CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) MONNI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Mattia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/01/2020 dalla Corte d'Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per MONNI) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Cagliari ha parzialmente riformato (escludendo, quanto al MONNI, l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a, contestata al capo B, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari, in data 14/12/2018, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - MONNI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Mattia erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei delitti di rapina pluriaggravata (capo A), illecita cessione (capo D) e detenzione (capo F) di sostanze stupefacenti, tentata estorsione (capo E). Il MONNI veniva altresì condannato per ulteriori condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente a lui ascritta al già citato capo B, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che aveva definito la propria posizione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., anche quanto alla sua concorrente responsabilità per la rapina di cui al capo A) e a CORTESE Erminio (condannato in primo grado, non appellante). 2. Ricorre per cassazione il MONNI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per non aver considerato l'incensuratezza e la giovane età del ricorrente, e per aver valorizzato in senso negativo scelte processuali del tutto legittime. 3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Vizio di motivazione con riferimento alle caratteristiche fisiche del ricorrente valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità per il capo A). Si censura la sentenza per non aver considerato che nessuno dei rapinatori era stato descritto dalle vittime con le caratteristiche fisiche del [OSCURATO:PERSONA] (altezza 1.78, peso kg 58) Si lamenta inoltre - a proposito del tatuaggio presente sull'avambraccio del ricorrente e non menzionato da alcuna delle persone offese - il travisamento in cui la Corte territoriale era incorsa sia affermando che tutti i dichiaranti avevano parlato di rapinatori vestiti con maniche lunghe (circostanza smentita dalle dichiarazioni di CABIDDU [OSCURATO:PERSONA]), sia sostenendo che il tatuaggio non era menzionato nell'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] (circostanza smentita dal verbale di s.i.t. in atti rese da quest'ultimo). Si censurano altresì i riferimenti (privi di riscontri processuali) all'accento ogliastrino con cui si sarebbero espressi i rapinatori, e la valorizzazione del patteggiamento del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione della telefonata intercorsa tra il MONNI e il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si censura la valorizzazione conferita a tale contatto telefonico, fondata sulla sua asserita stretta contiguità temporale rispetto ad una conversazione (intercettata in ambientale) tra il MONNI e il [OSCURATO:PERSONA], in quanto - in realtà - il MONNI aveva chiamato il [OSCURATO:PERSONA] dopo 29 minuti dalla conclusione della predetta conversazione tra presenti. Si osserva inoltre che il MONNI ed il [OSCURATO:PERSONA] erano soci, sicché il contatto telefonico poteva avere avuto ragioni del tutto lecite. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggancio della cella telefonica di [OSCURATO:PERSONA] con la telefonata del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si censura 2 la sentenza per aver raggiunto conclusioni non in linea con le risultanze peritali, per aver attribuito al [OSCURATO:PERSONA] l'affermazione di essere stato presente in località Titillu alle 17.28 del 07/08/2014 (affermazione assente nell'interrogatorio) e per aver ritenuto false le dichiarazioni della teste SELIS in ordine all'attività di rivendita di frutta e verdura svolta dal ricorrente in Ogliastra. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la sentenza impugnata per aver valorizzato anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] gli elementi di riscontro utili per la posizione MONNI, e per non aver considerato che il [OSCURATO:PERSONA], basista della rapina, avrebbe dovuto necessariamente conoscere i partecipanti al delitto, laddove invece egli aveva dichiarato che "il [OSCURATO:PERSONA], dopo la commissione della rapina, mi disse di avervi partecipato". Si lamenta inoltre l'assoluta assenza di indicazioni in ordine al ruolo che il ricorrente avrebbe avuto secondo il [OSCURATO:PERSONA], che neppure aveva il suo numero di cellulare. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, quanto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il capo A). 3.6. Vizio di motivazione con riferimento al capo D). Si censura la sentenza per non aver considerato l'equivocità delle intercettazioni poste a fondamento della condanna, e per aver impropriamente collegato tali conversazioni alla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA]. 