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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:261
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 marzo 2026 ( 1 ) Cause riunite da C ‑ 737/23 P a C ‑ 742/23 P

[OSCURATO:PERSONA] (C

‑ 737/23 P),

VF [OSCURATO:PERSONA] BVBA (C

‑ 738/23 P),

[OSCURATO:PERSONA] (C

‑ 739/23 P),

[OSCURATO:PERSONA] (C

‑ 740/23 P), [OSCURATO:PERSONA], già BP [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 741/23 P),

[OSCURATO:PERSONA] NV (C

‑ 742/23 P) contro [OSCURATO:PERSONA] europea « Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Criterio di controllo in materia di aiuti nel diritto tributario – Prassi amministrativa illegittima integrante aiuto »

I. Introduzione

1. Nell’esaminare una prassi delle autorità fiscali degli Stati membri sotto il profilo della normativa in materia di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati all’interpretazione di una disposizione del diritto tributario nazionale da parte dello Stato membro se tale interpretazione è incompatibile con la formulazione della disposizione?

2. Tale questione costituisce il fulcro delle impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla VF [OSCURATO:PERSONA] BVBA, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: le «ricorrenti») avverso la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Le presenti impugnazioni rientrano in una serie di impugnazioni, nell’ambito delle quali presento oggi, parimenti, le conclusioni ( 3 ).

3. La sentenza impugnata concerne la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 gennaio 2016 ( 4 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il cosiddetto «regime sugli utili in eccesso» (in prosieguo: la «prassi fiscale controversa») applicato dalle autorità fiscali belghe tra il 2004 e il 2014 integrasse un aiuto incompatibile con il mercato interno.

La prassi fiscale controversa consentiva di ridurre, in [OSCURATO:PERSONA], l’utile imponibile delle imprese rientranti in un gruppo internazionale attraverso decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (prassi indicata, in parte, anche come esenzione degli utili in eccesso o «excess profits»).

4. Le autorità fiscali belghe fondavano tale prassi su una disposizione del diritto tributario belga, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi; in prosieguo: il «CIR 92»).

In base alla sua formulazione, tale disposizione consente una rettifica degli utili delle società nei casi in cui accordi a condizioni non di mercato hanno influito sull’utile.

La principale fattispecie di applicazione potrebbe essere l’accordo sui prezzi di trasferimento non di mercato ( 5 ).

Sia la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, sia il Tribunale nella sentenza impugnata sono giunti alla conclusione che questa prassi fiscale controversa deroga al diritto belga in materia di imposte sulle società nel suo insieme (quale quadro di riferimento).

5. Le presenti impugnazioni forniscono alla Corte l’occasione per stabilire in che misura la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale siano vincolati, nel determinare il diritto tributario nazionale «normale» quale quadro di riferimento ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, all’interpretazione nazionale di una determinata disposizione.

In particolare, tale questione si pone nella presente fattispecie in quanto la prassi fiscale controversa, fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, rappresenta una prassi amministrativa consolidata in [OSCURATO:PERSONA].

II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione

6. Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 107 e 108 TFUE.

B. Diritto belga

7. [OSCURATO:PERSONA] le norme in materia di tassazione dei redditi sono codificate nel CIR

92. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del CIR 92 viene riscossa a titolo di imposta sui redditi, in particolare, un’imposta sul reddito globale delle società residenti nel territorio nazionale, ossia l’imposta sulle società.

8. Con legge del 21 giugno 2004 che modifica il CIR 92 e la legge del 24 dicembre 2002 ( 6 ) il [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuove regole per le transazioni transfrontaliere di società appartenenti a un gruppo che prevedono rettifiche degli utili in caso di accordi conclusi a condizioni non di mercato.

9. L’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 così dispone: «[P]er due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:

a) quando entrambe le imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa;

b) quando gli utili di un’impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.

Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni».

10. Dal preambolo della legge si evince che in tal modo si intende dare attuazione al principio di libera concorrenza per le fattispecie transfrontaliere ( 7 ).

11. La posizione delle autorità fiscali belghe sull’interpretazione di detta disposizione si deduce da una circolare del 4 luglio 2006, in cui viene ribadito sostanzialmente quanto indicato nel preambolo della legge ( 8 ).

Inoltre, il Ministro delle finanze belga ha preso posizione sull’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in particolare, in risposta a numerose interrogazioni parlamentari ( 9 ).

III. Fatti e procedimento A. Contesto della controversia

12. Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014 l’autorità competente in materia di decisioni anticipate in materia fiscale accordava, attraverso 66 decisioni anticipate in materia fiscale fondate sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, riduzioni dell’utile imponibile in [OSCURATO:PERSONA] a favore di 55 imprese con sede in detto paese e facenti parte di gruppi multinazionali.

13. In tale contesto, su istanza dei soggetti passivi, l’autorità competente non si fondava su prezzi di trasferimento da essa stessa determinati, ma confrontava l’utile delle società belghe con l’utile medio di un’impresa individuale comparabile ( 10 ).

Il risultato di detto raffronto era una percentuale che esprimeva lo scostamento tra l’utile effettivo dei soggetti passivi e l’utile medio ipotetico di un’impresa individuale.

L’utile degli ultimi cinque anni non veniva assoggettato a imposizione nella misura di detta percentuale.

Su istanza dei soggetti passivi la tipologia e l’ammontare della base imponibile venivano così modificati nel senso che quale base imponibile non veniva più preso in considerazione l’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità secondo la normativa fiscale belga), bensì solo un utile ridotto.

A tal riguardo si può quindi certamente parlare di tassazione di un utile medio ipotetico ( 11 ).

14. Con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] accertava che le riduzioni degli utili concesse dalle autorità belghe competenti attraverso detta prassi fiscale integravano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, applicato con modalità incompatibili con il mercato interno e in violazione dell’articolo108, paragrafo 3, TFUE.

15. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero degli aiuti concessi ai beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto in un secondo momento dal [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, in allegato alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] elencava già, a titolo meramente indicativo, sulla base delle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], 55 beneficiari, tra cui le ricorrenti.

B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16. Tra il 27 maggio e il 20 luglio 2016 le ricorrenti presentavano ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa che venivano iscritti a ruolo con il numero T‑266/16, T‑324/16, T‑351/16, T‑363/16, T‑371/16 e T‑388/16.

17. In primo grado le ricorrenti deducevano quattro motivi di ricorso sulla base di atti introduttivi pressoché identici.

Con detti motivi esse contestavano, essenzialmente, gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sussistenza di un regime di aiuti, la qualificazione della prassi fiscale controversa come aiuto, nonché l’ordine di recupero e contestavano altresì alla [OSCURATO:PERSONA] di aver oltrepassato le proprie competenze pronunciandosi nell’ambito della competenza fiscale belga.

18. Con ordinanza del 16 febbraio 2018 il Tribunale sospendeva, in particolare, il procedimento nelle cause T‑266/16, T‑324/16, T‑351/16, T‑363/16, T‑371/16 e T‑388/16 alla base della sentenza impugnata sino alla pronuncia della decisione a conclusione del procedimento nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.

19. Con sentenza del 14 febbraio 2019 ( 12 ), pronunciata nelle cause da ultimo menzionate, il Tribunale annullava la decisione controversa poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di un regime di aiuti.

Con sentenza del 16 settembre 2021 ( 13 ) la Corte si pronunciava sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza, annullando la sentenza del Tribunale, poiché non vi era ragione di contestare il riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un regime di aiuti, e rinviando la causa al Tribunale.

In primo grado, il Tribunale non aveva ancora esaminato se le decisioni anticipate in materia fiscale rappresentassero aiuti di Stato e se il recupero di detti aiuti fosse stato disposto legittimamente.

Il Tribunale era chiamato a compiere accertamenti in tal senso nell’ambito del procedimento di secondo grado( 14 ).

20. Il 26 aprile 2022 il Tribunale disponeva la riassunzione del procedimento ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

21. Con la sentenza impugnata del 20 settembre 2023 il Tribunale respingeva i ricorsi.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

22. Il 30 novembre 2023 le ricorrenti hanno presentato le presenti impugnazioni chiedendo di: - annullare la sentenza impugnata; - annullare la decisione controversa; - in subordine, rinviare la causa al Tribunale; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

23. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna delle ricorrenti alle spese.

24. Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Presidente della Corte ha riunito le impugnazioni ai fini della trattazione scritta e orale, nonché ai fini della sentenza.

25. Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

V. Analisi giuridica

26. Le ricorrenti deducono quattro motivi di impugnazione sulla base di atti di impugnazione pressoché identici.

Con i loro primi due motivi di impugnazione esse eccepiscono errori di diritto commessi dal Tribunale nella determinazione del quadro di riferimento (v., al riguardo, infra sub A).

Nell’ambito del terzo motivo di impugnazione esse eccepiscono che il Tribunale avrebbe errato in diritto riconoscendo la sussistenza di un vantaggio (v., a tal proposito, infra sub B.).

Il Tribunale avrebbe, da ultimo, erroneamente presupposto il carattere selettivo della prassi fiscale controversa (v., sul quarto motivo di impugnazione, infra sub C).

A. Sui primi due motivi di impugnazione: determinazione del quadro di riferimento

27. Con i primi due motivi di impugnazione le ricorrenti contestano al Tribunale un’errata interpretazione del diritto tributario belga e uno snaturamento dei mezzi di prova prodotti al riguardo.

Nel determinare il quadro di riferimento il Tribunale non avrebbe tenuto conto della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe invece basato erroneamente su una propria interpretazione del diritto belga (v., sul primo motivo di impugnazione, infra ai paragrafi 32 e segg.).

Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, i mezzi di prova prodotti a tal riguardo attestano che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consente una rettifica unilaterale dell’utile a favore del soggetto passivo da parte delle autorità fiscali belghe (v., sul secondo motivo di impugnazione, infra, paragrafi 57 e 58).

1. Sulla determinazione del quadro di riferimento quale precondizione dell’analisi degli aiuti di Stato

28. Secondo una giurisprudenza ( 15 ) costante della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede, in primo luogo , che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato attraverso risorse statali.

Sotto un secondo profilo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Sotto un terzo profilo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario.

Sotto un quarto profilo , deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

29. Nella specie, è problematica unicamente l’esistenza di un vantaggio selettivo.

In relazione alle misure fiscali, la selettività deve essere determinata, secondo una costante giurisprudenza ( 16 ) della Corte, in più fasi.

In un primo tempo , deve essere determinato il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato quale cosiddetto quadro di riferimento.

Partendo da tale regime fiscale comune o «normale», occorre valutare, in un secondo tempo , se la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale quadro generale, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da quest’ultimo, in una situazione materiale e giuridica comparabile.

Qualora sia stata accertata una deroga alla «tassazione normale», occorre verificare, in un’ ultima fase , se la deroga sia giustificata.

2. Constatazioni del Tribunale

30. Il Tribunale aderisce all’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, secondo cui la prassi fiscale controversa costituisce una deroga al diritto tributario belga quale quadro di riferimento ( 17 ).

Tale prassi non sarebbe prevista in nessuna disposizione del CIR 92 e non potrebbe fondarsi, in particolare, neppure sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR

92. Il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe escluso dal quadro di riferimento l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 in sé, ma la sua applicazione (illegittima) ( 18 ).

31. Attraverso la riduzione dell’utile nell’ambito delle decisioni anticipate in materia fiscale, le autorità fiscali belghe avrebbero applicato la disposizione sistematicamente contra legem ( 19 ).

Da un lato, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 troverebbe applicazione, in base alla sua formulazione, unicamente quando sussiste un rapporto transfrontaliero tra due società collegate e l’utile da rettificare è parimenti( 20 ) considerato nell’utile dell’altra società e l’utile così incluso è quello che detta altra società avrebbe ottenuto a condizioni di mercato ( 21 ).

Dall’altro, la prassi di escludere una percentuale dell’utile quale utile in eccesso dall’obbligo di versare l’imposta sulle società non troverebbe alcun fondamento nella formulazione della legge ( 22 ).

3. Sulla determinazione del quadro di riferimento da parte del Tribunale

32. Per stabilire se tali constatazioni del Tribunale siano giuridicamente corrette affronterò anzitutto la prima eccezione sollevata dalle ricorrenti, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la determinazione del quadro di riferimento compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e basandosi invece sulla propria interpretazione.

A tal fine illustrerò entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, nel determinare il quadro di riferimento (e nello stabilire quindi anche se sussiste una deroga), all’interpretazione di una disposizione fiscale operata dallo Stato membro (ai paragrafi 33 e segg. e ai paragrafi 38 e segg.) ( 23 ).

Verificherò poi se il Tribunale abbia applicato detto criterio senza incorrere in errori di diritto e se esso abbia correttamente ritenuto che la prassi fiscale controversa non rientri nel quadro di riferimento (ai paragrafi 47 e segg.). a) Principio: carattere vincolante della valutazione dello Stato membro nella determinazione del quadro di riferimento

33. Nel determinare il quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, in linea di principio, alla configurazione e all’interpretazione della normativa tributaria nazionale compiuta dallo Stato membro ( 24 ).

Questo vincolo al sistema nazionale mira, anzitutto, a proteggere l’autonomia fiscale degli Stati membri.

Esso costituisce, inoltre, espressione del principio di legalità dell’imposta, che la Corte ha riconosciuto come principio generale del diritto dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 25 ).

34. Pertanto, per quanto riguarda i regimi di aiuto sotto forma di normative tributarie generali, anche la Corte presuppone, correttamente, un ambito di discrezionalità degli Stati membri e, specularmente, un criterio di verifica meno rigoroso della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione ( 26 ).

Essa sottolinea che, allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto fiscale dell’Unione, gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema fiscale che ritengono più idoneo ( 27 ).

Siffatto potere discrezionale degli Stati membri ricomprende la determinazione delle caratteristiche costitutive di ogni imposta e vale in particolare anche per l’attuazione e la configurazione del principio di libera concorrenza per le operazioni tra società collegate ( 28 ).

35. Le sentenze della Corte nelle cause Amazon ed [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ) devono essere intese in tal senso.

Nella causa [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha spiegato che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato, purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni ( 30 ).

Nella causa Amazon la Corte è giunta, in particolare, alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento in maniera illegittima senza aver dimostrato che dette linee guida sono state, in tutto o in parte, esplicitamente riprese nel diritto lussemburghese ( 31 ).

36. Nella prosecuzione di detta giurisprudenza, nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadiva l’autonomia fiscale degli Stati membri.

Nello stabilire le caratteristiche costitutive di un’imposta, gli Stati membri potrebbero così perseguire, oltre a un obiettivo di puro bilancio, anche altri obiettivi che costituiscono anch’essi parte del pertinente quadro di riferimento ( 32 ).

Per tale motivo, la Corte riteneva che un’esenzione generale dall’imposta sui beni immobili per terreni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria e messi a disposizione di altri vettori ferroviari rientrasse nel quadro di riferimento ( 33 ).

37. Il punto di partenza dell’eccezione sollevata dalle ricorrenti è pertanto corretto: il quadro di riferimento deve essere determinato, in linea di principio, alla luce della configurazione e dell’interpretazione da parte dello Stato membro. b) Eccezione: configurazione manifestamente incoerente oppure applicazione della normativa manifestamente contra legem

38. Tuttavia, i limiti di questa discrezionalità riconosciuta agli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati quando la normativa fiscale è configurata in maniera manifestamente incoerente (v. paragrafo 42) o gli organi nazionali applicano la normativa fiscale in maniera manifestamente contra legem (e quindi incoerente) (v. infra paragrafi 43 e segg.).

Il criterio di verifica da applicare in tale contesto si limita a un mero controllo di plausibilità (v., infra paragrafi 39 e segg.). 1) Sul criterio: controllo di plausibilità

39. Nel verificare se la normativa fiscale nazionale sia configurata in maniera incoerente o se sia applicata contra legem , la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione devono limitarsi a un controllo di plausibilità ( 34 ).

40. Tale limitazione a un controllo di plausibilità evita, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione debbano rispettivamente procedere alla corretta interpretazione in dettaglio di 27 diversi regimi tributari e possano, in tal modo, essere «sovraccaricati» già solo in considerazione della mole di attività ( 35 ).

Dall’altro, essa evita che la [OSCURATO:PERSONA] divenga de facto un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell’Unione, attraverso il controllo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], quasi delle corti tributarie supreme.

Infatti, nell’ambito di un controllo limitato alla plausibilità, non ogni semplice errore di diritto compiuto in un avviso di accertamento comporterebbe una deroga dal quadro di riferimento.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice dell’Unione non devono nemmeno esaminarle tutte sotto il profilo della loro legittimità ( 36 ).

41. A livello di Unione occorre, quindi, esaminare unicamente se la configurazione della normativa tributaria nazionale è manifestamente incoerente o se la sua applicazione da parte degli organi nazionali avviene contra legem .

Ciò accade quando la configurazione e l’applicazione non possono essere spiegate in maniera plausibile a un terzo come la [OSCURATO:PERSONA] o i giudici dell’Unione ( 37 ). 2) Configurazione manifestamente incoerente

42. I limiti del potere discrezionale degli Stati membri nella configurazione del loro sistema tributario vengono infatti superati se gli Stati membri abusano della propria legislazione fiscale al fine di concedere vantaggi a singole imprese «eludendo la normativa in materia di aiuti di Stato» ( 38 ).

Un siffatto abuso dell’autonomia fiscale può essere ritenuto sussistente nel caso di una configurazione manifestamente incoerente della normativa tributaria ( 39 ).

In tal senso, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ritiene che una decisione tributaria generale in materia di imposizione sia contraria al diritto dell’Unione se essa è stata configurata in una maniera manifestamente discriminatoria al fine di eludere i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione nel settore degli aiuti di Stato ( 40 ).

Distinzioni generali operate nella normativa fiscale nazionale non sono pertanto parte del quadro di riferimento qualora, all’interno di quest’ultimo, vale a dire del diritto fiscale nazionale, esse non si basino su alcun fondamento razionale ( 41 ). 3) Applicazione della normativa manifestamente contra legem

43. Tuttavia, i limiti della discrezionalità degli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati anche quando l’applicazione della normativa fiscale nazionale contrasta manifestamente con la formulazione della disposizione fiscale.

Pertanto, se gli organi nazionali applicano una disposizione fiscale in maniera manifestamente contraria al suo tenore letterale, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono vincolati a detta prassi applicativa in sede di determinazione del quadro di riferimento.

44. In tal caso, infatti, gli organi nazionali contraddicono proprio la normativa fiscale «normale» emanata dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua autonomia fiscale.

Dal principio di legalità dell’imposta ( 42 ) consegue anche che l’autonomia fiscale degli Stati membri è esercitata primariamente attraverso il legislatore nazionale.

Ne consegue che la legge nazionale è il punto di riferimento primario ai fini della determinazione del quadro di riferimento.

