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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 37388/2021

Testo disponibile della fonte

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26442/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari, n.117/2015 de- positata il 1 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della Corte d'Appello di Sassari tributaria regionale della Lombardia, veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] pe e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.40/2014 depositata il 15.1.2014 con cui era stata rigettata la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento della rac- comandata n.12550357758 riguardante la notifica dell'avviso di ac- certamento n.RL7030100088 2005 relativo all'anno di imposta 1998.

2. Il giudice d'appello dava atto dell'errore in cui era incorso il giudice di prime cure, facendo riferimento alla cartolina di ricevimento in data 31.3.2005 dell'avviso di accertamento n.RL7030100088 2005 relativo all'anno di imposta 1998, mentre in realtà la querela di falso era pro- posta contro l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 12550357758 inviata ex art.140 c.p.c. dal messo notificatore dopo aver tentato la notifica a mani dell'avviso di accertamento summen- zionato, non riuscita per temporanea assenza del destinatario.

3. La Corte d'Appello nondimeno accertava in fatto che la notifica og- getto di impugnazione si era regolarmente perfezionata e, avverso n&c, co- &cc -5, raTa tale decisione, propongono ricorso i contribuenti per due motiVR-Resi- ste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n.3 c.p.c. - i contribuenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n.600 del 1973 e 145 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice d'appello ha statuito che «oltre a rilevare che gli appel- lanti non contestano di aver rinvenuto l'avviso del deposito affisso alla porta della sede legale della società, è dirimente constatare che l'accertamento della non riferibilità della scritta "Canu" a [OSCURATO:PERSONA]- seppe e alla di lui moglie non è dirimente ai fini dell'accoglimento del- la querela di falso, posto che chi ha ritirato il plico ha sottoscritto "x Canu" e gli appellanti non hanno mai affermato che gli unici soggetti presenti il giorno 31.3.2005 presso il domicilio di via Amendola n.60, Sassari, sono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, dunque, alcuna notifica risulta effettuata nella sede della società il giorno pre- detto.».

In particolare i contribuenti lamentano che, in presenza di società di capitali, l'unico soggetto legittimato a ricevere la notifica è il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la notifica deve essere eseguita presso la sede legale della società ovvero la residen- za di [OSCURATO:PERSONA], entrambe site in Sassari via Amendola 60, ov- vero, presso la sede operativa della società in Sassari, circostanza omessa dal notificatore.

5. Con il secondo motivo di ricorso - ai sensi dell'articolo 360 primo comma n.5 c.p.c. - i contribuenti deducono l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, quanto all'interpretazione offerta dal giudice d'appel- lo sulla dichiarazione dell'agente postale contenuta all'ultimo capover- so della sentenza impugnata.

6. Come eccepito in controricorso, il ricorso è inammissibile.

In di- sparte dal fatto che la controversia non è di natura tributaria, ma re- lativa alla querela di falso disattesa in primo grado con decisione con- fermata in appello, con le due censure sopra riportate i contribuenti mirano ad ottenere una diversa valutazione della fattispecie concreta, preclusa al giudice di legittimità nei termini proposti.

7. Nello specifico, la Corte d'appello ha accertato in fatto a pag.2 della parte motiva della sentenza che «nell'avviso di accertamento conse- gnato al messo notificatore è indicata sia la sede della società [OSCURATO:SOCIETA]. che quella del domicilio fiscale del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - entrambe in via Amendola n.60 - correttamente il messo notificatore, preso atto dell'assenza temporanea non solo del legale rappresentante della società ma di alcuno dei soggetti indicati negli artt.139 e 145 c.p.c. ha provveduto ad affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e dell'ufficio della società destinataria, nonché ad inviare raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo di via Amendola n.60.» La decisione è conforme alla giurisprudenza della S.C., secondo cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effet- tuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia po- tuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile conse- gnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi tem- poraneamente irreperibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5374 del 18/03/2015; conforme a Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013).

Né il contribuente ha fornito alcun elemento per ritenere che la sede operativa della società in Sassari fosse posta in un indirizzo diverso da quello della sede e della residenza del legale rappresentante, con conseguente carenza di decisività della censura in parte qua.

8. Inammissibile è anche l'ulteriore e collegata censura in cui i ricor- renti contestano l'interpretazione offerta dal giudice d'appello circa le dichiarazioni dell'agente postale, in presenza di un esame del fatto certamente operato dalla CTR all'ultimo capoverso della sentenza im- pugnata, istanza del ricorrente che si risolve nuovamente in una ri- chiesta di rivalutazione del fatto oggetto di accertamento adeguata- mente motivato dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 25332 del 28/11/2014), attività sottratta allo scrutinio della Corte di cassazione.

9. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26442/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari, n.117/2015 de- positata il 1 marzo 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Corte d'Appello di Sassari tributaria regionale della Lombardia, veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] pe e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.40/2014 depositata il 15.1.2014 con cui era stata rigettata la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento della rac- comandata n.12550357758 riguardante la notifica dell'avviso di ac- certamento n.RL7030100088 2005 relativo all'anno di imposta 1998. 2. Il giudice d'appello dava atto dell'errore in cui era incorso il giudice di prime cure, facendo riferimento alla cartolina di ricevimento in data 31.3.2005 dell'avviso di accertamento n.RL7030100088 2005 relativo all'anno di imposta 1998, mentre in realtà la querela di falso era pro- posta contro l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 12550357758 inviata ex art.140 c.p.c. dal messo notificatore dopo aver tentato la notifica a mani dell'avviso di accertamento summen- zionato, non riuscita per temporanea assenza del destinatario. 3. La Corte d'Appello nondimeno accertava in fatto che la notifica og- getto di impugnazione si era regolarmente perfezionata e, avverso n&c, co- &cc -5, raTa tale decisione, propongono ricorso i contribuenti per due motiVR-Resi- ste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n.3 c.p.c. - i contribuenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n.600 del 1973 e 145 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice d'appello ha statuito che «oltre a rilevare che gli appel- lanti non contestano di aver rinvenuto l'avviso del deposito affisso alla porta della sede legale della società, è dirimente constatare che l'accertamento della non riferibilità della scritta "Canu" a [OSCURATO:PERSONA]- seppe e alla di lui moglie non è dirimente ai fini dell'accoglimento del- la querela di falso, posto che chi ha ritirato il plico ha sottoscritto "x Canu" e gli appellanti non hanno mai affermato che gli unici soggetti presenti il giorno 31.3.2005 presso il domicilio di via Amendola n.60, Sassari, sono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, dunque, alcuna notifica risulta effettuata nella sede della società il giorno pre- detto.». In particolare i contribuenti lamentano che, in presenza di società di capitali, l'unico soggetto legittimato a ricevere la notifica è il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la notifica deve essere eseguita presso la sede legale della società ovvero la residen- za di [OSCURATO:PERSONA], entrambe site in Sassari via Amendola 60, ov- vero, presso la sede operativa della società in Sassari, circostanza omessa dal notificatore. 5. Con il secondo motivo di ricorso - ai sensi dell'articolo 360 primo comma n.5 c.p.c. - i contribuenti deducono l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, quanto all'interpretazione offerta dal giudice d'appel- lo sulla dichiarazione dell'agente postale contenuta all'ultimo capover- so della sentenza impugnata. 6. Come eccepito in controricorso, il ricorso è inammissibile. In di- sparte dal fatto che la controversia non è di natura tributaria, ma re- lativa alla querela di falso disattesa in primo grado con decisione con- fermata in appello, con le due censure sopra riportate i contribuenti mirano ad ottenere una diversa valutazione della fattispecie concreta, preclusa al giudice di legittimità nei termini proposti. 7. Nello specifico, la Corte d'appello ha accertato in fatto a pag.2 della parte motiva della sentenza che «nell'avviso di accertamento conse- gnato al messo notificatore è indicata sia la sede della società [OSCURATO:SOCIETA]. che quella del domicilio fiscale del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - entrambe in via Amendola n.60 - correttamente il messo notificatore, preso atto dell'assenza temporanea non solo del legale rappresentante della società ma di alcuno dei soggetti indicati negli artt.139 e 145 c.p.c. ha provveduto ad affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e dell'ufficio della società destinataria, nonché ad inviare raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo di via Amendola n.60.» La decisione è conforme alla giurisprudenza della S.C., secondo cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effet- tuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia po- tuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile conse- gnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi tem- poraneamente irreperibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5374 del 18/03/2015; conforme a Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013). Né il contribuente ha fornito alcun elemento per ritenere che la sede operativa della società in Sassari fosse posta in un indirizzo diverso da quello della sede e della residenza del legale rappresentante, con conseguente carenza di decisività della censura in parte qua. 8. Inammissibile è anche l'ulteriore e collegata censura in cui i ricor- renti contestano l'interpretazione offerta dal giudice d'appello circa le dichiarazioni dell'agente postale, in presenza di un esame del fatto certamente operato dalla CTR all'ultimo capoverso della sentenza im- pugnata, istanza del ricorrente che si risolve nuovamente in una ri- chiesta di rivalutazione del fatto oggetto di accertamento adeguata- mente motivato dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 25332 del 28/11/2014), attività sottratta allo scrutinio della Corte di cassazione. 9. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Così deciso