3.7. Violazione di legge con riferimento alla condanna per tentata estorsione. Si censura la sentenza per non aver qualificato i fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 393 cod. Pen. 3.8. Vizio di motivazione con riferimento al capo F). Si censura la sentenza per non aver considerato plausibile l'interpretazione alternativa della conversazione intercettata. 3.9. Violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si evidenzia l'erroneità del riferimento al capo B), non contestato al [OSCURATO:PERSONA], il mancato apprezzamento dell'incensuratezza, l'insufficienza del riferimento alla gravità del fatto di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del MONNI, che ha inteso censurare unicamente la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile. 1.1. La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. valorizzando la elevata capacità criminale del MONNI, con particolare riferimento — quanto alla rapina — alla perpetrazione del delitto a mano 3 armata e in cinque persone riunite, previa accurata preparazione delle modalità esecutive, e - quanto alle imputazioni relative agli stupefacenti - le modalità particolarmente aggressive e minatorie con cui il MONNI si interfacciava con i propri interlocutori. Si tratta di un percorso argomentativo non solo ampiamente corroborato, su entrambi i versanti, dalle risultanze a carico del MONNI, ma anche privo di contraddittorietà o illogicità evidenti, in linea tra l'altro con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (così da ultimo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Sotto altro profilo, va evidenziato che l'iter motivazionale è rimasto privo di effettiva e specifica confutazione da parte della difesa, e non può quindi ritenersi in alcun modo vulnerato dai riferimenti all'incensuratezza del MONNI (in sé priva di rilievo) e alla sua giovane età, in assenza di specifiche deduzioni volte a chiarire le ragioni per cui tale elemento dovrebbe avere rilevanza preponderante, ai fini che qui interessano, sugli elementi valorizzati dalla Corte d'Appello (su tale ultimo aspetto, cfr. Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gisnnondo, Rv. 278633, secondo cui «la "giovane età" dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile»). 1.2. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del MONNI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2. Per ciò che riguarda la posizione del [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che debbano essere nettamente distinte le valutazioni concernenti l'imputazione di rapina di cui al capo A), contestata in concorso con MONNI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), rispetto a quelle relative agli altri reati ascritti al predetto ricorrente in concorso con il MONNI. 2.1. Prendendo le mosse da questi ultimi, va evidenziata la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso volti a censurare la condanna per i delitti di illecita cessione (capo D) e detenzione (capo F) di sostanza stupefacente, nonché di tentata estorsione posta in essere nei confronti di un soggetto debitore degli 4 imputati per pregresse forniture di droga (capo E). Motivi che possono trovare, in questa sede, una trattazione congiunta. 2.1.1. È qui opportuno richiamare, preliminarmente, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Altrettanto incontroverso è poi il principio secondo cui «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), e nella non consentita riproposizione di una lettura alternativa delle risultanze captative, il cui apprezzamento è ovviamente precluso in questa sede. 2.1.2. D'altra parte, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato - sia quanto alle pregresse cessioni, sia quanto alla imminente ulteriore fornitura di cocaina da parte del duo MONNI/[OSCURATO:PERSONA], sia anche quanto alla violenta e minacciosa pressione esercitata da questi ultimi su "Matteo" (soggetto identificato nel barista di Lanusei PERDISCI Matteo), debitore di una fornitura ancora non pagata - alcune intercettazioni ambientali di significato inequivoco (cfr. pag. 33 ss. e pag. 95 ss. della sentenza impugnata). Tali risultanze captative sono state altrettanto logicamente poste in stretta correlazione sia con le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'attività di narcotraffico scolta su larga scala dal duo MONNI/[OSCURATO:PERSONA] e ai metodi intimidatori da costoro usati nei confronti degli interlocutori (cfr. sul punto pag. 100 della sentenza impugnata), sia con il rinvenimento - per ciò che specificamente riguarda il DI 5 FEDE - di una pistola con matricola abrasa, munizioni di vario calibro, ecc. (cfr. pag. 59 e 101). In definitiva, si è dinanzi ad un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, per nulla scalfito dalle argomentazioni difensive volte da un lato a suggerire interpretazioni alternative ai colloqui intercettati, evidentemente non consentite in questa sede: interpretazioni comunque disattese dalla Corte territoriale con motivazioni ineccepibili (si richiama quanto osservato a pag. 98 della sentenza in ordine alla possibilità che i due, proponendosi di portarne "sessanta" al bar, potessero alludere a 60 casse o bottiglie di coca -cola: la Corte evidenzia non solo l'incongruità del mezzo di trasporto - una 500 vecchia serie - ma anche la preoccupazione di eventuali controlli stradali delle Forze dell'ordine, evidentemente priva di senso nell'ipotesi di trasporto di bevande verso un bar). D'altro lato, è sufficiente evidenziare che l'ipotesi di una derubricazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. è stata radicalmente quanto ineccepibilmente esclusa dalla Corte territoriale alla luce, tra l'altro, della totale illiceità della pretesa (cfr. pag. 99). 