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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07328/2023

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ORDINANZA sul ricorso 20276/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].Coop.a.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B.

Morgagni n.2/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso, depositato il 25/11/2013, la [OSCURATO:PERSONA] SCARL convenne in giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia la Regione [OSCURATO:PERSONA], esponendo: - che con decreto n. 6 del 29.8.2013 la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva espropriato alcuni terreni di cui era proprietaria per la quota di 1/2 con la [OSCURATO:PERSONA] SRL, titolare dell'altra quota di 1/2, siti nel territorio del Comune di Narni, esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Terni-Narni, ricompresa nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n.443/2001 (cd.

Legge obiettivo); - che la misura dell'indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilita in via definitiva dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art.18 della legge reg. n.7/2011 rispettivamente in euro 39.300,00= e in euro 1.480,30= era inadeguata per difetto, perché effettuata sull'erroneo presupposto che si trattasse di terreni non edificabili in applicazione della delibera della G.R. dell'[OSCURATO:PERSONA] n.362 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente propose opposizione avverso detta determinazione definitiva e chiese la determinazione delle giuste indennità con condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle stesse, oltre interessi e risarcimento del danno da svalutazione. [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando in particolare che i terreni espropriati potessero essere considerati edificabili ad iniziativa dei privati.

La Corte dispose consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei terreni espropriati sul presupposto che si trattasse di terreni non edificabili. [OSCURATO:PERSONA] d'ufficio appurò che, in base al PRG del Comune di Narni nella variante approvata in data 24/3/2004, parte dell'area espropriata rientrava "all'interno dallo [OSCURATO:PERSONA] 2 "Il RATO e le Aree industriali", nella zona F destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale" (fol.5 della sent. imp.).

La causa passò in decisione, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 bis cpc.

La Corte territoriale ha in massima parte respinto le pretese attoree e determinato la stima del valore del bene espropriato e l'indennità di occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art.50 del d.P.R. n. 327/2001, rispettivamente in euro 39.300,00= e in euro 3.537,00=, oltre interessi.

Ha condannato l'opponente alle spese processuali con una parziale compensazione in ragione di un quarto per l'"incertezza che può esserci nelle stime di cui è stata causa" ed ha posto interamente a carico dell'opponente le spese di CTU.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi, corroborati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e memoria.R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Violazione del combinato disposto degli artt.54 del d.P.R. n.327/2001, 3 e 29 del d.lgs. n.150/2011 e 72 ter c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4; errore nel procedimento.

La ricorrente censura la decisione della Corte di appello di disporre il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, in violazione delle norme indicate.

II) Violazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001 in relazione all'art.20 della legge regionale n.7/2011 ed altresì in relazione (e combinato con) gli artt. della N.T.A. del P.R.G. del Comune di Narni ([OSCURATO:PERSONA], art.5.3.1.6., art.2.3.1.2., art.2.2.2.1., e [OSCURATO:PERSONA], art.1.5.3., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.; errore di giudizio.

La ricorrente denuncia l'errore di giudizio da parte della Corte di appello nella determinazione dell'indennità definitiva di esproprio per avere attribuito al terreno ablato natura non edificabile senza tenere conto della destinazione urbanistica impressa dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Narni ed in violazione delle norme sia statali che regionali recanti i criteri per calcolare il valore dei beni espropriati e per stabilire la loro edificabilità.

III) Violazione dell'art.111 Cost. e dell'art.134 c.p.c. in relazione agli artt. 32 e 37 del d.P.R. n.327/2001, in riferimento all'art.360 c.p.c., primo comma, n.3; errore di giudizio.

La ricorrente deduce che la Corte di appello aveva escluso, in sede ordinanza di affidamento dei quesiti al CTU, la destinazione edificatoria dei suoli di cui si discute in difetto di motivazione ed in violazione delle norme disciplinanti il valore dei beni espropriati e la loro edificabilità.R.G.N. 202 76/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo è infondato.

Come già chiarito da questa Corte (Cass. n.15258 /2022), con principi che si intende confermare, nelle controversie concernenti l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio sono preclusi al Giudice di merito tanto l'apprezzamento circa la non sommarietà dell'istruzione quanto, conseguentemente, la fissazione con ordinanza non impugnabile dell'udienza di cui all'art. 183 cpc; il Giudice non ha quindi facoltà di dar corso all'applicazione delle disposizioni del libro II del codice di rito, ovverosia della possibilità di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario (art. 702 ter cpc, terzo comma).