È vero che, in tale contesto, l’applicazione da parte degli organi nazionali è, in linea di principio, dirimente.

Tuttavia, laddove sussista una manifesta contraddizione tra la formulazione della legge e la sua applicazione, la formulazione della legge resta dirimente ai fini della determinazione del quadro di riferimento.

45. Pertanto, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha statuito che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato «purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni» ( 43 ) .

46. Dall’autonomia fiscale consegue così, da un lato, che la formulazione della legge rappresenta il punto di riferimento per l’esame del quadro di riferimento.

Dall’altro, l’esame di una deroga alla formulazione della legge è limitato a un controllo di plausibilità ( 44 ). c) Sull’applicazione del criterio di verifica

47. Ove si applichi tale criterio, risulta che il Tribunale ha confermato, senza incorrere in errori di diritto, il quadro di riferimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, bensì la sua applicazione manifestamente contra legem costituisce una deroga al quadro di riferimento, la normativa belga in materia di imposte sulle società. 1) Manifesta incoerenza dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92?

48. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non è manifestamente incoerente.

Esso si inserisce invece in maniera coerente nel sistema fiscale belga mirando a garantire un’adeguata imposizione nel rispettivo paese.

Nel contempo, può essere così evitata, all’interno di un gruppo multinazionale, una doppia imposizione economica nell’ambito dell’adeguamento di condizioni non di mercato che possono aver influito sull’utile (la principale fattispecie di applicazione potrebbero essere gli adeguamenti di prezzi di trasferimento ( 45 )).

49. In base alla sua formulazione, l’articolo 185, paragrafo 2, lettere a) e b), del CIR 92 consente alle autorità competenti, ad esempio, di adeguare dal punto di vista fiscale i prezzi per transazioni transfrontaliere tra due imprese di un gruppo multinazionale in conformità al principio di libera concorrenza.

Ciò significa che per la prestazione intercorsa tra due imprese collegate viene presunto, a livello fiscale, un prezzo che avrebbero pattuito imprese tra loro indipendenti.

L’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), del CIR 92 consente di imputare a fini fiscali questo utile determinato sulla base di tale (ipotetico) prezzo all’impresa «corretta».

Specularmente, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, consente di detrarre l’utile derivante dalla transazione transfrontaliera (adeguando il prezzo alle condizioni di mercato), quando detto utile è ricompreso anche nell’utile dell’altra impresa.

In questo modo può essere evitata una doppia imposizione economica di uno stesso utile da parte di due creditori di imposta tenendo conto, in definitiva, del prezzo di trasferimento adeguato nell’altro Stato. 2) Applicazione manifestamente contra legem dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 nella prassi fiscale controversa

50. Le autorità belghe ritengono invece che il senso dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consista nel garantire che un’impresa belga appartenente a un gruppo multinazionale debba assoggettare a tassazione unicamente gli utili che anche un’impresa individuale avrebbe conseguito.

Gli utili che eccedono detta misura sarebbero resi possibili da sinergie, economie di scala o altri benefici derivanti dalla partecipazione a un gruppo multinazionale.

Un’impresa individuale comparabile non godrebbe di tali benefici, i quali dovrebbero, pertanto, essere esentati da imposta ( 46 ).

Per questo motivo, su istanza del soggetto passivo veniva assoggettato a imposizione unicamente l’utile (ipotetico) di un’impresa individuale comparabile.

51. Tale lettura e la prassi fiscale controversa ad essa collegata sono manifestamente inconciliabili con la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e non sono, quindi, parte del quadro di riferimento.

52. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 presuppone che « le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle concordate tra imprese indipendenti».

Come si evince, inoltre, dalla frase introduttiva dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, la disposizione si applica soltanto ai « reciproci rapporti transfrontalieri » delle imprese collegate.

53. Per contro, nella prassi fiscale controversa, il criterio di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e di eventuali condizioni concordate nell’ambito di essa non ha alcun rilievo.

La riduzione dell’utile è stata concessa a prescindere da rapporti commerciali transfrontalieri.

Essa non riguardava l’applicazione del principio di libera concorrenza, ad esempio, ai prezzi di trasferimento, bensì la riduzione dell’utile complessivo dell’impresa belga a un utile ipotetico.

Non è nemmeno chiaro in che misura, nel periodo di cui trattasi, le ricorrenti abbiano concordato prezzi per prestazioni infragruppo (forniture e servizi) da rapporti transfrontalieri.

54. Non vi è una spiegazione plausibile per questa applicazione della disposizione, incurante della sua formulazione.

Infatti, il requisito di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e dell’intervenuta pattuizione di condizioni tra due imprese si evince dalla disposizione con la stessa immediatezza dell’assenza di tali condizioni nella prassi fiscale controversa.

55. Di conseguenza, non può essere accolta nemmeno l’eccezione delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non avrebbe verificato se la prassi fiscale controversa deroga manifestamente al quadro di riferimento.

È vero che il Tribunale non ha espressamente menzionato il carattere manifesto; tuttavia, esso ha applicato il criterio qui proposto accertando una corrispondente deroga della prassi fiscale controversa alla formulazione della legge. d) Conclusione intermedia

56. La prassi fiscale controversa non può evidentemente fondarsi sulla disciplina di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR

92. Il Tribunale ha pertanto correttamente confermato l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale prassi non costituisce parte del quadro di riferimento, bensì deroga ad esso.

4. Sulla rettifica unilaterale dell’utile a favore del soggetto passivo

57. Non occorre pertanto esaminare l’eccezione sollevata dalle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato o mancato di prendere in considerazione prove che attesterebbero che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consente una rettifica unilaterale dell’utile a favore del soggetto passivo da parte delle autorità fiscali belghe.

Infatti, quand’anche dovesse essere così, i primi due motivi di impugnazione risulterebbero infondati poiché la prassi fiscale controversa evidentemente non corrisponde, per i motivi appena illustrati, alla formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.

58. Si osservi, solo per completezza, che l’eccezione delle ricorrenti si basa su un equivoco.

Il Tribunale non si è infatti basato sul fatto che gli «utili in eccesso» esentati da imposta in [OSCURATO:PERSONA] fossero tassati anche nell’altro Stato.

Esso presupponeva soltanto che fossero contenuti anche negli utili di un’altra impresa del gruppo.

5. Conclusione dell’esame dei primi due motivi di impugnazione

59. Il Tribunale ha pertanto stabilito, senza commettere alcun errore di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] era nel giusto nel ritenere che la prassi fiscale controversa non rientrasse – in ragione di un’interpretazione manifestamente contra legem – nel quadro di riferimento dell’imposta sulle società belga.

I primi due motivi di impugnazione delle ricorrenti sono, pertanto, infondati.

B. Sul terzo motivo di impugnazione: esistenza di un vantaggio

60. Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la constatazione del Tribunale secondo cui, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sufficientemente dimostrato la sussistenza di un vantaggio.

A tal fine non sarebbe sufficiente che i beneficiari della prassi fiscale controversa non siano stati tassati in ragione dell’utile da loro effettivamente conseguito, bensì in ragione di un utile ipotetico. 61.

Tale eccezione non può essere accolta.

Infatti, come correttamente constatato dal Tribunale ( 47 ), la prassi fiscale controversa riduceva l’onere fiscale a carico delle imprese beneficiare rispetto all’onere fiscale che sarebbe risultato in forza della normale imposizione prevista ai sensi del sistema dell’imposta sulle società vigente in [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo comprende sì anche l’applicazione delle rettifiche previste ex lege – come quella di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR

92. Tuttavia, come appena illustrato (paragrafi 50 e segg.), le relative condizioni non sono, evidentemente, soddisfatte.

Il vantaggio della prassi fiscale controversa consisteva pertanto, per le imprese beneficiarie, nella rettifica, su loro istanza, della tipologia e dell’ammontare della base imponibile, senza che detta rettifica fosse prevista dalla normativa belga sull’imposta sulle società.

62. Irrilevante a tal fine è anche l’eccezione delle ricorrenti secondo cui esse, anche in mancanza della prassi fiscale controversa, non avrebbero probabilmente dovuto versare imposte maggiori.

Si deve infatti presupporre che le ricorrenti non abbiano presentato istanza di imposizione di un utile (ipotetico) superiore a quello da esse realmente conseguito.

63. Anche se, nel singolo caso, dovesse presentarsi la situazione – inverosimile – di imprese beneficiarie che non sarebbero state assoggettate, in mancanza delle decisioni anticipate in materia fiscale ottenute attraverso la prassi fiscale controversa, a un onere fiscale superiore, ciò non inciderebbe sulla legittimità della decisione controversa.

Infatti, in quest’ultima fase, la [OSCURATO:PERSONA] doveva esaminare soltanto se la prassi fiscale controversa garantisse ai beneficiari, in base alle modalità in essa previste, un vantaggio sensibile rispetto ai loro concorrenti ( 48 ). [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso, in particolare, della sua precisa entità.

La situazione individuale di ciascun singolo beneficiario può essere presa in considerazione in sede di recupero.

64. Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto.

C. Sul quarto motivo di impugnazione: qualificazione come misura selettiva

65. Con il quarto motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la constatazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presupposto, senza incorrere in errori di diritto, il carattere selettivo della prassi fiscale controversa.

66. Questa eccezione riguarda la questione, da esaminare nell’ambito della seconda fase, se la misura fiscale di cui trattasi deroghi al sistema generale in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detta disciplina generale, in una situazione materiale e giuridica comparabile (v., al riguardo, già il paragrafo 29).

