credito sorto “in occasione” della procedura ha natura prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2°, l.fall. a condizione che il “criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all’attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa” (Cass. n. 29999 del 2023; conf.

Cass. n. 20113 del 2016).

2.5. Il criterio dell’occasionalità, per avere un senso compiuto, dev’essere, infatti, integrato con l’implicito elemento soggettivo, poiché altrimenti esso risulterebbe palesemente Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5 irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa.

2.6. Ne consegue che solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali, al pari delle obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività, assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (Cass. n. 12332 del 2023; Cass. n. 1513 del2014).

2.7. Il secondo motivoè inammissibile in quanto deduce una questione (e cioèl’utile risultato conseguito da l patrimonio fallimentarein ragione dell’intervenuta depurazione dallo stesso di passività fiscali non dovute ) di cui il decreto impugnato non tratta.

Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che (come quella indicate) implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimato, nella specie, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere, dunque,dichiarato.

Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5 La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, in difetto di costituzione delle controparti, la (sola) condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 4.000,00.

Nulla per le spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.

La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di €. 4.000,00 in favore della cassa delle ammende; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6913-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o CLEMENTE MARTONEper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.; -intimato - avverso il DECRETO N. 12 6 / 20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil 28/ 1/202 1; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento “ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.” chiedendo di esservi ammessoper la somma corrispondente al compenso maturato in forza del l’attività professionale svolta su incarico della società fallita dopo la dichiarazione di fallimento. Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’art. 43, comma 2°, l.fall., lì dove prevede un’autonoma e residua legittimazione processuale del fallito, non consente, tuttavia, di imputare alla procedura gli effetti dell’attività processuale svolta da quest’ultimo, il quale, pertanto, beneficia e subisce tutti gli effetti del giudizio, ivi compresi quelli relativi alle spese di causa. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato (lunedì) 1/3/2021, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto, assumendone la comunicazione il 28/1/2021. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 1.6. Il Presidente, con decreto del 17/3/2024 e comunicato il 19/2/2024, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. 1.7. [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43, commi 1° e 2°, l.fall., in relazione agli artt. 44, 111 e 111-bis l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato dal fallito per lo svolgimento da parte dello stesso di un’attività processuale cui è legittimato, non è opponibile alla massa dei creditori, senza, tuttavia, considerare che l’attività processuale svolta dal fallito, una volta che sussistono le condizioni previste dall’art. 43, comma 2°, l.fall., è sempre opponibile alla procedura, con la conseguenza che il compenso maturato dal professionista incaricato ha carattere prededucibile. Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43, commi 1° e 2°, l.fall., in relazione agli artt. 44, 111 e 111-bis l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato dal fallito per lo svolgimento da parte dello stesso di un’attività processuale cui è legittimato, non è opponibile alla massa dei creditori, senza, tuttavia,considerare che le spese relative all’attività processuale svolta dal fallito, avendo depurato il patrimonio fallimentare da passività fiscali non dovute, appartengono alla categoria delle passività afferenti alla conservazione dei beni acquisiti al fallimento, e devono essere, pertanto, pagate in prededuzione a norma degli artt. 111 e 111-bis l.fall.. 2.3. Imotivi, come già rilevato nel decreto contenente la proposta di definizione di cui all’art. 380 - bis c.p.c., sono inammissibili. 2.4. Il primo, invero, s’infrange, con le conseguenze previste dall’art. 360-bis n. 1 c.p.c., contro il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il credito sorto “in occasione” della procedura ha natura prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2°, l.fall. a condizione che il “criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all’attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa” (Cass. n. 29999 del 2023; conf. Cass. n. 20113 del 2016). 2.5. Il criterio dell’occasionalità, per avere un senso compiuto, dev’essere, infatti, integrato con l’implicito elemento soggettivo, poiché altrimenti esso risulterebbe palesemente Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5 irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa. 2.6. Ne consegue che solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali, al pari delle obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività, assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (Cass. n. 12332 del 2023; Cass. n. 1513 del2014). 2.7. Il secondo motivoè inammissibile in quanto deduce una questione (e cioèl’utile risultato conseguito da l patrimonio fallimentarein ragione dell’intervenuta depurazione dallo stesso di passività fiscali non dovute ) di cui il decreto impugnato non tratta. Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che (come quella indicate) implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimato, nella specie, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere, dunque,dichiarato. Ric. 2021n. 6908 - Sez. 1 - CC del 2 8 aprile 20 2 5 La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, in difetto di costituzione delle controparti, la (sola) condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 4.000,00. Nulla per le spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di €. 4.000,00 in favore della cassa delle ammende; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
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