Con la sentenza n. 10/2013 la Corte Costituzionale non si è limitata a stabilire che la questione coinvolge scelte discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore, ma ha compiuto piuttosto un'indagine circa le ragioni che rendono costituzionalmente compatibili le norme impugnate, al fine di escluderne la manifesta irragionevolezza.

A tal fine ha richiamato la [OSCURATO:PERSONA] al d.lgs. n. 150/2011, nella quale si afferma che, in ossequio al criterio di delega di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2, «la scelta di ricondurre al rito sommario di cognizione anche i procedimenti in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità è dovuta al fatto che essi sono caratterizzati, nell'esperienza pratica, da un'attività istruttoria ridotta, a fronte di questioni giuridiche spesso non altrettanto semplici».

In questo chiaro contesto occorre, però, chiedersi quale effetto produca sul giudizio l'avvenuta utilizzazione dell'art. 702 ter cpc, terzo comma, da parte del Giudice, pur non consentita nel caso in questione dalla legge.

In tal direzione non è di aiuto la norma del d.lgs. n. 150/2011, art. 3, comma 1, poiché essa non prevede alcuna R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sanzione di nullità per la sua inosservanza.

Occorre, pertanto, ricorrere a un inquadramento sistematico che possa agevolare la soluzione interpretativa.

Da un lato, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156 cpc, primo comma), salvo che l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili al conseguimento del suo scopo (art. 156, cpc, secondo comma).

Nel caso di specie, come correttamente evidenzia la difesa della resistente Regione, l'aggravamento provocato dalla conversione da sommario in ordinario si è limitato alla concessione di termini per memorie in sede di precisazione delle conclusioni e quindi si è tradotto in un supplemento di garanzie difensive.

Non sussiste quindi alcuna nullità.

3.1. Il secondo motivo è fondato e va accolto.

3.2. Va ricordato che il Consulente tecnico d'ufficio ha appurato che, in base al P.R.G. del Comune di Narni nella variante approvata in data 24 marzo 2004, parte dell'area espropriata rientrava "all'interno dallo [OSCURATO:PERSONA] 2 "Il RATO e le Aree industriali", nella zona F destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale".

3.3. Sulle vicende riguardanti gli espropri compiuti dal Comune di Narni per la realizzazione all'interno del territorio dell'opera di carattere strategico previsto dalla legge n. 443/2001, art. 1, e approvato con Delib.

C.I.P.E. 21 dicembre 2001, questa Corte si è ripetutamente pronunziata per altri terreni espropriati con la medesima formalità e con la medesima qualificazione non edificatoria effettuata nella procedura.R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questi precedenti (Cass. n. 36331/2021; Cass. n. 34205/2021; Cass. n. 25829/2021; Cass. n.15258/2022), condivisi dal Collegio e che meritano di vedersi assicurata continuità, è stato osservato che il Comune di Narni si è posto in linea di continuità con la normativa nazionale volta alla realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, prevedendo espressamente che gli interventi di realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, qual è quello concernente la piastra logistica, potessero avvenire anche su iniziativa privata, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale che ne garantisse l'uso pubblico. 3.4.

Anche nel presente caso, la Corte di merito ha accertato, in coerenza con gli assunti della opponente, che i terreni espropriati, stando al P.R.G. del Comune di Narni nella variante approvata in data 24 marzo 2004, avevano destinazione urbanistica funzionale alla realizzazione della piastra logistica ("hub interportuale") di [OSCURATO:PERSONA], opera che a dire della stessa amministrazione controricorrente era ricompresa nel programma di infrastrutture strategiche pubbliche e private e degli insediamenti produttivi previsto dalla legge. n. 443/2001, art. 1 e approvato con Delib.

