CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3206/21 in data 27/10/2021 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto che il procedimento viene, pertanto, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del dl. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Velletri in data 23/10/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata in concorso (capo A) e di lesioni personali aggravate in concorso (capo B), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità o inutilizzabilità della denuncia-querela e della ricognizione effettuata dalla persona offesa in sede di indagini preliminari avanti la polizia giudiziaria (art. 143- bis e 90-bis lett. A e lett. C, d.lgs. 212/2015, art. 107-ter disp. att. cod. proc. pen.). La Corte territoriale ha completamente omesso di motivare sulla dedotta inutilizzabilità e/o inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in querela e in sede di ricognizione avanti ai Carabinieri di Lariano. In dibattimento è emerso che l'Enache non conosceva la lingua italiana né scritta né parlata, tant'è che in sede di esame avanti ìl giudice per le indagini preliminari, lo stesso era stato sentito con l'ausilio di un interprete. L'acquisizione di dette dichiarazioni ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. è stata decisiva perché mentre in queste l'Enache aveva dichiarato che il Goldi era tra gli autori del fatto criminoso in suo danno il 15/07/2018, nel corso dell'esame reso in incidente probatorio lo stesso aveva dichiarato l'opposto. Secondo motivo: falsa applicazione dell'art. 628 cod. pen., carenza di motivazione in merito all'assenza del nesso di causalità tra violenza e impossessamento e rispetto all'elemento del profitto che, per tale titolo di reato, deve eziologicamente e offensivamente essere ricollegato in modo diretto ed immediato all'utilizzo della res. Si censura la decisione impugnata per non aver considerato che, per come emerso dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa in sede di incidente probatorio, la dedotta sottrazione ed il relativo impossessamento del cellulare sarebbero avvenuti in un momento successivo alla perpetrata violenza a carico dello stesso. Terzo motivo: mancanza di motivazione in merito alla dedotta insussistenza del contestato concorso ex art. 110 cod. pen.; manifesta illogicità per contraddittorietà logica della decisione in merito alla violenza perpetrata a carico della persona offesa; omessa motivazione in merito al requisito del profitto previsto dall'art. 628 cod. pen. La Corte territoriale, nel confermare il concorso ex art. 110 cod. pen. a carico dell'imputato ha omesso di motivare sullo specifico collegamento esistente fra le originarie intenzioni dell'imputato (effettuare la dedotta spedizione punitiva a carico dell'Enache) e la condotta di spossessamento poi realizzata da altro compartecipe all'azione punitiva. Il proposito e la volontà di sottrarre la cosa dovrebbero generarsi nell'autore della rapina prima dell'attuazione della violenza e quest'ultima dovrebbe conseguentemente costituire un'attività necessaria e comunque causalmente orientata a realizzare la sottrazione: in assenza di questo necessario collegamento causale, non potrà parlarsi di rapina, ma di furto. Nella fattispecie, gli autori delle lesioni avevano aggredito la vittima per una finalità diversa rispetto alla dedotta sottrazione della cosa mobile. Si evidenzia, pertanto, una sorta di cesura tra gli originari intenti punitivi e la condotta predatoria successivamente realizzata da uno dei compartecipi alla spedizione punitiva, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. Quarto motivo: omessa motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata. La Corte territoriale non ha tenuto conto, del tutto inopinatamente, del comportamento processuale dell'imputato, del suo stato di incensuratezza e della circostanza che lo stesso svolge da sempre regolare attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Se è vero che la Corte territoriale ha omesso di esaminare il motivo d'appello con il quale si deduceva la nudità della querela (nonché delle dichiarazione rese dalla persona offesa in sede di ricognizione avanti ai Carabinieri di Lariano) perché sottoscritta dalla persona offesa alloglotta, è altrettanto vero che l'eccezione può ritenersi, tuttavia, implicitamente disattesa in quanto la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276). In ogni caso, la censura proposta non appare decisiva, in quanto le conformi sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazioni dei testi oculari, da sole sufficienti a sostenere l'affermazione di responsabilità. Nel merito della questione posta, la Corte territoriale ha rilevato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto acquisite nel rispetto della previsione di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., tenendo conto delle reticenze e contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, rispetto a quanto dichiarato in sede di denuncia-querela, avendo la persona offesa fatto espresso riferimento alla paura che l'aveva indotta a tornare nel Paese di origine. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La censura non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato. In particolare, nel reato di rapina il dolo ben può essere concomitante o sopravvenuto all'impiego della violenza, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La sentenza impugnata appare totalmente immune da vizi di ordine logico- giuridico; dalla stessa non appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulle conclusioni a cui la stessa perviene, non apparendo rilevante a tali fini la dedotta inziale finalità punitiva dell'azione posta in essere dall'imputato, in concorso con gli altri autori del reato, nel corso della quale gli stessi avevano sottratto a fini di profitto il telefono cellulare, mai restituito. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Sotto il primo profilo, il motivo è manifestamente infondato, poiché il danno cagionato deve essere di irrisorio valore avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615) e tale non può considerarsi un telefono cellulare. Per ciò che riguarda, invece, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, il motivo è del tutto aspecifico. Va, al riguardo premesso che, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535). Fermo quanto precede, va altresì ricordato che, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p