67. Secondo le ricorrenti nessuno dei tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermati dal Tribunale dimostra che la prassi fiscale controversa implica una siffatta disparità di trattamento di imprese tra loro comparabili.

Posto che i tre motivi giustificano l’ipotesi di una disparità di trattamento indipendentemente l’uno dall’altro, il motivo di impugnazione delle ricorrenti è fondato unicamente laddove tutti i suddetti motivi risultino non pertinenti.

Al contrario, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto ove uno dei suddetti motivi si dimostri pertinente.

1. Sulla penalizzazione di imprese individuali e di imprese appartenenti a un gruppo operante soltanto a livello nazionale

68. In base alle constatazioni del Tribunale, il regime tributario sugli utili in eccesso comporta una penalizzazione selettiva di imprese che non sono parte di un gruppo multinazionale ( 49 ).

L’obiettivo del sistema belga di imposizione delle società consisterebbe, infatti, nel tassare tutti gli utili delle imprese imponibili a prescindere che siano esse autonome o integrate in un gruppo multinazionale ( 50 ).

69. Per contro, la prassi fiscale controversa accorderebbe ai beneficiari un’agevolazione fiscale consentendo loro di detrarre una parte dei loro utili dalla propria base imponibile senza che detto utile esente da imposta sia stato ricompreso negli utili di un’altra società del gruppo ( 51 ).

Le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale verrebbero pertanto trattate in maniera diversa dalle altre imprese che vengono tassate sulla base del loro utile complessivo in conformità delle normali norme dell’imposta belga sulle società ( 52 ).

70. Le ricorrenti eccepiscono che le imprese parte di un gruppo multinazionale non si troverebbero in una situazione comparabile con quella delle imprese che non rientrano in alcun gruppo di imprese o rientrano in un gruppo che opera esclusivamente a livello nazionale.

71. Occorre quindi esaminare se le imprese di gruppi multinazionali siano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito con il quadro di riferimento (tassazione uniforme degli utili in ragione della concreta capacità finanziaria), in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali.

72. Le ricorrenti eccepiscono in effetti correttamente che, a differenza dei gruppi di imprese multinazionali, le imprese che operano a livello puramente nazionale non sono esposte al rischio di una doppia imposizione che può derivare dall’adeguamento dei prezzi di trasferimento.

73. Tuttavia, la prassi fiscale controversa non si ricollega proprio al rischio di una tale doppia imposizione poiché non presuppone alcuna operazione transfrontaliera.

La prassi fiscale controversa è invece strutturata nel senso di attribuire ai beneficiari la facoltà di passare da un’imposizione sulla base dell’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità) a un’imposizione sulla base dell’utile medio ipotetico di un’impresa individuale.

Ciò comporta, in definitiva, che i soggetti passivi appartenenti a un gruppo multinazionale possono scegliere se non versare l’imposta sulle società su una determinata parte dei loro utili effettivamente conseguiti.

Tale opzione non è riconosciuta a un’impresa individuale.

74. Pertanto, il rischio di una doppia imposizione non può giustificare, in considerazione dell’obiettivo di tassare gli utili di impresa in funzione della capacità, la disparità di trattamento derivante dalla prassi fiscale controversa.

Infatti, sotto questo profilo, le imprese di gruppi multinazionali si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali.

È proprio l’obiettivo di un’imposizione uniforme a essere disatteso se le imprese multinazionali sono tenute ad assoggettare il loro utile solo nella misura di un ipotetico utile medio, mentre tutti gli altri soggetti passivi devono tassare il proprio utile effettivo nella sua interezza.

75. Poiché l’agevolazione fiscale non è riconosciuta a tutti i soggetti passivi nella stessa misura, ma soltanto alle imprese belghe di gruppi multinazionali, il Tribunale ha ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che la prassi fiscale controversa tratti in maniera diversa imprese che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile sotto il profilo dell’obiettivo della tassazione uniforme degli utili in funzione della capacità finanziaria perseguito dalla disciplina generale.

76. Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione non può essere accolto già per tale ragione. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale hanno ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che sussistesse una disparità di trattamento.

2. Sulla penalizzazione di imprese che non effettuano , tra l’altro, investimenti in [OSCURATO:PERSONA]

77. Non occorre qui esaminare se anche le altre due distinzioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e ritenute giuridicamente corrette dal Tribunale ( 53 ) comprovino una disparità di trattamento di operatori economici che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile ( 54 ).

Infatti, come appena illustrato, sussiste già una disparità di trattamento tra imprese di gruppi multinazionali, da un lato, e imprese individuali e imprese di un gruppo che opera soltanto a livello nazionale, dall’altro, (v., supra, paragrafi 71 e segg.).

3. Conclusione dell’esame del quarto motivo di impugnazione

78. Giacché il Tribunale ha correttamente respinto l’eccezione sollevata avverso la classificazione della prassi fiscale controversa come misura selettiva, anche il quarto motivo di impugnazione risulta infondato.

D. Conclusione dell’esame dei motivi di impugnazione

79. Poiché tutti e quattro i motivi sono infondati, occorre respingere l’impugnazione.

VI. Spese

80. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, detta Corte statuisce sulle spese.

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

81. Posto che le argomentazioni delle ricorrenti sono state integralmente respinte e che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna alle spese, le ricorrenti si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

VII. Conclusione

82. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue nelle cause da C‑737/23 P a C‑742/23 P:

1. Le impugnazioni sono respinte.

2. Le ricorrenti sono condannate alle spese. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑266/16, T‑324/16, T‑351/16, T‑363/16, T‑371/16 e T‑388/16, EU:T:2023:567). 3 Si tratta dei procedimenti nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P, C‑736/23 P, C‑752/23 P, C‑754/23 P, C‑755/23 P e C‑756/23 P, nonché C‑757/23 P e C‑758/23 P. Le presenti conclusioni riprendono, essenzialmente, le considerazioni contenute nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P. Nuove sono soltanto le considerazioni ai paragrafi 60 e segg. concernenti la censura sollevata in merito all’accertamento di un vantaggio economico. 4 Decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61). 5 I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e

16. 6 Gazzetta ufficiale belga del 9 luglio 2004. 7 Punti 66, 67 e 70 della sentenza impugnata e punto 34 della decisione controversa. 8 Punti 68 e 70 della sentenza impugnata con rinvio al punto 38 della decisione controversa. 9 Punti 71 e 72 della sentenza impugnata con rinvio ai punti da 39 a 42 della decisione controversa, e dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023, prodotta sub allegato A.10. 10 Sul prosieguo, v. punto 73 della sentenza impugnata. 11 Veniva, infatti, quantificata una percentuale risultante da una comparazione tra una stima di un utile medio ipotetico di un’impresa individuale e un utile reale stimato del soggetto passivo.

Tale percentuale veniva detratta dall’ utile effettivo del soggetto passivo negli ultimi cinque anni. 12 Sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91). 13 Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

, (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).

14 Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 156 a 158 nonché 169 e 170). 15 Sentenze del 29 aprile 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 36); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 105), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27). 16 V., sul prosieguo, sentenze del 29 aprile 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 44); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 107), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C562/19 P, EU:C:2021:201, punti 31 e 32). 17 Punti 62 e segg., segnatamente, punto 75 della sentenza impugnata. 18 Punto 62 della sentenza impugnata. 19 Punto 74 della sentenza impugnata. 20 È vero che la versione inglese della sentenza parla di «already included» e non di «also included».

Tuttavia, dalle motivazioni del Tribunale e da un confronto con la versione francese («également repris») risulta evidente che si tratta di un errore di traduzione. 21 Punto 69 della sentenza impugnata. 22 Punto 73 della sentenza impugnata. 23

V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 91 e segg.), Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 86 e segg.) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafi 147 e segg.). 24

V. già le mie conclusioni nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 27). 25 Sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119), e dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 39); v. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 99). 26

V. sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punti 115 e segg.), e dell’8 novembre 2022,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.). 27 Sentenze del 29 aprile 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 48); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C562/19 P, EU:C:2021:201, punto 37); v., in tal senso, anche con riferimento alle libertà fondamentali, sentenze del 3 marzo 2020,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 49), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 42), e dell’8 novembre 2022,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.). 29 Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985), e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948). 30 Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120). 31 Sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56). 32 Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 51). 33 Sentenza del 29 aprile 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 80). 34

V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 101). 35

V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 98 e segg.), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 94 e 95). 36

V. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 96). 37

V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafo 94), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 92). 38 Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 96 a 107). 39

V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 91). 40 Sentenze del 29 aprile 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 53); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114), del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (C‑596/19 P, EU:C:2021:202, punti 48 e 49), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 42 e 43). 41

V. le mie conclusioni nelle cause

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 34), e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafo 151). 42 V., a tal proposito, sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119).

Tale principio esige che tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali dell’imposta siano determinati dal legislatore nazionale. 43 Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120). 44 Qualora, sulla base di un siffatto controllo, gli organi dell’Unione giungano alla conclusione che gli organi nazionali applicano la normativa fiscale nazionale in maniera manifestamente contra legem , una prassi fondata su di essa non è parte del quadro di riferimento, bensì vi deroga.

Se tale prassi integri anche un vantaggio selettivo deve essere stabilito sulla base della seconda e della terza fase del summenzionato esame in tre fasi (paragrafo 29).