C.I.P.E. 21 dicembre 2001. 3.4.La piastra logistica, nella previsione della legge n. 443/2001, costituisce un'infrastruttura strategica di carattere evolutivo rispetto all'interporto (organismo che già la legge n. 240/1990, art. 1, definiva come complesso di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione).R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.5. Orbene, come già puntualizzato da questa Corte (Cass.n.36331/2021), il d.lgs. n. 190/2002, di attuazione della legge. n. 443/2001, non riserva all'iniziativa pubblica la realizzazione del programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale stabilito dalla legge delega, prevedendo invece - dell'art. 1, comma 7, lett. g) - che soggetti aggiudicatori competenti alla realizzazione delle infrastrutture possano essere tanto le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Direttiva 93/37/CEE, quanto i soggetti aggiudicatori di cui al d.lgs. n. 158/1995, art. 2 (norma che comprende anche soggetti privati), oltre che i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi.

3.6. Il P.R.G. del Comune di Narni, nel recepire la realizzazione all'interno del territorio dell'opera di carattere strategico prevista dalla Delibera del C.I.P.E., si è poi posto in linea continuità con la normativa nazionale volta alla realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, prevedendo espressamente - come registra la decisione impugnata - che gli interventi di realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, quale quello concernente la piastra logistica, potessero avvenire anche su iniziativa privata, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale che ne garantisse l'uso pubblico. 3.7.

La destinazione dei terreni espropriati alla realizzazione di una piastra logistica di interesse pubblico strategico ne fa emergere il carattere edificabile.

3.8. Una simile destinazione trova conferma nell'attuabilità dell'intervento anche a iniziativa dei privati.R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ove la previsione urbanistica introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, non può parlarsi di vincolo e, dunque, non può escludersi la vocazione edificatoria del suolo (Cass.n. 11729/2003); rimangono perciò inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale quelli in cui l'edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area (Cass.n. 404/2010).

Peraltro, la partecipazione dei proprietari, attraverso iniziative private o promiscue pubblico-private nell'attuazione della pianificazione, è ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale ove la destinazione non comporti necessariamente l'espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, che quindi siano attuabili dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene; ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte in cui gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (v.

Corte Cost. 20 maggio 1999, n. 179; tra gli stessi esempi richiamati dalla Consulta compaiono utilizzazioni come zone artigianali o industriali o residenziali, mercati e complessi per la distribuzione commerciale).

3.9. La Corte d'appello, al pari di quanto già aveva fatto la commissione regionale espropri, ha applicato alla fattispecie in esame il disposto della legge regionale n. 7/2011, art. 20 (secondo cui "ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola") interpretandolo alla luce della Direttiva della [OSCURATO:PERSONA] n. 362 del 2011, a mente della quale non si considerano edificabili le aree derivanti da precedente destinazione agricola in cui gli interventi relativi a servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico sono promossi anche da soggetti privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione.

In questa prospettiva interpretativa i giudici distrettuali hanno constatato il ricorrere di entrambi i requisiti per escludere il carattere di edificabilità, dato che i terreni nel previgente P.R.G. erano censiti con destinazione agricola e l'edificazione poteva sì avvenire anche ad opera dei privati, ma non per dare libero spazio alla loro iniziativa economica, ma per la sola realizzazione di opere di interesse pubblico. 3.10.

Un simile rilievo, tuttavia, e l'atto amministrativo che lo ispira contrastano con il principio in precedenza affermato secondo cui, ove la previsione urbanistica introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, non può parlarsi di vincolo e, dunque, non può escludersi la vocazione edificatoria del suolo.

In applicazione di questo principio la giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi proprio in tema di indennità di espropriazione di terreni destinati alla realizzazione di un interporto, ha precisato che ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato, nello strumento urbanistico generale, come zona edificabile, pur se a fini diversi dall'edilizia residenziale privata ed a tipologia vincolata, R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] purché la destinazione impressa al fondo sia realizzabile anche ad iniziativa privata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici (Cass. 18239/2015).

Ciò in quanto la destinazione industriale, sia pur mediata dalla programmazione pubblicistica, è idonea a consentire l'esplicazione dello ius aedificandi da parte dei privati, con ricadute virtuose sulla determinazione dell'indennità in caso di esproprio (Cass. n. 20228/2016).

3.11. Nel caso di specie, la decisione impugnata deve essere cassata e la Corte di appello dovrà applicare - come nei precedenti richiamati - il principio secondo il quale «Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico generale, pur se a fini diversi dall'edilizia residenziale privata, e sebbene l'edificabilità risulti subordinata alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale e sia comunque limitata ad una tipologia vincolata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici.» (Cass. n.36331/2021).