2.2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che riguarda l'imputazione di rapina di cui al capo A), in quanto la motivazione della sentenza impugnata non resiste ai rilievi difensivi, sia per ciò che riguarda la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], sia quanto agli elementi di riscontro valorizzati. 2.2.1. Per ovvie ragioni di logica e coerenza espositiva, è opportuno prendere le mosse dalle censure concernenti le dichiarazioni eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA]. Al di là del tentativo di quest'ultimo - definito "puerile" dalla stessa Corte d'Appello (cfr. Pag. 95) - di escludere il proprio coinvolgimento nella vicenda, nonostante la pluralità di convergenti risultanze che consentivano di individuare proprio nel [OSCURATO:PERSONA] il "basista" della rapina, la difesa ha posto in rilievo l'inverosimiglianza delle dichiarazioni in questione, anche per la loro assoluta genericità. In particolare, è stato evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo la rapina, gli disse di avervi partecipato, senza null'altro aggiungere in ordine ai compiti concretamente svolti dall'odierno ricorrente: ricostruzione ritenuta intrinsecamente priva di qualsiasi plausibilità, non essendo immaginabile che il basista di una rapina non conosca preventivamente l'identità dei complici, specie tenendo conto dei consolidati rapporti che si erano instaurati tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per via del narcotraffico. Il rilievo difensivo in ordine alla natura de relato della dichiarazione accusatoria risulta confermato dalla stessa sentenza impugnata, nella parte in cui ha riportato la motivazione della condanna in primo grado (cfr. pag. 43). In effetti, l'intrinseca assai scarsa verosimiglianza di una cognizione solo a posteriori, in capo al basista [OSCURATO:PERSONA], della presenza del [OSCURATO:PERSONA] tra gli altri esecutori materiali della 6 rapina, appare evidente. Né tale discrasia risulta superata da altre considerazioni svolte dalla Corte, ed anzi appare rafforzata non solo dalla pregressa conoscenza tra i due per via del narcotraffico, ma anche dal forte timore espresso dal [OSCURATO:PERSONA] per la propria incolumità, a causa dei debiti accumulati nei confronti del MONNI e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'attività di spaccio (cfr. pag. 93-94): circostanza, quest'ultima, non certo priva di rilievo nella valutazione complessiva delle dichiarazioni accusatorie e dell'attendibilità del dichiarante. 2.2.2. Con riferimento agli elementi di riscontro valorizzati in sentenza, deve poi ulteriormente osservarsi che, per ciò che riguarda le caratteristiche fisiche del [OSCURATO:PERSONA], non pare condivisibile l'assunto difensivo secondo cui l'altezza e la corporatura del ricorrente erano incompatibili con tutte le dichiarazioni delle persone offese: emerge infatti dagli stessi verbali allegati dalla difesa che alcune vittime si erano espresse in termini parziali, e comunque del tutto generici (cfr. ad es. le dichiarazioni di PISTIS Ivano, che aveva riferito di aver visto solo tre dei cinque malviventi, per uno dei quali aveva notato solo il passamontagna indossato). Coglie invece nel segno il rilievo concernente la presenza di tatuaggi sul braccio del [OSCURATO:PERSONA], non rilevata da alcuna delle persone presenti alla rapina. La questione è stata invero rapidamente superata dalla Corte d'Appello con il rilievo per cui tutti i rapinatori erano stati descritti come soggetti vestiti a maniche lunghe (cfr. pag. 86). Si tratta di un assunto smentito dalle dichiarazioni (allegate al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) di CABIDDU [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che i rapinatori indossavano magliette a maniche corte. Né sembra decisiva l'ulteriore osservazione della Corte territoriale in ordine al mancato riferimento alla circostanza da parte del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la presenza del tatuaggio era stata direttamente riscontrata e attestata dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. all. 7 al ricorso). 