CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 31990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribúnale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione in termini fondata sulla mancata conoscenza del processo determinata dalla nullità delle notifiche nel corso del processo di merito Rilevato che il giudice di primo grado, ricostruite le modalità con le quali sono state effettuate le notifiche (imputato nel verbale di identificazione ha nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio, notifica effettuata a civico sbagliato e dopo dichiarazione irreperibilità, notifica ex art. 161, corna 4 cpp a difensore di fiducia, dichiarazione di assenza) facendo riferimento alla sentenza Lovric delle SU, ha evidenziato che il condannato avrebbe dovuto proporre richiesta di rescissione del giudicato e non incidente di esecuzione e che questo non può essere convertito in tale impugnazione; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge quanto al mancato accoglimento della richiesta, comunque ritualmente proposta come incidente di esecuzione; Rilevato che il provvedimento impugnato si è conformato ai principi enucleati sul punto da questa Corte che devono essere ribaditi: "le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., /n ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del gfudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi" (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02); Rilevato che l'istanza è stata proposta nel mese di dicembre 2022 e che a questa, d'altro canto, non potrebbe comunque applicarsi la diversa disciplina di cui all'art. 175 cod. proc. pen. così come modificato a far data dal 10 gennaio 2023 (cfr. Sez. 2, n. 31235 del 05/07/2006, Bernardi, Rv. 235241 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de