4. Il terzo motivo è assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo.

5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo ed infondato il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - Accoglie il s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20276/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].Coop.a.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Morgagni n.2/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso, depositato il 25/11/2013, la [OSCURATO:PERSONA] SCARL convenne in giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia la Regione [OSCURATO:PERSONA], esponendo: - che con decreto n. 6 del 29.8.2013 la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva espropriato alcuni terreni di cui era proprietaria per la quota di 1/2 con la [OSCURATO:PERSONA] SRL, titolare dell'altra quota di 1/2, siti nel territorio del Comune di Narni, esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Terni-Narni, ricompresa nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n.443/2001 (cd. Legge obiettivo); - che la misura dell'indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilita in via definitiva dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art.18 della legge reg. n.7/2011 rispettivamente in euro 39.300,00= e in euro 1.480,30= era inadeguata per difetto, perché effettuata sull'erroneo presupposto che si trattasse di terreni non edificabili in applicazione della delibera della G.R. dell'[OSCURATO:PERSONA] n.362 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente propose opposizione avverso detta determinazione definitiva e chiese la determinazione delle giuste indennità con condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle stesse, oltre interessi e risarcimento del danno da svalutazione. [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando in particolare che i terreni espropriati potessero essere considerati edificabili ad iniziativa dei privati. La Corte dispose consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei terreni espropriati sul presupposto che si trattasse di terreni non edificabili. [OSCURATO:PERSONA] d'ufficio appurò che, in base al PRG del Comune di Narni nella variante approvata in data 24/3/2004, parte dell'area espropriata rientrava "all'interno dallo [OSCURATO:PERSONA] 2 "Il RATO e le Aree industriali", nella zona F destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale" (fol.5 della sent. imp.). La causa passò in decisione, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 bis cpc. La Corte territoriale ha in massima parte respinto le pretese attoree e determinato la stima del valore del bene espropriato e l'indennità di occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art.50 del d.P.R. n. 327/2001, rispettivamente in euro 39.300,00= e in euro 3.537,00=, oltre interessi. Ha condannato l'opponente alle spese processuali con una parziale compensazione in ragione di un quarto per l'"incertezza che può esserci nelle stime di cui è stata causa" ed ha posto interamente a carico dell'opponente le spese di CTU. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi, corroborati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e memoria.R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Violazione del combinato disposto degli artt.54 del d.P.R. n.327/2001, 3 e 29 del d.lgs. n.150/2011 e 72 ter c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4; errore nel procedimento. La ricorrente censura la decisione della Corte di appello di disporre il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, in violazione delle norme indicate. II) Violazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001 in relazione all'art.20 della legge regionale n.7/2011 ed altresì in relazione (e combinato con) gli artt. della N.T.A. del P.R.G. del Comune di Narni ([OSCURATO:PERSONA], art.5.3.1.6., art.2.3.1.2., art.2.2.2.1., e [OSCURATO:PERSONA], art.1.5.3., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.; errore di giudizio. La ricorrente denuncia l'errore di giudizio da parte della Corte di appello nella determinazione dell'indennità definitiva di esproprio per avere attribuito al terreno ablato natura non edificabile senza tenere conto della destinazione urbanistica impressa dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Narni ed in violazione delle norme sia statali che regionali recanti i criteri per calcolare il valore dei beni espropriati e per stabilire la loro edificabilità. III) Violazione dell'art.111 Cost. e dell'art.134 c.p.c. in relazione agli artt. 32 e 37 del d.P.R. n.327/2001, in riferimento all'art.360 c.p.c., primo comma, n.3; errore di giudizio. La ricorrente deduce che la Corte di appello aveva escluso, in sede ordinanza di affidamento dei quesiti al CTU, la destinazione edificatoria dei suoli di cui si discute in difetto di motivazione ed in violazione delle norme disciplinanti il valore dei beni espropriati e la loro edificabilità.R.G.N. 202 76/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo è infondato. Come già chiarito da questa Corte (Cass. n.15258 /2022), con principi che si intende confermare, nelle controversie concernenti l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio sono preclusi al Giudice di merito tanto l'apprezzamento circa la non sommarietà dell'istruzione