CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente - nell'impugnare la sentenza di patteggiamento sopra indicata - non ha invocato alcuna della ipotesi per le quali ai sensi dell'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: il ricorrente genericamente e in modo del tutto assertivo si è doluto della mancata motivazione in ordine alla qualificazione della condotta di detenzione di stupefacente di cui al capo d'imputazione B) della rubrica; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il