V. sentenza del 29 aprile 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 60), e le mie conclusioni in detta causa

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 28). 45 I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e

16. 46 Esposizione della posizione belga nel punto 14 della decisione controversa. 47 Punto 28 della sentenza impugnata. 48 Sul prosieguo, v. sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punto 77). 49 Punti 95 e segg. della sentenza impugnata. 50 Punto 98 della sentenza impugnata. 51 Punto 99 della sentenza impugnata. 52 Punto 101 della sentenza impugnata. 53 Punti 102 e segg. e 110 e segg. della sentenza impugnata. 54

V. le più ampie considerazioni nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C-‑735/23 P (paragrafi 89 e segg).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 marzo 2026 ( 1 ) Cause riunite da C ‑ 737/23 P a C ‑ 742/23 P [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 737/23 P), VF [OSCURATO:PERSONA] BVBA (C ‑ 738/23 P), [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 739/23 P), [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 740/23 P), [OSCURATO:PERSONA], già BP [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 741/23 P), [OSCURATO:PERSONA] NV (C ‑ 742/23 P) contro [OSCURATO:PERSONA] europea « Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Criterio di controllo in materia di aiuti nel diritto tributario – Prassi amministrativa illegittima integrante aiuto » I. Introduzione 1. Nell’esaminare una prassi delle autorità fiscali degli Stati membri sotto il profilo della normativa in materia di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati all’interpretazione di una disposizione del diritto tributario nazionale da parte dello Stato membro se tale interpretazione è incompatibile con la formulazione della disposizione? 2. Tale questione costituisce il fulcro delle impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla VF [OSCURATO:PERSONA] BVBA, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: le «ricorrenti») avverso la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Le presenti impugnazioni rientrano in una serie di impugnazioni, nell’ambito delle quali presento oggi, parimenti, le conclusioni ( 3 ). 3. La sentenza impugnata concerne la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 gennaio 2016 ( 4 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il cosiddetto «regime sugli utili in eccesso» (in prosieguo: la «prassi fiscale controversa») applicato dalle autorità fiscali belghe tra il 2004 e il 2014 integrasse un aiuto incompatibile con il mercato interno. La prassi fiscale controversa consentiva di ridurre, in [OSCURATO:PERSONA], l’utile imponibile delle imprese rientranti in un gruppo internazionale attraverso decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (prassi indicata, in parte, anche come esenzione degli utili in eccesso o «excess profits»). 4. Le autorità fiscali belghe fondavano tale prassi su una disposizione del diritto tributario belga, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi; in prosieguo: il «CIR 92»). In base alla sua formulazione, tale disposizione consente una rettifica degli utili delle società nei casi in cui accordi a condizioni non di mercato hanno influito sull’utile. La principale fattispecie di applicazione potrebbe essere l’accordo sui prezzi di trasferimento non di mercato ( 5 ). Sia la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, sia il Tribunale nella sentenza impugnata sono giunti alla conclusione che questa prassi fiscale controversa deroga al diritto belga in materia di imposte sulle società nel suo insieme (quale quadro di riferimento). 5. Le presenti impugnazioni forniscono alla Corte l’occasione per stabilire in che misura la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale siano vincolati, nel determinare il diritto tributario nazionale «normale» quale quadro di riferimento ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, all’interpretazione nazionale di una determinata disposizione. In particolare, tale questione si pone nella presente fattispecie in quanto la prassi fiscale controversa, fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, rappresenta una prassi amministrativa consolidata in [OSCURATO:PERSONA]. II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione 6. Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 107 e 108 TFUE. B. Diritto belga 7. [OSCURATO:PERSONA] le norme in materia di tassazione dei redditi sono codificate nel CIR 92. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del CIR 92 viene riscossa a titolo di imposta sui redditi, in particolare, un’imposta sul reddito globale delle società residenti nel territorio nazionale, ossia l’imposta sulle società. 8. Con legge del 21 giugno 2004 che modifica il CIR 92 e la legge del 24 dicembre 2002 ( 6 ) il [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuove regole per le transazioni transfrontaliere di società appartenenti a un gruppo che prevedono rettifiche degli utili in caso di accordi conclusi a condizioni non di mercato. 9. L’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 così dispone: «[P]er due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri: a)      quando entrambe le imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa; b)      quando gli utili di un’impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa. Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni». 10. Dal preambolo della legge si evince che in tal modo si intende dare attuazione al principio di libera concorrenza per le fattispecie transfrontaliere ( 7 ). 11. La posizione delle autorità fiscali belghe sull’interpretazione di detta disposizione si deduce da una circolare del 4 luglio 2006, in cui viene ribadito sostanzialmente quanto indicato nel preambolo della legge ( 8 ). Inoltre, il Ministro delle finanze belga ha preso posizione sull’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in particolare, in risposta a numerose interrogazioni parlamentari ( 9 ). III. Fatti e procedimento A. Contesto della controversia 12. Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014 l’autorità competente in materia di decisioni anticipate in materia fiscale accordava, attraverso 66 decisioni anticipate in materia fiscale fondate sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, riduzioni dell’utile imponibile in [OSCURATO:PERSONA] a favore di 55 imprese con sede in detto paese e facenti parte di gruppi multinazionali. 13. In tale contesto, su istanza dei soggetti passivi, l’autorità competente non si fondava su prezzi di trasferimento da essa stessa determinati, ma confrontava l’utile delle società belghe con l’utile medio di un’impresa individuale comparabile ( 10 ). Il risultato di detto raffronto era una percentuale che esprimeva lo scostamento tra l’utile effettivo dei soggetti passivi e l’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. L’utile degli ultimi cinque anni non veniva assoggettato a imposizione nella misura di detta percentuale. Su istanza dei soggetti passivi la tipologia e l’ammontare della base imponibile venivano così modificati nel senso che quale base imponibile non veniva più preso in considerazione l’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità secondo la normativa fiscale belga), bensì solo un utile ridotto. A tal riguardo si può quindi certamente parlare di tassazione di un utile medio ipotetico ( 11 ). 14. Con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] accertava che le riduzioni degli utili concesse dalle autorità belghe competenti attraverso detta prassi fiscale integravano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, applicato con modalità incompatibili con il mercato interno e in violazione dell’articolo108, paragrafo 3, TFUE. 15. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero degli aiuti concessi ai beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto in un secondo momento dal [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in allegato alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] elencava già, a titolo meramente indicativo, sulla base delle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], 55 beneficiari, tra cui le ricorrenti. B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16. Tra il 27 maggio e il 20 luglio 2016 le ricorrenti presentavano ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa che venivano iscritti a ruolo con il numero T‑266/16, T‑324/16, T‑351/16, T‑363/16, T‑371/16 e T‑388/16. 17. In primo grado le ricorrenti deducevano quattro motivi di ricorso sulla base di atti introduttivi pressoché identici. Con detti motivi esse contestavano, essenzialmente, gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sussistenza di un regime di aiuti, la qualificazione della prassi fiscale controversa come aiuto, nonché l’ordine di recupero e contestavano altresì alla [OSCURATO:PERSONA] di aver oltrepassato le proprie competenze pronunciandosi nell’ambito della competenza fiscale belga. 18. Con ordinanza del 16 febbraio 2018 il Tribunale sospendeva, in particolare, il procedimento nelle cause T‑266/16, T‑324/16, T‑351/16, T‑363/16, T‑371/16 e T‑388/16 alla base della sentenza impugnata sino alla pronuncia della decisione a conclusione del procedimento nelle cause T‑131/16 e T‑263/16. 19. Con sentenza del 14 febbraio 2019 ( 12 ), pronunciata nelle cause da ultimo menzionate, il Tribunale annullava la decisione controversa poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di un regime di aiuti. Con sentenza del 16 settembre 2021 ( 13 ) la Corte si pronunciava sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza, annullando la sentenza del Tribunale, poiché non vi era ragione di contestare il riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un regime di aiuti, e rinviando la causa al Tribunale. In primo grado, il Tribunale non aveva ancora esaminato se le decisioni anticipate in materia fiscale rappresentassero aiuti di Stato e se il recupero di detti aiuti fosse stato disposto legittimamente. Il Tribunale era chiamato a compiere accertamenti in tal senso nell’ambito del procedimento di secondo grado( 14 ). 20. Il 26 aprile 2022 il Tribunale disponeva la riassunzione del procedimento ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura. 21. Con la sentenza impugnata del 20 settembre 2023 il Tribunale respingeva i ricorsi. IV. Procedimento dinanzi alla Corte 22. Il 30 novembre 2023 le ricorrenti hanno presentato le presenti impugnazioni chiedendo di: -      annullare la sentenza impugnata; -      annullare la decisione controversa; -      in subordine, rinviare la causa al Tribunale; -      condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale. 23. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna delle ricorrenti alle spese. 24. Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Presidente della Corte ha riunito le impugnazioni ai fini della trattazione scritta e orale, nonché ai fini della sentenza. 25. Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura. V. Analisi giuridica 26. Le ricorrenti deducono quattro motivi di impugnazione sulla base di atti di impugnazione pressoché identici. Con i loro primi due motivi di impugnazione esse eccepiscono errori di diritto commessi dal Tribunale nella determinazione del quadro di riferimento (v., al riguardo, infra sub A). Nell’ambito del terzo motivo di impugnazione esse eccepiscono che il Tribunale avrebbe errato in diritto riconoscendo la sussistenza di un vantaggio (v., a tal proposito, infra sub B.). Il Tribunale avrebbe, da ultimo, erroneamente presupposto il carattere selettivo della prassi fiscale controversa (v., sul quarto motivo di impugnazione, infra sub C). A. Sui primi due motivi di impugnazione: determinazione del quadro di riferimento 27. Con i primi due motivi di impugnazione le ricorrenti contestano al Tribunale un’errata interpretazione del diritto tributario belga e uno snaturamento dei mezzi di prova prodotti al riguardo. Nel determinare il quadro di riferimento il Tribunale non avrebbe tenuto conto della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe invece basato erroneamente su una propria interpretazione del diritto belga (v., sul primo motivo di impugnazione, infra ai paragrafi 32 e segg.). Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, i mezzi di prova prodotti a tal riguardo attestano che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consente una rettifica unilaterale dell’utile a favore del soggetto passivo da parte delle autorità fiscali belghe (v., sul secondo motivo di impugnazione, infra, paragrafi 57 e 58). 1. Sulla determinazione del quadro di riferimento quale precondizione dell’analisi degli aiuti di Stato 28. Secondo una giurisprudenza ( 15 ) costante della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede, in primo luogo , che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato attraverso risorse statali. Sotto un secondo profilo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Sotto un terzo profilo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. Sotto un quarto profilo , deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. 29. Nella specie, è problematica unicamente l’esistenza di un vantaggio selettivo. In relazione alle misure fiscali, la selettività deve essere determinata, secondo una costante giurisprudenza ( 16 ) della Corte, in più fasi. In un primo tempo , deve essere determinato il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato quale cosiddetto quadro di riferimento. Partendo da tale regime fiscale comune o «normale», occorre valutare, in un secondo tempo , se la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale quadro generale, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da quest’ultimo, in una situazione materiale e giuridica comparabile. Qualora sia stata accertata una deroga alla «tassazione normale», occorre verificare, in un’ ultima fase , se la deroga sia giustificata. 2. Constatazioni del Tribunale 30. Il Tribunale aderisce all’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, secondo cui la prassi fiscale controversa costituisce una deroga al diritto tributario belga quale quadro di riferimento ( 17 ). Tale prassi non sarebbe prevista in nessuna disposizione del CIR 92 e non potrebbe fondarsi, in particolare, neppure sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe escluso dal quadro di riferimento l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 in sé, ma la sua applicazione (illegittima) ( 18 ). 31. Attraverso la riduzione dell’utile nell’ambito delle decisioni anticipate in materia fiscale, le autorità fiscali belghe avrebbero applicato la disposizione sistematicamente contra legem ( 19 ). Da un lato, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 troverebbe applicazione, in base alla sua formulazione, unicamente quando sussiste un rapporto transfrontaliero tra due società collegate e l’utile da rettificare è parimenti( 20 ) considerato nell’utile dell’altra società e l’utile così incluso è quello che detta altra società avrebbe ottenuto a condizioni di mercato ( 21 ). Dall’altro, la prassi di escludere una percentuale dell’utile quale utile in eccesso dall’obbligo di versare l’imposta sulle società non troverebbe alcun fondamento nella formulazione della legge ( 22 ). 3. Sulla determinazione del quadro di riferimento da parte del Tribunale 32. Per stabilire se tali constatazioni del Tribunale siano giuridicamente corrette affronterò anzitutto la prima eccezione sollevata dalle ricorrenti, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la determinazione del quadro di riferimento compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e basandosi invece sulla propria interpretazione. A tal fine illustrerò entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, nel determinare il quadro di riferimento (e nello stabilire quindi anche se sussiste una deroga), all’interpretazione di una disposizione fiscale operata dallo Stato membro (ai paragrafi 33 e segg. e ai paragrafi 38 e segg.) ( 23 ). Verificherò poi se il Tribunale abbia applicato detto criterio senza incorrere in errori di diritto e se esso abbia correttamente ritenuto che la prassi fiscale controversa non rientri nel quadro di riferimento (ai paragrafi 47 e segg.). a) Principio: carattere vincolante della valutazione dello Stato membro nella determinazione del quadro di riferimento 33. Nel determinare il quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, in linea di principio, alla configurazione e all’interpretazione della normativa tributaria nazionale compiuta dallo Stato membro ( 24 ). Questo vincolo al sistema nazionale mira, anzitutto, a proteggere l’autonomia fiscale degli Stati membri. Esso costituisce, inoltre, espressione del principio di legalità dell’imposta, che la Corte ha riconosciuto come principio generale del diritto dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 25 ). 34. Pertanto, per quanto riguarda i regimi di aiuto sotto forma di normative tributarie generali, anche la Corte presuppone, correttamente, un ambito di discrezionalità degli Stati membri e, specularmente, un criterio di verifica meno rigoroso della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione ( 26 ). Essa sottolinea che, allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto fiscale dell’Unione, gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema fiscale che ritengono più idoneo ( 27 ). Siffatto potere discrezionale degli Stati membri ricomprende la determinazione delle caratteristiche costitutive di ogni imposta e vale in particolare anche per l’attuazione e la configurazione del principio di libera concorrenza per le operazioni tra società collegate ( 28 ). 35. Le sentenze della Corte nelle cause Amazon ed [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ) devono essere intese in tal senso. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha spiegato che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato, purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni ( 30 ). Nella causa Amazon la Corte è giunta, in particolare, alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento in maniera illegittima senza aver dimostrato che dette linee guida sono state, in tutto o in parte, esplicitamente riprese nel diritto lussemburghese ( 31 ). 36. Nella prosecuzione di detta giurisprudenza, nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadiva l’autonomia fiscale degli Stati membri. Nello stabilire le caratteristiche costitutive di un’imposta, gli Stati membri potrebbero così perseguire, oltre a un obiettivo di puro bilancio, anche altri obiettivi che costituiscono anch’essi parte del pertinente quadro di riferimento ( 32 ). Per tale motivo, la Corte riteneva che un’esenzione generale dall’imposta sui beni immobili per terreni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria e messi a disposizione di altri vettori ferroviari rientrasse nel quadro di riferimento ( 33 ). 37. Il punto di partenza dell’eccezione sollevata dalle ricorrenti è pertanto corretto: il quadro di riferimento deve essere determinato, in linea di principio, alla luce della configurazione e dell’interpretazione da parte dello Stato membro. b) Eccezione: configurazione manifestamente incoerente oppure applicazione della normativa manifestamente contra legem 38. Tuttavia, i limiti di questa discrezionalità riconosciuta agli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati quando la normativa fiscale è configurata in maniera manifestamente incoerente (v. paragrafo 42) o gli organi nazionali applicano la normativa fiscale in maniera manifestamente contra legem (e quindi incoerente) (v. infra paragrafi 43 e segg.). Il criterio di verifica da applicare in tale contesto si limita a un mero controllo di plausibilità (v., infra paragrafi 39 e segg.). 1) Sul criterio: controllo di plausibilità 39. Nel verificare se la normativa fiscale nazionale sia configurata in maniera incoerente o se sia applicata contra legem , la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione devono limitarsi a un controllo di plausibilità ( 34 ). 40. Tale limitazione a un controllo di plausibilità evita, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione debbano rispettivamente procedere alla corretta interpretazione in dettaglio di 27 diversi regimi tributari e possano, in tal modo, essere «sovraccaricati» già solo in considerazione della mole di attività ( 35 ). Dall’altro, essa evita che la [OSCURATO:PERSONA] divenga de facto un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell’Unione, attraverso il controllo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], quasi delle corti tributarie supreme. Infatti, nell’ambito di un controllo limitato alla plausibilità, non ogni semplice errore di diritto compiuto in un avviso di accertamento comporterebbe una deroga dal quadro di riferimento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice dell’Unione non devono nemmeno esaminarle tutte sotto il profilo della loro legittimità ( 36 ). 41. A livello di Unione occorre, quindi, esaminare unicamente se la configurazione della normativa tributaria nazionale è manifestamente incoerente o se la sua applicazione da parte degli organi nazionali avviene contra legem . Ciò accade quando la configurazione e l’applicazione non possono essere spiegate in maniera plausibile a un terzo come la [OSCURATO:PERSONA] o i giudici dell’Unione ( 37 ). 2) Configurazione manifestamente incoerente 42. I limiti del potere discrezionale degli Stati membri nella configurazione del loro sistema tributario vengono infatti superati se gli Stati membri abusano della propria legislazione fiscale al fine di concedere vantaggi a singole imprese «eludendo la normativa in materia di aiuti di Stato» ( 38 ). Un siffatto abuso dell’autonomia fiscale può essere ritenuto sussistente nel caso di una configurazione manifestamente incoerente della normativa tributaria ( 39 ). In tal senso, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ritiene che una decisione tributaria generale in materia di imposizione sia contraria al diritto dell’Unione se essa è stata configurata in una maniera manifestamente discriminatoria al fine di eludere i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione nel settore degli aiuti di Stato ( 40 ). Distinzioni generali operate nella normativa fiscale nazionale non sono pertanto parte del quadro di riferimento qualora, all’interno di quest’ultimo, vale a dire del diritto fiscale nazionale, esse non si basino su alcun fondamento razionale ( 41 ). 3) Applicazione della normativa manifestamente contra legem 43. Tuttavia, i limiti della discrezionalità degli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati anche quando l’applicazione della normativa fiscale nazionale contrasta manifestamente con la formulazione della disposizione fiscale. Pertanto, se gli organi nazionali applicano una disposizione fiscale in maniera manifestamente contraria al suo tenore letterale, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono vincolati a detta prassi applicativa in sede di determinazione del quadro di riferimento. 44. In tal caso, infatti, gli organi nazionali contraddicono proprio la normativa fiscale «normale» emanata dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua autonomia fiscale. Dal principio di legalità dell’imposta ( 42 ) consegue anche che l’autonomia fiscale degli Stati membri è esercitata primariamente attraverso il legislatore nazionale. Ne consegue che la legge nazionale è il punto di riferimento primario ai fini della determinazione del quadro di riferimento. È vero che, in tale contesto, l’applicazione da parte degli organi nazionali è, in linea di principio, dirimente. Tuttavia, laddove sussista una manifesta contraddizione tra la formulazione della legge e la sua applicazione, la formulazione della legge resta dirimente ai fini della determinazione del quadro di riferimento. 