2.2.3. Devono altresì essere condivise le considerazioni difensive in ordine al difetto di univocità dell'ulteriore elemento di riscontro, individuato sulla scorta delle risultanze captative. Si allude alla conversazione intercettata, subito dopo la convocazione in caserma del [OSCURATO:PERSONA], tra quest'ultimo ed il MONNI, nel corso della quale il primo, recatosi in auto presso l'abitazione del secondo, gli aveva espresso tutti i suoi timori per le attività investigative conseguenti alla rapina ("prima o poi ci coddano", ovvero "ci incastrano": cfr. pag. 86 della sentenza impugnata). Si tratta di un elemento di indiscutibile valenza accusatoria nei confronti del MONNI (ricorrente in questa sede solo per la mancata concessione delle attenuanti generiche), che è stato valorizzato dalla Corte territoriale anche quanto alla posizione [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi "altamente indiziante il fatto che immediatamente 7 dopo la fine del colloquio intercettato ad Arzana ([OSCURATO:PERSONA] si era recato in paese proprio per parlare con il MONNI) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato il suo socio di affari [OSCURATO:PERSONA] Mattia" (cfr. pag. 87). In altri termini, pur non essendo noto il contenuto del colloquio telefonico tra il MONNI e il [OSCURATO:PERSONA], emerso solo grazie ai riscontri sui tabulati, la "stretta contiguità spaziale e cronologica" tra le due conversazioni ha indotto la Corte territoriale ad individuare un unico "nesso indiziante". La difesa ha peraltro posto in rilievo - anche qui adempiendo puntualmente agli oneri di autosufficienza del ricorso - che la telefonata tra MONNI e [OSCURATO:PERSONA] non avvenne "immediatamente dopo" la conclusione del colloquio con il MONNI intercettato in ambientale (avvenuto alle 17.45 del 05/04/2015 e durato circa tre minuti), bensì alle successive 18.09, ovvero "un minuto dopo che il [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato da casa del MONNI" (cfr. il verbale di trascrizione dell'intercettazione ambientale e l'annotazione di P.G. concernenti la verifica dei tabulati, all. 8 e 9 al ricorso). È allora evidente che la telefonata al [OSCURATO:PERSONA] non è stata effettuata dal MONNI "immediatamente dopo" aver ascoltato le preoccupate esternazioni del [OSCURATO:PERSONA], bensì dopo un apprezzabile intervallo temporale (circa venti minuti), ed in un momento successivo all'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dalla zona: si tratta di una circostanza alla quale non può non conferirsi rilievo nella valutazione della reale valenza dimostrativa della successione cronologica dei contatti, anche e soprattutto in considerazione degli ulteriori stabili rapporti tra il MONNI e il [OSCURATO:PERSONA] sia in ambito lavorativo lecito (spaccio di frutta e verdura), sia in ambito illecito (spaccio di stupefacenti). 2.2.4. Considerazioni analoghe devono essere svolte in ordine all'ulteriore elemento di riscontro, costituito dalla telefonata che il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato nel pomeriggio del giorno della rapina occupando la cella di "[OSCURATO:PERSONA]", ed in particolare il "settore 3" che serviva anche la zona in cui venne ritrovata la vettura usata dai rapinatori per allontanarsi dal luogo del delitto. Va premesso che non può condividers l'assunto difensivo secondo cui le risultanze peritali avrebbero radicalmente smentito la circostanza valorizzata dai giudici di merito, avendo il perito illustrato le modifiche tecniche intervenute medio tempore nella zona, con cui poteva spiegarsi il fatto che il tentativo di chiamata effettuato nel corso delle operazioni peritali, dalla zona di ritrovamento dell'auto, non aveva avuto esito positivo (cfr. Pag. 89-90). Risulta peraltro non adeguatamente comprovata l'univocità della valenza dimostrativa della telefonata, sia perché l'impegno del settore n. 3 attestava una mera compatibilità con la località "Titillu" in cui venne ritrovata l'auto, sia perché l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di non essersi mai recato in quella località non risulta 8 smentita da altre univoche risultanze, sia perché la telefonata in questione era stata effettuata diverse ore prima della rapina (risultando pertanto meramente congetturale, in assenza di altri elementi, l'ipotesi che la telefonata fosse stata effettuata nel corso di un sopralluogo presso la località in cui abbandonare la vettura), sia anche perché l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di essersi recato in diverse località servite dalla cella, per svolgere il proprio lavoro di commerciante di frutta, è stata contrastata dalla Corte d'Appello con argomenti aventi connotazioni autoreferenziali (tale risultando essere l'affermazione secondo cui un venditore all'ingrosso di frutta si muove per lavoro di mattina, e non di pomeriggio). 2.3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine alle criticità motivazionali denunciate consentono di ritenere assorbite le ulteriori doglianze prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, per ciò che riguarda l'imputazione di rapina ascritta al [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Per ciò che riguarda invece i motivi di ricorso relativi ai reati di cui ai capi D, E, F, deve invece dichiararsi l'inammissibilità dell'imputazione, e la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto ai predetti reati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mattia limitatamente al capo sub A) con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per il giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità relativamente ai capi sub D), E), F);