CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 08712/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché sollecita apprezzamenti, in tema di trattamento sanzionatorio, riservati al giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. La Corte distrettuale, dopo avere preso atto che, a seguito della sentenza di parziale annullamento di questa Corte di legittimità, si era formato il giudicato sia sulla qualificazione giuridica della condotta, come tentato furto, sia sulla sussistenza della recidiva, ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose ed ha correttamente rideterminato la pena operando un nuovo bilanciamento tra le già concesse attenuanti generiche e la recidiva in termini di equivalenza. Tale ultima scelta è stata ampiamente giustificata rimarcando l'elevatissima pericolosità sociale dell'imputato, da una parte, e la modesta pregnanza degli elementi valorizzati per la concessione del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. A tali argomentazioni, logiche e coerenti, il ricorrente nulla di concreto oppone dolendosi, per di più, dell'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione senza considerare gli effetti della riconosciuta recidiva sui termini massimi di cui agli artt. 157 e seg. cod. proc. pen. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024. ,-