45. Pertanto, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha statuito che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato «purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni» ( 43 ) . 46. Dall’autonomia fiscale consegue così, da un lato, che la formulazione della legge rappresenta il punto di riferimento per l’esame del quadro di riferimento. Dall’altro, l’esame di una deroga alla formulazione della legge è limitato a un controllo di plausibilità ( 44 ). c) Sull’applicazione del criterio di verifica 47. Ove si applichi tale criterio, risulta che il Tribunale ha confermato, senza incorrere in errori di diritto, il quadro di riferimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, bensì la sua applicazione manifestamente contra legem costituisce una deroga al quadro di riferimento, la normativa belga in materia di imposte sulle società. 1) Manifesta incoerenza dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92? 48. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non è manifestamente incoerente. Esso si inserisce invece in maniera coerente nel sistema fiscale belga mirando a garantire un’adeguata imposizione nel rispettivo paese. Nel contempo, può essere così evitata, all’interno di un gruppo multinazionale, una doppia imposizione economica nell’ambito dell’adeguamento di condizioni non di mercato che possono aver influito sull’utile (la principale fattispecie di applicazione potrebbero essere gli adeguamenti di prezzi di trasferimento ( 45 )). 49. In base alla sua formulazione, l’articolo 185, paragrafo 2, lettere a) e b), del CIR 92 consente alle autorità competenti, ad esempio, di adeguare dal punto di vista fiscale i prezzi per transazioni transfrontaliere tra due imprese di un gruppo multinazionale in conformità al principio di libera concorrenza. Ciò significa che per la prestazione intercorsa tra due imprese collegate viene presunto, a livello fiscale, un prezzo che avrebbero pattuito imprese tra loro indipendenti. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), del CIR 92 consente di imputare a fini fiscali questo utile determinato sulla base di tale (ipotetico) prezzo all’impresa «corretta». Specularmente, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, consente di detrarre l’utile derivante dalla transazione transfrontaliera (adeguando il prezzo alle condizioni di mercato), quando detto utile è ricompreso anche nell’utile dell’altra impresa. In questo modo può essere evitata una doppia imposizione economica di uno stesso utile da parte di due creditori di imposta tenendo conto, in definitiva, del prezzo di trasferimento adeguato nell’altro Stato. 2) Applicazione manifestamente contra legem dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 nella prassi fiscale controversa 50. Le autorità belghe ritengono invece che il senso dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consista nel garantire che un’impresa belga appartenente a un gruppo multinazionale debba assoggettare a tassazione unicamente gli utili che anche un’impresa individuale avrebbe conseguito. Gli utili che eccedono detta misura sarebbero resi possibili da sinergie, economie di scala o altri benefici derivanti dalla partecipazione a un gruppo multinazionale. Un’impresa individuale comparabile non godrebbe di tali benefici, i quali dovrebbero, pertanto, essere esentati da imposta ( 46 ). Per questo motivo, su istanza del soggetto passivo veniva assoggettato a imposizione unicamente l’utile (ipotetico) di un’impresa individuale comparabile. 51. Tale lettura e la prassi fiscale controversa ad essa collegata sono manifestamente inconciliabili con la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e non sono, quindi, parte del quadro di riferimento. 52. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 presuppone che « le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle concordate tra imprese indipendenti». Come si evince, inoltre, dalla frase introduttiva dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, la disposizione si applica soltanto ai « reciproci rapporti transfrontalieri » delle imprese collegate. 53. Per contro, nella prassi fiscale controversa, il criterio di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e di eventuali condizioni concordate nell’ambito di essa non ha alcun rilievo. La riduzione dell’utile è stata concessa a prescindere da rapporti commerciali transfrontalieri. Essa non riguardava l’applicazione del principio di libera concorrenza, ad esempio, ai prezzi di trasferimento, bensì la riduzione dell’utile complessivo dell’impresa belga a un utile ipotetico. Non è nemmeno chiaro in che misura, nel periodo di cui trattasi, le ricorrenti abbiano concordato prezzi per prestazioni infragruppo (forniture e servizi) da rapporti transfrontalieri. 54. Non vi è una spiegazione plausibile per questa applicazione della disposizione, incurante della sua formulazione. Infatti, il requisito di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e dell’intervenuta pattuizione di condizioni tra due imprese si evince dalla disposizione con la stessa immediatezza dell’assenza di tali condizioni nella prassi fiscale controversa. 55. Di conseguenza, non può essere accolta nemmeno l’eccezione delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non avrebbe verificato se la prassi fiscale controversa deroga manifestamente al quadro di riferimento. È vero che il Tribunale non ha espressamente menzionato il carattere manifesto; tuttavia, esso ha applicato il criterio qui proposto accertando una corrispondente deroga della prassi fiscale controversa alla formulazione della legge. d) Conclusione intermedia 56. La prassi fiscale controversa non può evidentemente fondarsi sulla disciplina di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Il Tribunale ha pertanto correttamente confermato l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale prassi non costituisce parte del quadro di riferimento, bensì deroga ad esso. 4. Sulla rettifica unilaterale dell’utile a favore del soggetto passivo 57. Non occorre pertanto esaminare l’eccezione sollevata dalle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato o mancato di prendere in considerazione prove che attesterebbero che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consente una rettifica unilaterale dell’utile a favore del soggetto passivo da parte delle autorità fiscali belghe. Infatti, quand’anche dovesse essere così, i primi due motivi di impugnazione risulterebbero infondati poiché la prassi fiscale controversa evidentemente non corrisponde, per i motivi appena illustrati, alla formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. 58. Si osservi, solo per completezza, che l’eccezione delle ricorrenti si basa su un equivoco. Il Tribunale non si è infatti basato sul fatto che gli «utili in eccesso» esentati da imposta in [OSCURATO:PERSONA] fossero tassati anche nell’altro Stato. Esso presupponeva soltanto che fossero contenuti anche negli utili di un’altra impresa del gruppo. 5. Conclusione dell’esame dei primi due motivi di impugnazione 59. Il Tribunale ha pertanto stabilito, senza commettere alcun errore di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] era nel giusto nel ritenere che la prassi fiscale controversa non rientrasse – in ragione di un’interpretazione manifestamente contra legem – nel quadro di riferimento dell’imposta sulle società belga. I primi due motivi di impugnazione delle ricorrenti sono, pertanto, infondati. B. Sul terzo motivo di impugnazione: esistenza di un vantaggio 60. Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la constatazione del Tribunale secondo cui, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sufficientemente dimostrato la sussistenza di un vantaggio. A tal fine non sarebbe sufficiente che i beneficiari della prassi fiscale controversa non siano stati tassati in ragione dell’utile da loro effettivamente conseguito, bensì in ragione di un utile ipotetico. 61. Tale eccezione non può essere accolta. Infatti, come correttamente constatato dal Tribunale ( 47 ), la prassi fiscale controversa riduceva l’onere fiscale a carico delle imprese beneficiare rispetto all’onere fiscale che sarebbe risultato in forza della normale imposizione prevista ai sensi del sistema dell’imposta sulle società vigente in [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo comprende sì anche l’applicazione delle rettifiche previste ex lege – come quella di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Tuttavia, come appena illustrato (paragrafi 50 e segg.), le relative condizioni non sono, evidentemente, soddisfatte. Il vantaggio della prassi fiscale controversa consisteva pertanto, per le imprese beneficiarie, nella rettifica, su loro istanza, della tipologia e dell’ammontare della base imponibile, senza che detta rettifica fosse prevista dalla normativa belga sull’imposta sulle società. 62. Irrilevante a tal fine è anche l’eccezione delle ricorrenti secondo cui esse, anche in mancanza della prassi fiscale controversa, non avrebbero probabilmente dovuto versare imposte maggiori. Si deve infatti presupporre che le ricorrenti non abbiano presentato istanza di imposizione di un utile (ipotetico) superiore a quello da esse realmente conseguito. 63. Anche se, nel singolo caso, dovesse presentarsi la situazione – inverosimile – di imprese beneficiarie che non sarebbero state assoggettate, in mancanza delle decisioni anticipate in materia fiscale ottenute attraverso la prassi fiscale controversa, a un onere fiscale superiore, ciò non inciderebbe sulla legittimità della decisione controversa. Infatti, in quest’ultima fase, la [OSCURATO:PERSONA] doveva esaminare soltanto se la prassi fiscale controversa garantisse ai beneficiari, in base alle modalità in essa previste, un vantaggio sensibile rispetto ai loro concorrenti ( 48 ). [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso, in particolare, della sua precisa entità. La situazione individuale di ciascun singolo beneficiario può essere presa in considerazione in sede di recupero. 64. Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto. C. Sul quarto motivo di impugnazione: qualificazione come misura selettiva 65. Con il quarto motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la constatazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presupposto, senza incorrere in errori di diritto, il carattere selettivo della prassi fiscale controversa. 66. Questa eccezione riguarda la questione, da esaminare nell’ambito della seconda fase, se la misura fiscale di cui trattasi deroghi al sistema generale in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detta disciplina generale, in una situazione materiale e giuridica comparabile (v., al riguardo, già il paragrafo 29). 67. Secondo le ricorrenti nessuno dei tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermati dal Tribunale dimostra che la prassi fiscale controversa implica una siffatta disparità di trattamento di imprese tra loro comparabili. Posto che i tre motivi giustificano l’ipotesi di una disparità di trattamento indipendentemente l’uno dall’altro, il motivo di impugnazione delle ricorrenti è fondato unicamente laddove tutti i suddetti motivi risultino non pertinenti. Al contrario, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto ove uno dei suddetti motivi si dimostri pertinente. 