quanto, conseguentemente, la fissazione con ordinanza non impugnabile dell'udienza di cui all'art. 183 cpc; il Giudice non ha quindi facoltà di dar corso all'applicazione delle disposizioni del libro II del codice di rito, ovverosia della possibilità di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario (art. 702 ter cpc, terzo comma). Con la sentenza n. 10/2013 la Corte Costituzionale non si è limitata a stabilire che la questione coinvolge scelte discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore, ma ha compiuto piuttosto un'indagine circa le ragioni che rendono costituzionalmente compatibili le norme impugnate, al fine di escluderne la manifesta irragionevolezza. A tal fine ha richiamato la [OSCURATO:PERSONA] al d.lgs. n. 150/2011, nella quale si afferma che, in ossequio al criterio di delega di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2, «la scelta di ricondurre al rito sommario di cognizione anche i procedimenti in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità è dovuta al fatto che essi sono caratterizzati, nell'esperienza pratica, da un'attività istruttoria ridotta, a fronte di questioni giuridiche spesso non altrettanto semplici». In questo chiaro contesto occorre, però, chiedersi quale effetto produca sul giudizio l'avvenuta utilizzazione dell'art. 702 ter cpc, terzo comma, da parte del Giudice, pur non consentita nel caso in questione dalla legge. In tal direzione non è di aiuto la norma del d.lgs. n. 150/2011, art. 3, comma 1, poiché essa non prevede alcuna R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sanzione di nullità per la sua inosservanza. Occorre, pertanto, ricorrere a un inquadramento sistematico che possa agevolare la soluzione interpretativa. Da un lato, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156 cpc, primo comma), salvo che l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili al conseguimento del suo scopo (art. 156, cpc, secondo comma). Nel caso di specie, come correttamente evidenzia la difesa della resistente Regione, l'aggravamento provocato dalla conversione da sommario in ordinario si è limitato alla concessione di termini per memorie in sede di precisazione delle conclusioni e quindi si è tradotto in un supplemento di garanzie difensive. Non sussiste quindi alcuna nullità. 3.1. Il secondo motivo è fondato e va accolto. 3.2. Va ricordato che il Consulente tecnico d'ufficio ha appurato che, in base al P.R.G. del Comune di Narni nella variante approvata in data 24 marzo 2004, parte dell'area espropriata rientrava "all'interno dallo [OSCURATO:PERSONA] 2 "Il RATO e le Aree industriali", nella zona F destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale". 3.3. Sulle vicende riguardanti gli espropri compiuti dal Comune di Narni per la realizzazione all'interno del territorio dell'opera di carattere strategico previsto dalla legge n. 443/2001, art. 1, e approvato con Delib. C.I.P.E. 21 dicembre 2001, questa Corte si è ripetutamente pronunziata per altri terreni espropriati con la medesima formalità e con la medesima qualificazione non edificatoria effettuata nella procedura.R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questi precedenti (Cass. n. 36331/2021; Cass. n. 34205/2021; Cass. n. 25829/2021; Cass. n.15258/2022), condivisi dal Collegio e che meritano di vedersi assicurata continuità, è stato osservato che il Comune di Narni si è posto in linea di continuità con la normativa nazionale volta alla realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, prevedendo espressamente che gli interventi di realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, qual è quello concernente la piastra logistica, potessero avvenire anche su iniziativa privata, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale che ne garantisse l'uso pubblico. 3.4. Anche nel presente caso, la Corte di merito ha accertato, in coerenza con gli assunti della opponente, che i terreni espropriati, stando al P.R.G. del Comune di Narni nella variante approvata in data 24 marzo 2004, avevano destinazione urbanistica funzionale alla realizzazione della piastra logistica ("hub interportuale") di [OSCURATO:PERSONA], opera che a dire della stessa amministrazione controricorrente era ricompresa nel programma di infrastrutture strategiche pubbliche e private e degli insediamenti produttivi previsto dalla legge. n. 443/2001, art. 1 e approvato con Delib. C.I.P.E. 21 dicembre 2001. 3.4.La piastra logistica, nella previsione della legge n. 443/2001, costituisce un'infrastruttura strategica di carattere evolutivo rispetto all'interporto (organismo che già la legge n. 240/1990, art. 1, definiva come complesso di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione).R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.5. Orbene, come già puntualizzato da questa Corte (Cass.n.36331/2021), il d.lgs. n. 190/2002, di attuazione della legge. n. 443/2001, non riserva all'iniziativa pubblica la realizzazione del programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale stabilito dalla legge delega, prevedendo invece - dell'art. 1, comma 7, lett. g) - che soggetti aggiudicatori competenti alla realizzazione delle infrastrutture possano essere tanto le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Direttiva 93/37/CEE, quanto i soggetti aggiudicatori di cui al d.lgs. n. 158/1995, art. 2 (norma che comprende anche soggetti privati), oltre che i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi. 3.6. Il P.R.G. del Comune di Narni, nel recepire la realizzazione all'interno del territorio dell'opera di carattere strategico prevista dalla Delibera del C.I.P.E., si è poi posto in linea continuità con la normativa nazionale volta alla realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, prevedendo espressamente - come registra la decisione impugnata - che gli interventi di realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, quale quello concernente la piastra logistica, potessero avvenire anche su iniziativa privata, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale che ne garantisse l'uso pubblico. 