1. Sulla penalizzazione di imprese individuali e di imprese appartenenti a un gruppo operante soltanto a livello nazionale 68. In base alle constatazioni del Tribunale, il regime tributario sugli utili in eccesso comporta una penalizzazione selettiva di imprese che non sono parte di un gruppo multinazionale ( 49 ). L’obiettivo del sistema belga di imposizione delle società consisterebbe, infatti, nel tassare tutti gli utili delle imprese imponibili a prescindere che siano esse autonome o integrate in un gruppo multinazionale ( 50 ). 69. Per contro, la prassi fiscale controversa accorderebbe ai beneficiari un’agevolazione fiscale consentendo loro di detrarre una parte dei loro utili dalla propria base imponibile senza che detto utile esente da imposta sia stato ricompreso negli utili di un’altra società del gruppo ( 51 ). Le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale verrebbero pertanto trattate in maniera diversa dalle altre imprese che vengono tassate sulla base del loro utile complessivo in conformità delle normali norme dell’imposta belga sulle società ( 52 ). 70. Le ricorrenti eccepiscono che le imprese parte di un gruppo multinazionale non si troverebbero in una situazione comparabile con quella delle imprese che non rientrano in alcun gruppo di imprese o rientrano in un gruppo che opera esclusivamente a livello nazionale. 71. Occorre quindi esaminare se le imprese di gruppi multinazionali siano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito con il quadro di riferimento (tassazione uniforme degli utili in ragione della concreta capacità finanziaria), in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali. 72. Le ricorrenti eccepiscono in effetti correttamente che, a differenza dei gruppi di imprese multinazionali, le imprese che operano a livello puramente nazionale non sono esposte al rischio di una doppia imposizione che può derivare dall’adeguamento dei prezzi di trasferimento. 73. Tuttavia, la prassi fiscale controversa non si ricollega proprio al rischio di una tale doppia imposizione poiché non presuppone alcuna operazione transfrontaliera. La prassi fiscale controversa è invece strutturata nel senso di attribuire ai beneficiari la facoltà di passare da un’imposizione sulla base dell’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità) a un’imposizione sulla base dell’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. Ciò comporta, in definitiva, che i soggetti passivi appartenenti a un gruppo multinazionale possono scegliere se non versare l’imposta sulle società su una determinata parte dei loro utili effettivamente conseguiti. Tale opzione non è riconosciuta a un’impresa individuale. 74. Pertanto, il rischio di una doppia imposizione non può giustificare, in considerazione dell’obiettivo di tassare gli utili di impresa in funzione della capacità, la disparità di trattamento derivante dalla prassi fiscale controversa. Infatti, sotto questo profilo, le imprese di gruppi multinazionali si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali. È proprio l’obiettivo di un’imposizione uniforme a essere disatteso se le imprese multinazionali sono tenute ad assoggettare il loro utile solo nella misura di un ipotetico utile medio, mentre tutti gli altri soggetti passivi devono tassare il proprio utile effettivo nella sua interezza. 75. Poiché l’agevolazione fiscale non è riconosciuta a tutti i soggetti passivi nella stessa misura, ma soltanto alle imprese belghe di gruppi multinazionali, il Tribunale ha ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che la prassi fiscale controversa tratti in maniera diversa imprese che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile sotto il profilo dell’obiettivo della tassazione uniforme degli utili in funzione della capacità finanziaria perseguito dalla disciplina generale. 76. Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione non può essere accolto già per tale ragione. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale hanno ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che sussistesse una disparità di trattamento. 2. Sulla penalizzazione di imprese che non effettuano , tra l’altro, investimenti in [OSCURATO:PERSONA] 77. Non occorre qui esaminare se anche le altre due distinzioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e ritenute giuridicamente corrette dal Tribunale ( 53 ) comprovino una disparità di trattamento di operatori economici che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile ( 54 ). Infatti, come appena illustrato, sussiste già una disparità di trattamento tra imprese di gruppi multinazionali, da un lato, e imprese individuali e imprese di un gruppo che opera soltanto a livello nazionale, dall’altro, (v., supra, paragrafi 71 e segg.). 3. Conclusione dell’esame del quarto motivo di impugnazione 78. Giacché il Tribunale ha correttamente respinto l’eccezione sollevata avverso la classificazione della prassi fiscale controversa come misura selettiva, anche il quarto motivo di impugnazione risulta infondato. D. Conclusione dell’esame dei motivi di impugnazione 79. Poiché tutti e quattro i motivi sono infondati, occorre respingere l’impugnazione. VI. Spese 80. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, detta Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 81. Posto che le argomentazioni delle ricorrenti sono state integralmente respinte e che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna alle spese, le ricorrenti si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. VII. Conclusione 82. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue nelle cause da C‑737/23 P a C‑742/23 P: 1.      Le impugnazioni sono respinte. 2.      Le ricorrenti sono condannate alle spese. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑266/16, T‑324/16, T‑351/16, T‑363/16, T‑371/16 e T‑388/16, EU:T:2023:567). 3 Si tratta dei procedimenti nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P, C‑736/23 P, C‑752/23 P, C‑754/23 P, C‑755/23 P e C‑756/23 P, nonché C‑757/23 P e C‑758/23 P. Le presenti conclusioni riprendono, essenzialmente, le considerazioni contenute nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P. Nuove sono soltanto le considerazioni ai paragrafi 60 e segg. concernenti la censura sollevata in merito all’accertamento di un vantaggio economico. 4 Decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61). 5 I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16. 6 Gazzetta ufficiale belga del 9 luglio 2004. 7 Punti 66, 67 e 70 della sentenza impugnata e punto 34 della decisione controversa. 8 Punti 68 e 70 della sentenza impugnata con rinvio al punto 38 della decisione controversa. 9 Punti 71 e 72 della sentenza impugnata con rinvio ai punti da 39 a 42 della decisione controversa, e dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023, prodotta sub allegato A.10. 10 Sul prosieguo, v. punto 73 della sentenza impugnata. 11 Veniva, infatti, quantificata una percentuale risultante da una comparazione tra una stima di un utile medio ipotetico di un’impresa individuale e un utile reale stimato del soggetto passivo. Tale percentuale veniva detratta dall’ utile effettivo del soggetto passivo negli ultimi cinque anni. 12 Sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91). 13 Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , (C‑337/19 P, EU:C:2021:741). 14 Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 156 a 158 nonché 169 e 170). 15 Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 36); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 105), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27). 16 V., sul prosieguo, sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 44); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 107), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C562/19 P, EU:C:2021:201, punti 31 e 32). 17 Punti 62 e segg., segnatamente, punto 75 della sentenza impugnata. 18 Punto 62 della sentenza impugnata. 19 Punto 74 della sentenza impugnata. 20 È vero che la versione inglese della sentenza parla di «already included» e non di «also included». Tuttavia, dalle motivazioni del Tribunale e da un confronto con la versione francese («également repris») risulta evidente che si tratta di un errore di traduzione. 21 Punto 69 della sentenza impugnata. 22 Punto 73 della sentenza impugnata. 23 V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 91 e segg.), Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 86 e segg.) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafi 147 e segg.). 24 V. già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 27). 25 Sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119), e dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 39); v. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 99). 26 V. sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punti 115 e segg.), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.). 27 Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 48); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C562/19 P, EU:C:2021:201, punto 37); v., in tal senso, anche con riferimento alle libertà fondamentali, sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 49), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 42), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.). 29 Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985), e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948). 30 Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120). 31 Sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56). 32 Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 51). 33 Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 80). 34 V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 101). 35 V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 98 e segg.), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 94 e 95). 36 V. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 96). 37 V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafo 94), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 92). 38 Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 96 a 107). 39 V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 91). 40 Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 53); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114), del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (C‑596/19 P, EU:C:2021:202, punti 48 e 49), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 42 e 43). 41 V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 34), e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafo 151). 42 V., a tal proposito, sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119). Tale principio esige che tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali dell’imposta siano determinati dal legislatore nazionale. 43 Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120). 44 Qualora, sulla base di un siffatto controllo, gli organi dell’Unione giungano alla conclusione che gli organi nazionali applicano la normativa fiscale nazionale in maniera manifestamente contra legem , una prassi fondata su di essa non è parte del quadro di riferimento, bensì vi deroga. Se tale prassi integri anche un vantaggio selettivo deve essere stabilito sulla base della seconda e della terza fase del summenzionato esame in tre fasi (paragrafo 29). V. sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 60), e le mie conclusioni in detta causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 28). 45 I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16. 46 Esposizione della posizione belga nel punto 14 della decisione controversa. 47 Punto 28 della sentenza impugnata. 48 Sul prosieguo, v. sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punto 77). 49 Punti 95 e segg. della sentenza impugnata. 50 Punto 98 della sentenza impugnata. 51 Punto 99 della sentenza impugnata. 52 Punto 101 della sentenza impugnata. 53 Punti 102 e segg. e 110 e segg. della sentenza impugnata. 54 V. le più ampie considerazioni nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C-‑735/23 P (paragrafi 89 e segg).