3.7. La destinazione dei terreni espropriati alla realizzazione di una piastra logistica di interesse pubblico strategico ne fa emergere il carattere edificabile. 3.8. Una simile destinazione trova conferma nell'attuabilità dell'intervento anche a iniziativa dei privati.R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ove la previsione urbanistica introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, non può parlarsi di vincolo e, dunque, non può escludersi la vocazione edificatoria del suolo (Cass.n. 11729/2003); rimangono perciò inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale quelli in cui l'edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area (Cass.n. 404/2010). Peraltro, la partecipazione dei proprietari, attraverso iniziative private o promiscue pubblico-private nell'attuazione della pianificazione, è ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale ove la destinazione non comporti necessariamente l'espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, che quindi siano attuabili dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene; ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte in cui gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (v. Corte Cost. 20 maggio 1999, n. 179; tra gli stessi esempi richiamati dalla Consulta compaiono utilizzazioni come zone artigianali o industriali o residenziali, mercati e complessi per la distribuzione commerciale). 3.9. La Corte d'appello, al pari di quanto già aveva fatto la commissione regionale espropri, ha applicato alla fattispecie in esame il disposto della legge regionale n. 7/2011, art. 20 (secondo cui "ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola") interpretandolo alla luce della Direttiva della [OSCURATO:PERSONA] n. 362 del 2011, a mente della quale non si considerano edificabili le aree derivanti da precedente destinazione agricola in cui gli interventi relativi a servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico sono promossi anche da soggetti privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione. In questa prospettiva interpretativa i giudici distrettuali hanno constatato il ricorrere di entrambi i requisiti per escludere il carattere di edificabilità, dato che i terreni nel previgente P.R.G. erano censiti con destinazione agricola e l'edificazione poteva sì avvenire anche ad opera dei privati, ma non per dare libero spazio alla loro iniziativa economica, ma per la sola realizzazione di opere di interesse pubblico. 3.10. Un simile rilievo, tuttavia, e l'atto amministrativo che lo ispira contrastano con il principio in precedenza affermato secondo cui, ove la previsione urbanistica introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, non può parlarsi di vincolo e, dunque, non può escludersi la vocazione edificatoria del suolo. In applicazione di questo principio la giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi proprio in tema di indennità di espropriazione di terreni destinati alla realizzazione di un interporto, ha precisato che ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato, nello strumento urbanistico generale, come zona edificabile, pur se a fini diversi dall'edilizia residenziale privata ed a tipologia vincolata, R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] purché la destinazione impressa al fondo sia realizzabile anche ad iniziativa privata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici (Cass. 18239/2015). Ciò in quanto la destinazione industriale, sia pur mediata dalla programmazione pubblicistica, è idonea a consentire l'esplicazione dello ius aedificandi da parte dei privati, con ricadute virtuose sulla determinazione dell'indennità in caso di esproprio (Cass. n. 20228/2016). 3.11. Nel caso di specie, la decisione impugnata deve essere cassata e la Corte di appello dovrà applicare - come nei precedenti richiamati - il principio secondo il quale «Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico generale, pur se a fini diversi dall'edilizia residenziale privata, e sebbene l'edificabilità risulti subordinata alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale e sia comunque limitata ad una tipologia vincolata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici.» (Cass. n.36331/2021). 4. Il terzo motivo è assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo. 5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo ed infondato il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado. P.Q.M. R.G.N. 20276/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - Accoglie il s